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Mobilità scuola 2015/2016: risposte alle domande più frequenti (FAQ)

Online un repertorio dei quesiti più ricorrenti sulla mobilità per l'a.s. 2015/2016. Ultimo aggiornamento 4 marzo 2015.

27/02/2015
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Tutte le domande sia di trasferimento che di mobilità professionale per tutto il personale docente ed ATA vanno presentate obbligatoriamente online. Per il personale educativo la domanda è cartacea. L'Ordinanza Ministeriale 4/15 ha stabilito le date per la presentazione delle domande: personale docente ed educativo dal 26 febbraio al 16 marzo, personale ATA dal 18 marzo al 15 aprile.

Questo elenco di FAQ (Frequently Asked Questions) sarà aggiornato costantemente con tutti i quesiti di carattere generale che ci saranno sottoposti. Ultimo aggiornamento 4 marzo. Le risposte più recenti sono pubblicate in coda ad ogni singola sezione.

Indice

1. Presentazione domande – procedura online 
2. Chi può presentare domanda
3. Problematiche comuni
4. Norme specifiche personale docente
5. Norme specifiche personale ATA
6. Sistema delle precedenze
7. Valutazione del servizio, dei titoli e punteggio

1. Presentazione domande – procedura online

1.1 Chi deve presentare la domanda online?

Tutto il personale docente e ATA sia per la mobilità territoriale (trasferimenti) che per quella professionale (passaggi di cattedra/ruolo o passaggi di profilo). Sono esclusi dalla procedura web gli educatori e gli insegnanti di religione cattolica.

1.2 Per accedere ad istanze online sono valide le credenziali utilizzate negli anni scorsi?

Sì, le credenziali non cambiano.

1.3 Qual è lo username per accedere ad istanze online?

Per gli utenti registrati con casella @istruzione lo Username è lo STESSO della posta @istruzione.

1.4 Cosa devo fare se non ricordo lo Username (Codice utente)

È sufficiente rivolgersi alla segreteria della propria scuola che lo potrà recuperare attraverso il Sistema informativo (SIDI).

1.5 Qual è la Password per accedere ad istanze online?

Per gli utenti registrati con casella @istruzione la password è la STESSA della posta @istruzione.

1.6 Cosa devo fare se non ricordo la password?

È sufficiente accedere alla sezione Istruzione del sito MIUR. Sulla destra è presente un box dedicato alla posta elettronica: accedere all'area assistenza (distinta per docenti e ATA), e selezionare recupero password. Sarà richiesto di indicare lo username (Codice utente) e successivamente la risposta alla domanda segreta che si era impostata al momento della registrazione. Se non si ricorda la risposta alla domanda segreta, è necessario rivolgersi al personale della propria segreteria scolastica. Si ricorda che da aprile 2011, è in linea, nell'ambito del menù dell'applicazione Gestione Utenze del Portale SIDI, una funzione che consente il reset on line delle utenze di posta elettronica per il personale (dirigenti scolastici, personale docente e ATA). Attraverso tale funzione i responsabili della sicurezza della scuola (coloro che hanno il profilo di "Amministratore Dirigente Scolastico" e "Amministratore DSGA" per l'applicazione Gestione Utenze) potranno, in caso di necessità, effettuare il reset delle password di posta elettronica per il proprio personale, senza necessità di aprire una richiesta di assistenza dell'area Posta Elettronica presente sul sito www.istruzione.it

1.7 Chi non si è mai registrato ad istanze online cosa deve fare?

Occorre accedere ad Istanze online sito del MIUR e procedere con la registrazione (pulsante al centro in basso). La registrazione prevede anche il riconoscimento fisico presso la segreteria di una scuola. Sul nostro sito è disponibile una guida completa alla procedura.

2. Chi può presentare domanda

2.1 Possibilità di presentare domanda in caso di sola nomina giuridica

D. Sono stato immesso in ruolo nella scuola media con decorrenza giuridica 1 settembre 2014 ed economica 1 settembre 2015. Posso presentare domanda di trasferimento per poter scegliere la sede per il prossimo anno? Quando potrò fare domanda per altra provincia?

R. Sì. Non solo può, ma “è opportuno” che presenti regolare domanda di trasferimento per avere la sede di titolarità per il prossimo anno (al pari di coloro che hanno avuto una nomina sia giuridica che economica) e poter così scegliere, altrimenti le verrà assegnata una sede d’ufficio. Potrà presentare domanda di trasferimento per altra provincia solo dopo 3 anni dalla data di decorrenza giuridica della nomina. Quindi nei primi mesi del 2017 per l’anno scolastico 2017-2018. Questo blocco non vale per la mobilità professionale (passaggi di ruolo o cattedra), né per i trasferimenti del personale Ata.

2.2 Cosa deve fare chi è stato assunto sulla DOS

D. Sono stato assunto quest’anno sul sostegno nel secondo grado, cioè sulla DOS, cosa deve fare ora? C’è chi dice che devo presentare domanda di trasferimento anch’io come tutti gli altri neo immessi in ruolo per avere la sede di titolarità, e c’è chi dice che invece io non devo fare nulla. Chi ha ragione?

R. Non deve presentare alcuna domanda di trasferimento ora se è stato assunto quest’anno sul contingente DOS (ovvero sulla dotazione organica provinciale di sostegno nel secondo grado). Questo per la semplice ragione che  non esiste, nel secondo grado, un organico di diritto di sostegno di singola scuola ma solo provinciale (la DOS appunto) e, dunque, non è neanche possibile avere la titolarità di scuola.
Per scegliere in quale scuola prestare servizio l’anno prossimo lei dovrà fare domanda di utilizzazione nel mese di luglio prossimo (con le regole che saranno definite nel prossimo contratto annuale sugli utilizzi che, di solito, non si sottoscrive prima di fine giugno). Lei potrà presentare domanda di trasferimento per chiedere di andare nella DOS di altre province, ma solo dopo avere espletato l’obbligo di permanenza per 3 anni nell’attuale provincia (quindi solo per l’a.s. 2017/2018), oppure di essere trasferito nella sua classe di concorso ma questo dopo avere espletato l’obbligo di permanenza sul sostegno per almeno 5 anni.

2.3 Passaggio di cattedra successivo a passaggio di ruolo

D. A settembre scorso ho avuto un passaggio di ruolo dalla classe di concorso A043 della scuola secondaria di primo grado alla classe A050 della scuola secondaria di secondo grado. Se entro la data di scadenza per presentare le domande avrò già effettuato i 180 giorni previsti per il superamento dell’anno di prova, potrò presentare domanda per avere un passaggio di cattedra sulla A051?

R. No. La condizione per poter presentare una domanda di passaggio (sia di ruolo che di cattedra) è di avere superato il periodo di prova (o di formazione se neo assunti): art. 3 c. 1 del Ccni. Solo che il periodo di prova per un docente, a differenza del personale Ata, dura l’intero anno scolastico (art. 438 del d.lgs 297/94). Quindi non ha alcun rilievo l’avere concluso i 180 gg obbligatori in tempo utile a marzo (cioè entro la scadenze per la presentazione delle domande), oppure a maggio, oppure a giugno, perché comunque l’anno di prova si conclude per tutti il 31 agosto di quell’anno scolastico. Dunque nessuno, nello stesso anno in cui si è avuto un passaggio di ruolo, può presentare una nuova domanda di mobilità professionale per l’anno successivo. Tale limitazione non c’è se si è ottenuto un passaggio di cattedra (mobilità professionale “orizzontale”) perché in questo caso, non avendo “cambiato ruolo”, non c’è l’obbligo ad effettuare e superare il periodo di prova.

3. Problematiche comuni

3.1 Attivazione dei nuovi CPIA e ricadute sul personale

D. Sono titolare in un CTP che, in base a quanto stabilito nella mia provincia in attuazione della legge (DPR 29 ottobre 2012 n. 263), andrà a confluire in un CPIA (centro provinciale per l’istruzione degli adulti). Cosa devo fare per acquisire la titolarità nel nuovo CPIA? Dovrò fare domanda di trasferimento oppure la cosa avverrà d’ufficio? Inoltre, visto che sono diversi i centri territoriali che confluiscono in questo nuovo CPIA, dove andrò a prestare servizio l’anno prossimo?

R. Non deve fare nulla. L’attivazione dei nuovi CPIA in organico di diritto, con relativi codici meccanografici, costituiranno la sede di titolarità esclusivamente per il Dirigente Scolastico e per il DSGA che ci vorrà andare. La procedura per acquisire la titolarità da parte del DSGA in questi CPIA è regolata all’art. 47 c. 9 del contratto. Tutto il restante personale (sia docente che ATA) rimane titolare esattamente dove è ora, ovvero nel singolo CTP che confluisce, assieme ad altri, nel nuovo CPIA. Quindi il personale, sia docente che ATA, che è già titolare nel CTP non deve fare nulla. Chi, invece, intende chiedervi trasferimento, dovrà continuare ad indicare nelle preferenze la dizione ed i codici dei preesistenti CTP. Ovviamente si continuerà a prestare servizio nella stessa sede del CTP in cui si è titolari, senza alcun rischio di dover andare chissà dove in provincia.

4. Norme specifiche personale docente

4.1 Mobilità professionale e blocco triennale per i neo assunti

D. Sono stato assunto a settembre scorso e so che prima di 3 anni non posso presentare domanda di trasferimento per la mia provincia di residenza. Questo divieto vale anche per una eventuale domanda di passaggio di ruolo oppure no?

R. No, il blocco dei 3 anni vale solo per i trasferimenti dei docenti. La legge n. 128/2013, infatti, prevede solo per i docenti neo assunti un blocco per 3 anni (il contratto ha precisato: a far data dalla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo, art. 2 comma 2 del Ccni) ma lo ha previsto “solo” per il trasferimento. Dunque tale blocco non opera per la mobilità professionale (passaggi di ruolo o di cattedra), né per il personale ATA. Ovviamente rimane fermo, per i docenti, l’obbligo del superamento del periodo di prova e, quindi, nessuno può fare domanda di passaggio per altra provincia nel primo anno di assunzione per l’anno successivo, visto che nessuno può avere superato l’anno di prova (che dura l’intero anno scolastico) entro i termini di scadenza delle domande.

4.2 Blocco triennale per trasferimento in altra provincia

D. Una docente è passata in ruolo quest’anno nella scuola media e sta svolgendo regolarmente il suo anno di prova. L'anno prossimo vorrebbe prendere una supplenza annuale alle superiori ai sensi dell’art. 36 del contratto visto che è in graduatoria nella sua provincia di residenza. Se questo accadesse, l’anno fatto come docente a tempo determinato verrebbe computato comunque come anno utile per arrivare ai 3 anni utili per poter fare domanda di trasferimento in altra provincia?

R. Si. Il "tempo trascorso", quando anche si trattasse di aspettativa per motivi di famiglia o personali non retribuita, è comunque utile ai fini del superamento del blocco dei 3 anni perché nel contratto (art. 2 comma 2) si dice: "… triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo” e non si parla mai di "servizio effettivo" di ruolo prestato (stessa cosa vale, ad esempio, anche per i 5 anni di obbligo su sostegno). Quindi la risposta è sì, potrà comunque fare domanda anche per altra provincia per l'a.s. 2017/2018.

4.3 Mobilità sulla DOS (sostegno nel secondo grado)

D. Sono un docente della scuola secondaria di secondo grado e sto presentando domanda di trasferimento per diversa provincia. Per avere maggiori possibilità vorrei chiedere il trasferimento anche sui posti di sostegno ma mi hanno detto che ci sono novità su questo. E’ vero? E se sì, in cosa consistono queste novità?

R. La novità introdotta sin dallo scorso anno, è che i posti di sostegno nel secondo grado previsti in organico per ciascuna provincia, e destinati ai trasferimenti e passaggi (ferma restando, quindi, la quota da accantonare per le assunzioni in ruolo), non viene più ripartita nelle 4 aree (scientifica, umanistica, tecnologica e psicomotoria) ma è diventata area unica con la somma delle disponibilità sulle 4 aree (per effetto dell’art. 15 c. 3 della legge 128/2015). Questo offrirà maggiori opportunità di trasferimento, o passaggio, a chi ha maggior punteggio, perché si avranno a disposizione un maggior numero di posti. Dal punto di vista delle modalità di compilazione della domanda non cambia nulla in quanto il docente dovrà sempre indicare (oltre al possesso del titolo di sostegno) il codice e la dizione della DOS della provincia che interessa tra le preferenze e nell’ordine che interessa, se si esprimono anche altre opzioni.

4. 4 Valutazione del servizio prestato su posto di sostegno

D. Sono un docente di scuola primaria titolare di posto comune che ha prestato 3 anni di servizio come supplente annuale su posto di sostegno. Vorrei sapere se è vero, come qualcuno sostiene, che tale servizio dà diritto ad un punteggio doppio sia nelle domande di trasferimento che nella graduatoria interna d’istituto.

R.  No, non è vero. Il servizio prestato su posto di sostegno, sia di ruolo che come supplente annuale (rispettivamente note 1 e 4 della tabella di valutazione allegato D), da diritto al raddoppio del punteggio per quegli anni esclusivamente se si chiede un trasferimento (o passaggio) da posto comune (oppure da classe di concorso nella secondaria) a posto di sostegno, oppure un trasferimento da sostegno a sostegno. Non si ha diritto ad alcun punteggio aggiuntivo, al contrario, e neanche nella graduatoria interna, se non si è titolari su posto di sostegno oppure se non si chiede mobilità “per” andare su posto di sostegno.

4.5 Trasferimento da posto di sostegno a posto comune e punteggio della continuità

D. Ho ottenuto in questo anno scolastico un trasferimento da posto di sostegno a posto comune sempre nella stessa scuola in cui sto prestando servizio. Ho diritto a mantenere il punteggio maturato della continuità nella graduatoria interna visto che sono rimasta sempre nella stessa scuola?

R. No, lei non ha più diritto né al punteggio della continuità di scuola, né a quello sulla sede (comune). Questo perché il Ccnl, da sempre, prevede come condizione che non vi sia “soluzione di continuità” nel servizio prestato nella scuola, ma nella “stessa tipologia di posto”. Nel suo caso la prima condizione è soddisfatta, ma la seconda no perché lei ha cambiato tipologia d’insegnamento (posto), da insegnante di sostegno ora è diventata insegnante su posto comune (nota 5 alla tabella di valutazione allegato D). La stessa cosa vale nella scuola secondaria se da posto di sostegno si è trasferiti su classe di concorso (o viceversa) sempre nella stessa scuola. Solo nel caso in cui si è trasferiti, nella scuola primaria, da posto comune a posto di lingua inglese (e viceversa) nella stessa scuola si mantiene il punteggio della continuità.

5. Norme specifiche personale ATA

5. 1 Mobilità interprovinciale per un collaboratore scolastico neo assunto

D. È vero che prima di 3 anni non è possibile fare domanda per altra provincia? Faccio presente che sono stato assunto come collaboratore scolastico a settembre 2014.

R. No, non è vero. Il blocco per 3 anni, previsto dalla legge n. 128/2013, prima di poter fare domanda di trasferimento per altra provincia, è previsto solo per i trasferimenti dei docenti. Dunque non si applica né al personale ATA né per la mobilità professionale degli stessi docenti (una volta superato il periodo di prova).

5.2 Domanda di trasferimento in altra area professionale della stessa scuola da parte degli assistenti tecnici

D. Sono un assistente tecnico e vorrei cambiare area, ma rimanendo sempre nella stessa scuola dove sono attualmente titolare. Devo presentare domanda di trasferimento o di passaggio? Se chiedo la scuola dove sono già titolare, ho diritto di priorità rispetto a chi chiede un trasferimento da un’altra scuola ma sempre della stessa area? Infine, se ottenessi il cambio di area, perderei il punteggio maturato della continuità oppure no?

R. La sua è una semplice domanda di trasferimento perché quella di passaggio si presenta se si vuole cambiare “profilo”. Ad esempio se si vuole passare da assistente tecnico ad amministrativo, o viceversa. Nella domanda di trasferimento un assistente tecnico ha la possibilità di chiedere fino a 4 aree professionali (laboratori) diverse: sezione G del modulo domanda. In generale chi chiede un trasferimento nell’ambito della stessa area (art. 52 c. 1 del Ccni e ordine delle operazioni allegato F lett. D2) precede sempre chi lo chiede per una diversa area (art. 52 comma 1 del Ccni e ordine delle operazioni alleg. F lett. D5), ad eccezione della stessa scuola (sempre art. 52 c. 1 e ordine delle operazioni allegato F lett. C) in cui ha la precedenza chi è già titolare nella scuola e chiede di cambiare area professionale. Il punteggio della continuità è legato al servizio prestato “nella stessa scuola e nello stesso profilo”. Dal momento che lei, se ottenesse tale trasferimento, non cambierebbe né scuola, né profilo, ma soltanto area professionale, non si interromperebbe la continuità di servizio e, dunque, manterrebbe tutto il punteggio maturato.

5.3 Titolo necessario per il cambio di area professionale per gli assistenti tecnici

D. Un assistente tecnico è di ruolo nell’area  AR08 Laboratorio di Fisica perché in possesso del diploma di perito industriale elettrotecnico. Può passare nell’area meccanica AR01 perché in possesso del diploma di qualifica professionale di operatore meccanico?

R. Dipende da quanto tempo è di ruolo e in quale anno ha acquisito il diploma di qualifica. Oggi il titolo di accesso al profilo di assistente tecnico è il diploma di maturità relativo a quell’area (allegato tabella B al Ccnl/07 e sequenza contrattuale 25/7/2008). Con la sequenza ATA del 2008, cui rinvia l'art. 52 c 2 del contratto sulla mobilità, sono stati fatti salvi i titoli di accesso necessari in base al precedente contratto nazionale del 2003 (sempre allegato tabella B del Ccnl/2003) per tutti coloro che, alla data di sottoscrizione del Ccnl/07 (novembre), avevano almeno 30 gg di servizio (e quindi inseriti in graduatoria di supplenza allora). Tale norma di salvaguardia è evidente che, a maggior ragione, rimane valida per chi, a quella data, era già di ruolo ed in possesso di un diploma di qualifica specifico. Conclusione: se l’A.T. interessato a fare domanda di trasferimento per cambiare area professionale aveva già il titolo di qualifica valido per l'accesso all'area (in base al Ccnl/03) alla data di entrata in vigore del Ccnl/07 (novembre), allora questo titolo è ancora valido e può fare domanda di cambio area. Se, al contrario, ha acquisito il diploma di qualifica successivamente al 2007, lo stesso non è valido. 

6. Sistema delle precedenze

6.1 Diritto di precedenza Legge 104/92 in caso di tutela legale

D. Sono una docente di II grado al terzo anno di ruolo sempre nella stessa scuola. A settembre ho ottenuto la tutela legale per assistere mio zio disabile grave. Vi chiedo se, in base a tale nomina, posso fruire della precedenza Legge 104 e se sono esclusa dalla graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del perdente posto. 

R. La risposta è “sì” ad entrambe le domande (art. 7 comma 1 punto V e comma 2 del Ccni), a condizione che documenti, negli allegati alla domanda di mobilità ed a scuola ai fini della graduatoria interna, sia lo stato di grave disabilità di suo zio, che l'atto emesso dal giudice competente.

6.2 Ultimi arrivati nella graduatoria interna

D. Ho ottenuto il trasferimento  grazie al mio alto punteggio nella scuola dove sono quest’anno in servizio. Mi è stato detto che nella graduatoria interna io sarò comunque ultimo, anche se ho un punteggio maggiore di un altro collega. È vero?

R. Sì è vero se si è ottenuto un trasferimento volontario; no, non è vero se ci si è trasferiti perché perdenti posto nella precedente scuola. Quindi dipende dal tipo di trasferimento che si è ottenuto. Nella formulazione della graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto (sia per docenti che per il personale ATA), chi entra a far parte dell’organico di quella scuola per trasferimento “volontario” dal primo settembre dell’anno in cui si deve individuare il perdente posto per l’anno successivo, è incluso in una graduatoria a parte che va in coda a quella normale, a prescindere dal punteggio (art. 21 c. 9 nell’infanzia e primaria; art. 23 c. 11 nella secondaria; art. 48 c. 5 per gli ATA). Al contrario non si va in coda se il trasferimento è avvenuto d’ufficio o a domanda condizionata (e a prescindere se soddisfatti o meno nelle preferenze espresse) perché perdenti posto. Inoltre, neanche chi ha perso posto negli anni scolastici precedenti che chiede “volontariamente” di  rientrare nella ex scuola e l’ottiene, è da considerare come ultimo arrivato. Se però non si rientra nella ex scuola ma se ne ottiene un’altra indicata successivamente tra le preferenze, in questa è da considerare come ultimo arrivato, quindi va in coda (si veda la nota 1 ai tre articoli citati sopra), perché si tratta comunque di un trasferimento volontario in scuola diversa da quella da cui si era stati trasferiti.

6.3 Diritto di esclusione dalla graduatoria interna per chi fruisce della Legge 104/92 se ultimi arrivati

D. Ho avuto un trasferimento nella scuola dove presto servizio quest’anno a settembre scorso beneficiando della precedenza Legge 104. Alcuni colleghi mi hanno detto che rischio di perdere posto subito sia perché ultimo arrivato, sia per il fatto che ho pochi punti. Mi dite per cortesia se hanno ragione loro?

R. No, i colleghi che le hanno detto ciò non hanno ragione. Nel Ccni è previsto (art. 7 comma 2) che chi ha diritto a fruire della precedenza L. 104 (sia per sè, che per coniuge, figlio o genitore) “non è inserito nella graduatoria per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio”. Dunque, chi non è inserito affatto in graduatoria, non lo è né “in testa” né “in coda”. E questo a prescindere se si è ultimi arrivati o meno e a prescindere dal punteggio. In altre parole non si è trasferiti d’ufficio (a meno che non sia necessario il loro coinvolgimento per mancanza di altri docenti senza diritto di precedenza).

6.4 Precedenza Legge 104/92 per assistenza a genitore residente in altra provincia

D. Ho diritto a fruire dei 3 gg per l’assistenza a mia madre che ha avuto riconosciuta la Legge 104 in stato di gravità. A scuola mi hanno detto però che tale beneficio riconosciuto dalla Legge 104 per l’assistenza non vale in caso di trasferimento sia perché sono stato assunto quest’anno e sia perché mia madre risiede in altra provincia. A me sembra che non sia giusto, sapete dirmi quali sono i miei diritti?

R. Proviamo a chiarire quali sono le regole. In ordine:

  • le condizioni per fruire dei 3 giorni mensili di permesso retribuito per l’assistenza sono cosa diversa dalla condizioni per beneficiare della precedenza nella mobilità, dunque occorre fare delle precisazioni
  • chi fruisce della Legge 104 per assistere un genitore ha diritto di precedenza, ma solo nella mobilità nell’ambito delle stessa provincia di residenza del genitore (seconda fase della mobilità), non in quella tra province diverse (art. 7 comma 1 punto V del Ccni). Tale precedenza si potrà far valere solo nella mobilità annuale (assegnazione provvisoria)
  • chi ha titolo a beneficiare della Legge 104 per il proprio genitore ha comunque diritto a presentare subito domanda di trasferimento per la provincia di residenza del genitore (quindi non si è soggetti al blocco triennale per i neo immessi in ruolo: art. 2 comma 2 del Ccni), pur non beneficiando della precedenza.

7. Valutazione del servizio, dei titoli e punteggio

7.1 Valutazione del congedo biennale per l’assistenza a familiare H in situazione di gravità

D. Nello scorso anno scolastico ho fruito per circa 11 mesi del congedo biennale per l’assistenza a mio padre disabile in situazione di gravità. Vorrei sapere se tale periodo di congedo è valutato come servizio ai fini dei trasferimenti e delle graduatorie interne. Inoltre vorrei sapere se mi spetta sempre il punteggio della continuità.

R. Sì, lei ha diritto sia alla piena valutazione del servizio che a mantenere il punteggio della continuità (se maturato). La fruizione di tale congedo, infatti, è utile sia ai fini della valutazione del servizio (si veda premessa comune alle note della tabella di valutazione allegato D), che ai fini del mantenimento del punteggio della continuità (nota 5). Questo vale, ovviamente, anche per il personale ATA (si veda tabella allegato E nota 2 ultimo periodo per il servizio e nota 4 per la continuità).

7.2 Diritto al punteggio “una tantum” in caso di trasferimento volontario

D. Sono un docente, lo scorso anno ho ottenuto il trasferimento nella scuola dove sono attualmente in servizio senza avere dichiarato nella domanda il punteggio una tantum (i 10 punti previsti dal contratto). Io ritengo di avere ancora diritto a questo punteggio, visto che non ne ho beneficiato, e questo anche nella graduatoria interna della scuola dove sono in servizio. Nella segreteria della mia scuola ritengono di no. Chi ha ragione?

R. Ha ragione la scuola! Nel contratto, alla nota 5-ter, è scritto che “tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria”. Il contratto, quindi, non prevede il diritto a conservarlo se ci si è dimenticati di dichiararlo, oppure anche se si è ritenuto consapevolmente di non avvalersene. Il diritto a conservarlo è subordinato solamente al fatto che, dalla sua maturazione ad oggi, non si sia ottenuto “a domanda volontaria” un trasferimento, un passaggio o una assegnazione provvisoria in ambito provinciale. Dunque, avendo lei ottenuto un trasferimento volontario, tale punteggio non le spetta più a prescinde dal fatto che abbia utilizzato o meno questi 10 punti. Del resto la stessa cosa accadrebbe se, quando si fa domanda, si dimenticasse di dichiarare il punteggio della continuità. Se si cambia scuola (o tipologia di ruolo o classe di concorso) l’anno dopo non ne avrebbe comunque più diritto. A meno che non si è stati trasferiti in quanto perdenti posto (quindi non volontariamente) e a prescindere se soddisfatti o meno nelle preferenze indicate nella domanda condizionata. Del resto la “ratio” di questo punteggio una tantum (introdotto nel 2000 sia per i docenti che per gli ATA e con possibilità di maturarlo fino all’a.s. 2007-2008, ultimo anno del triennio di riferimento) era di “disincentivare” la mobilità volontaria in ambito provinciale a favore della continuità di servizio. Pertanto ai fini della conservazione di tale punteggio una tantum non rileva il fatto che si sia utilizzato o meno, ma solo se ci si “è spostati volontariamente” in ambito provinciale o meno.

7.3 Punteggio spettante per il servizio prestato in altro profilo.

D. Sono un collaboratore scolastico che lo scorso anno ha prestato servizio come assistente amministrativo in applicazione dell’art. 59 del Ccnl nella stessa scuola dove sono titolare. Ai fini della mobilità come mi viene valutato questo anno di servizio? Ho diritto a conservare la continuità?

R. Si valuta come servizio pre-ruolo. Infatti, nel Ccnl, è chiaramente scritto (art. 59 c. 2) che l’accettazione di tale incarico (a tempo determinato in profilo diverso) comporta l’applicazione della disciplina  prevista per il personale a tempo determinato. Di conseguenza il Ccni sulla mobilità (tabella di valutazione allegato E, nota 11) non può che prevedere la stessa valutazione del servizio pre-ruolo. È altrettanto evidente che non si ha più neanche diritto alla valutazione della continuità visto che si è “interrotto il servizio di ruolo nello stesso profilo”, a prescindere se si è cambiata scuola o meno (sempre nota 11 alla tabella di valutazione).