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Mobilità scuola 2019/2020: avviata al MIUR la trattativa per il rinnovo del contratto triennale

Nel nuovo contratto in discussione si prospettano sin da subito novità interessanti a partire dal superamento degli ambiti territoriali.

23/10/2018
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Il confronto che si è avviato martedì 23 ottobre per il rinnovo del contratto sulla mobilità di tutto il personale della scuola per l’anno scolastico 2019/2020 si prospetta denso di novità e possibili cambiamenti rispetto alle regole degli ultimi tre anni.

Speciale mobilità 2019/2020

Il contesto nuovo in cui si rinnoverà il contratto

Innanzitutto il nuovo CCNL, sottoscritto in data 19 aprile 2018, il quale ha introdotto alcune novità significative riguardanti il personale docente.

  • La mobilità continuerà ad essere annuale ma la durata del contratto (ovvero le regole) sarà triennale (art. 7 comma 3). Questo non solo per i docenti, ma anche per gli Ata.
  • Per i docenti è previsto l’obbligo di permanenza per un triennio nella scuola dove si è trasferiti, al fine di garantire la continuità didattica, ma solo nel caso in cui la titolarità di scuola si ottenga a domanda volontaria (art. 22 c. 4 lett. a1). Questo vincolo non c’è nella mobilità d’ufficio, né qualora soddisfatti in una preferenza sintetica.
  • Da nessuna parte, nel nuovo Ccnl/18, si parla di ambito territoriale.

Il punto di vista dell’Amministrazione

L’Amministrazione, nell’introdurre la trattativa, oltre a ricordare quanto previsto nel CCNL, ha posto il tema di come affrontare tre aspetti, da contemperare assieme, nella mobilità dei docenti. Tra questi:

  1. l’esigenza di chiudere il contratto al massimo entro il mese di gennaio 2019.
  2. Il fatto che il contratto dovrà avere validità triennale.
  3. I due disegni di legge presentati in Parlamento (entrambi espressione della volontà del Governo) che prevedono l’abolizione degli ambiti territoriali e della chiamata diretta.

Dal momento che il contratto integrativo sulla mobilità può decidere molte cose, ma non può certo abolire gli ambiti (ovvero la titolarità su ambito oggi obbligatoria per legge, cosi come la ripartizione territoriale delle scuole, con le conseguenti ricadute nell’indicazione delle preferenze sintetiche per la mobilità), diventa complicato conciliare questo scenario previsto dalla legge 107/15, quindi vincolante per l’amministrazione, con la volontà di abolire per legge gli ambiti.

La nostra posizione

La FLC CGIL, preso atto del quadro sopra descritto e alla luce delle esigenze poste dal nuovo scenario, ha indicato quali sono gli obiettivi prioritari da perseguire con il nuovo contratto.

  1. La mobilità deve poter consentire a tutti di acquisire la titolarità su scuola e non più su ambito. Questo, permettendo ai docenti di poter richiedere liberamente, nelle 15 preferenze esprimibili nell’unica domanda di mobilità, direttamente le singole scuole che interessano (senza il limite numerico di 5) oppure le preferenze sintetiche “comune, distretto o provincia”.
  2. Nel caso di esito positivo sulle preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) si acquisirebbe una titolarità di scuola sulla base dell’elenco delle scuole presenti nel comune, distretto, provincia. Al termine della mobilità del prossimo anno, tutti i docenti acquisiranno (a domanda o d’ufficio) una titolarità su scuola. E questo anche se si dovesse rimanere titolari “formalmente” sull’ambito che contiene la scuola ottenuta, fino alla sua abolizione definitiva per legge.
  3. Il vincolo triennale di permanenza di cui sopra potrà valere solo nel caso in cui si ottenga la titolarità su una scuola richiesta con codice puntuale, mentre non scatterebbe se si ottenesse comunque la titolarità su scuola, ma in quanto soddisfatti nelle preferenze sintetiche (comune, distretto o provincia).
  4. La preferenza “ambito territoriale”, in definitiva, non dovrà più essere esprimibile, superando in questo modo il tema connesso dell’assegnazione da ambito a scuola (cosiddetta “chiamata diretta”). Quindi nessuno, con la mobilità dell’anno prossimo, arriverà ad acquisire la titolarità su ambito, neanche volontariamente.
  5. Infine, nella futura mobilità, dovranno essere ripristinate le tre fasi esistenti fino a prima delle modifiche introdotte con la legge 107/15, ovvero la fase comunale, provinciale ed interprovinciale.
  6. Seguiranno altri punti specifici di dettaglio (quali ad es. mobilità co.co.co., personale all’estero, mobilità professionale, ecc…).

Rispetto a quanto richiesto dalla FLC CGIL si è registrata una convergenza unanime da parte di tutte le organizzazioni sindacali.

La stessa Amministrazione ha convenuto per gran parte, riservendosi i dovuti approfondimenti di fattibilità anche dal punto di vista tecnico e di adattamento della piattaforma online.