Mobilità scuola 2015/2016: il MIUR senza informare i Sindacati fa sparire la DOP
Obbligatorio un chiarimento dal Ministero che agisce senza alcun tipo di confronto sindacale.
Nei tabulati sui trasferimenti pubblicati dal MIUR per la scuola secondaria di secondo grado emerge in modo evidente che tutti coloro che risultavano essere titolari sulla DOP sono stati trasferiti d’ufficio o su sede disponibile (sicuramente non agevole, né richiesta a domanda volontaria da nessuno, e ci è andato chi ha un maggior punteggio), oppure sull’organico provinciale (provincia di…). Questo ha creato un certo e giustificato allarme nei diretti interessati.
Tanto più giustificato dal fatto che si proceda ad operazioni di questo tipo senza passare attraverso un confronto sindacale il quale ha nei suoi compiti non solo la tutela degli interessi di lavoratori, ma anche una informazione più puntuale e precisa di quanto non sappia fare il MIUR con i suoi comunicati spesso elaborati in burocratese.
Proviamo a “ricostruire” cosa è accaduto in questi anni (riepilogando un po’ di storia recente e meno recente).
Un po’ di storia”. La DOP (dotazione organica provinciale) presente da anni negli organici, ed anche nei codici da esprimere per la mobilità, ha avuto origine dalla trasformazione della precedente DOA (dotazione organica aggiuntiva) che fu istituita nel lontano 1982 con la legge 270. La scuola, in quegli anni ed in tutti i suoi ordini e gradi, era ancora in espansione ed oltre ad incarichi e supplenze su posti ordinari, vi erano attività che non rientravano allora nell’organico “di diritto”: il tempo pieno e le attività integrative nelle elementari, l’educazione degli adulti (le 150 ore!), la scuola integrata, le LAC (libere attività complementari) e lo studio sussidiario nella scuola media (i doposcuola comunemente detti), le scuole popolari, domenicali e i corsi CRACIS, le prime sperimentazioni delle superiori (non ancora autonome). Non bastava più, quindi, l’organico ordinario per fare fronte a tutte queste esigenze. Fu per questo che si decise, con la legge n. 270/82 appunto, di istituire un organico provinciale aggiuntivo: la DOA.
Quale doveva essere la funzione di questo organico provinciale aggiuntivo? Stando all’articolo 14 della legge 270/82 doveva assicurare (in ordine successivo e vincolante):
- la copertura dei posti di insegnamento che non potevano costituire cattedra (spezzoni, cattedre esterne, ecc…)
- la sostituzione di insegnanti utilizzati nel sostegno
- il raddoppio per il tempo pieno o per la sostituzione di docenti ivi impegnati
- l’educazione degli adulti o la sostituzione dei docenti ivi comandati
- la sostituzione di distaccati, comandati, ecc…
Ma a quante unità ammontava questo organico aggiuntivo? A regime avrebbe dovuto coprire mediamente il 5% dell’organico docente, che all’epoca (1982) si aggirava intorno al milione di unità (art. 13). Ma la prima applicazione (art. 20) fu molto più generosa: 5.500 posti in più per la scuola materna, 36.000 per la scuola elementare e 47.000 per la scuola media.
Per la secondaria superiore, che andava periodicamente incontro a sbalzi di iscrizione nei diversi ordini, la D.O.A. corrispondeva al soprannumero provinciale delle diverse discipline.
Il numero complessivo, quindi, si avvicinava alla cifra di 100.000 unità.
Conseguenti all’introduzione di questo organico DOA ci fu l’assunzione di circa 88.500 docenti in più e tale dotazione aggiuntiva permise di trasformare in organico di diritto normale sia i posti di tempo pieno (nel 1991) che quelli dell’educazione degli adulti. Per il resto l’esperienza della D.O.A. non fu certo molto esaltante. Infatti, ci fu un uso che potremmo definire piuttosto “clientelare” della distribuzione di questi posti operata allora (nel 1982-83) dal ministero, che ne diede una quantità esagerata in alcune province in modo da favorire i trasferimenti del personale di ruolo (nel 1983 si dovevano tenere le ennesime elezioni politiche anticipate!), magari lasciando scoperte alcune aree metropolitane dove si concentravano i tempi pieni e le esperienze di educazione degli adulti.
Poi, 11 anni dopo, (siamo al 1993, anni di grande crisi economica nel Paese), quando si trattò di tagliare le spese del bilancio statale per la grave crisi, fu deciso il “riassorbimento graduale di questo organico aggiuntivo” trasformatosi nell’attuale D.O.P. (Dotazione Organica Provinciale) cancellando cosi di fatto, anche se gradualmente, l’esistenza di un organico aggiuntivo. A parte uno sciopero generale di CGIL CISL e UIL, non vi furono eccessive levate di scudi contro questa trasformazione e riduzione di posti.
Quindi, nel tempo, tale dotazione si è ridotta (nel migliore dei casi) a compiti di mera copertura delle assenze e delle cattedre vacanti in organico di fatto e poi, in era di tagli ulteriori dei governi di destra (Tremonti - Moratti nel 2003 e poi Tremonti - Gelmini dal 2008 ad oggi), si è trasformata, di fatto, solo in una sorta di contenitore dell’esubero. Dunque, negli ultimi anni, la DOP è diventata una sorta di contenitore che si è “gonfiato o sgonfiato” a seconda dell’andamento degli esuberi.
La situazione di oggi. Oggi, quindi, non ci sono più posti che vengono istituiti in organico di diritto come posti DOP (ovvero posti aggiuntivi sui quali c’è un titolare) perché la DOP c’è, nelle diverse classi di concorso, solo in stretta relazione alla presenza o meno di esuberi.
Tutti coloro che fino ad oggi si trovavano ancora in DOP (molti ITP, ma anche docenti di determinate classi di concorso), a differenza di quanto accade, ad esempio, per il sostegno nel secondo grado con la DOS, è solo perché non ci sono posti e, quindi, sono tutti in esubero in quella provincia e per quella classe di concorso.
Proprio per questa ragione, da anni, non si individuavano più i cosiddetti “soprannumerari” sulla DOP (in applicazione dell’art. 23 comma 21 del Ccni 23/2/2015, norma che c’è ancora) perché non ci sono più posti DOP in organico di diritto e, quindi, nessuno vi può avere una titolarità e non essere considerato in esubero. Quindi “tutti” sono in esubero sulla dotazione organica provinciale (art. 23, dal comma 14 in poi sempre del Ccni sulla mobilità) e la graduatoria che si fa è la graduatoria dei soprannumerari ed è unica (per ogni singola classe di concorso). Di conseguenza è come se tutti fossero perdenti posto e, dunque, tutti soggetti ad un possibile trasferimento d’ufficio su sede, se vacante e disponibile (magari perché tale sede non è stata coperta a domanda volontaria in quanto scomoda). E quando si debbono trasferire d’ufficio i perdenti posto in una determinata classe di concorso o posto comune (questo accade anche per i perdenti posti di una scuola, cosi come per gli immessi in ruolo nell’anno in corso ancora senza sede), si parte sempre da chi ha maggior punteggio e non certo dall’ultimo. Infatti, se si partisse dall’ultimo, accadrebbe che chi ha meno punti avrebbe d’ufficio la sede più vicina (criterio della viciniorità) al comune indicato nella domanda, mentre chi di punti ne ha di più andrebbe a finire in una sede più lontana, il che non sarebbe certamente né giusto, né legittimo.
Crediamo sia necessario in ogni caso un chiarimento di merito con il MIUR per un approfondimento sui vari aspetti giuridici e gestionali della materia.