No all'applicazione della "Frattini" ai Dirigenti Scolastici
Pubblichiamo la lettera e il comunicato unitari di Cgil Cisl Uil Scuola e Snals in merito all'applicazione della "Frattini" ai Dirigenti Scolastici.
Pubblichiamo la lettera e il comunicato unitari di Cgil Cisl Uil Scuola e Snals inviata al Presidente e ai Capigruppo dei partiti della VII Commissione Camera dei Deputati; al Presidente e ai Capigruppo dei partiti della XI Commissione Camera dei Deputati; Presidente e ai Capigruppo dei partiti della VII Commissione Senato della Repubblica; al Presidente e ai Capigruppo dei partiti della XI Commissione Senato della Repubblica, in merito all'applicazione della "Frattini" ai Dirigenti Scolastici.
Roma, 30 maggio 2003
__________________________________________-
Testo lettera unitaria
Prot. n. 17/7 ac-gr
Roma, 30 maggio 2003
Onorevoli Presidenti, Onorevoli Deputati e Senatori,
con la presente CGIL-CISL-UIL SCUOLA e SNALS-CONFSAL richiamano la Loro attenzione sulla C.M. N. 49 del 16 maggio 2003 avente ad oggetto "Conferimento e mutamento incarichi dirigenziali per l’a.s. 2003-2004", emanata dal MIUR Dipartimento per i Servizi nel territorio- Direz. Generale del Personale della Scuola e dell’Amministrazione Ufficio V.
Ciò al fine di segnalare che taluni contenuti della stessa disapplicano il Contratto dell’Area V ed estendono la Legge Frattini anche alla Dirigenza Scolastica.
La C.M. 49/2003, infatti, recependo tardivamente e inopinatamente le indicazioni contenute nella Circolare della Funzione Pubblica 31 luglio 2002 "Modalità applicative della legge sul riordino della Dirigenza", definisce l’origine non contrattuale dell’incarico dirigenziale e la sua natura "provvedimentale", e in quanto tale, esclusivamente assoggettato alle regole partecipative di cui all’articolo 7 della legge 241/90 e non più disciplinato dal Contratto.
Con una Circolare, quindi, peraltro priva di adeguati riferimenti giuridici e supporti argomentatitivi, si disapplica una parte sostanziale del CCNL dell’Area V 1 marzo 2002 e si avvia un indebito processo di delegittimazione dei contenuti del comma 15 dell’articolo 21 della Legge 59/97 che, nell’attribuire ai Capi d’Istituto la qualifica dirigenziale, ne ha chiaramente individuato i tratti di specificità che CGIL-CISL-UIL SCUOLA e SNALS-CONFSAL considerano un valore e una risorsa per il relativo esercizio professionale.
Cosicché la Circolare annulla il carattere bilaterale dell’incarico e affida esclusivamente all’Amministrazione la prerogativa di definirne oggetto obiettivi e durata, con l’ulteriore precisazione che la durata stessa dell’incarico , come per la Dirigenza Amministrativa, non può eccedere il termine di cinque anni (teoricamente può essere inferiore ad un anno e può cambiare di anno in anno a discrezione del Direttore generale dell’Ufficio scolastico Regionale).
Ci preoccupa fortemente, come detto, l’assunzione da parte del MIUR del principio della totale estensione, che consideriamo impropria, della Legge 145/2002 alla Dirigenza Scolastica per gli effetti che potrebbero derivarne sull’intera disciplina degli incarichi, non esclusa la possibilità di preposizione alle istituzioni scolastiche di Dirigenti di altre amministrazioni statali ovvero di persone di" comprovata qualificazione professionale non appartenente ai ruoli dirigenziali", con l’unico vincolo delle aliquote all’uopo stabilite dall’articolo 3 della citata legge 145/2002.
La C.M. 49/93 ha deliberatamente ignorato, altresì, l’unanime espressione del Parlamento, affidata ad uno specifico ordine del giorno, con il quale ha impegnato il Governo a non applicare alla Dirigenza Scolastica l’intero articolo 3 della Legge 145/2002.
Tutto ciò, peraltro, non potrà non avere riflessi anche sull’intera questione della valutazione della Dirigenza Scolastica, dal momento che sul piano della individuazione degli obiettivi e dei contenuti dell’incarico, stando alle precisazioni della Circolare 49/2003, viene meno l’intervento attivo del Dirigente Scolastico come espressione delle esigenze del contesto e del Piano dell’Offerta Formativa, disapplicando il contenuto essenziale del CCNL 1 marzo 2002.
Poiché CGIL-CISL-UIL SCUOLA e SNALS-CONFSAL ritengono discutibile nel metodo e nel contenuto l’operato del Ministero dell’Istruzione, chiedono alle SS.LL. un intervento quanto più tempestivo possibile per ripristinare la corretta attuazione degli intendimenti unanimemente espressi dal Parlamento della Repubblica.
Si chiede, inoltre, ricorrendone la possibilità, di essere ricevuti in audizione per significare direttamente le nostre posizioni in merito all’intera questione.
Certi di un sollecito riscontro, si inviano cordiali saluti.
Testo comunicato unitario
CGIL CISL UIL Scuola e Snals, in riferimento alla C.M. N. 49 del 16 maggio 2003 avente ad oggetto “Conferimento e mutamento incarichi dirigenziali per l’a.s. 2003-2004”, emanata dal MIUR Dipartimento per i Servizi nel territorio- Direzione Generale del Personale della Scuola e dell’Amministrazione Ufficio V- esprimono il più netto dissenso circa taluni contenuti della stessa, ed in particolare nella parte in cui si assume, di fatto, il presupposto della totale e meccanica applicabilità alla Dirigenza Scolastica della Legge 142/2002 (Frattini) di riforma della Dirigenza statale..
La C.M. 49/2003, recependo tardivamente e inopinatamente le indicazioni contenute nella Circolare della Funzione Pubblica 31 luglio 2002 “Modalità applicative della legge sul riordino della Dirigenza”, definisce l’origine non contrattuale dell’incarico dirigenziale e la sua natura “provvedimentale”, in quanto tale, esclusivamente assoggettato alle regole partecipative di cui all’articolo 7 della legge 241/90 e non più disciplinato dal Contratto.
Con una Circolare, quindi, peraltro priva di adeguati riferimenti giuridici e supporti argomentatitivi, si disapplica una parte sostanziale del CCNL dell’Area V 1 marzo 2002 e si avvia un indebito proceso di delegittimazione dei contenuti del comma 15 dell’articolo 21 della Legge 59/97 che, nell’attribuire ai Capi d’Istituto la qualifica dirigenziale, ne ha chiaramente individuato i tratti di specificità che CGIL CISL UIL Scuola e Snals considerano un valore e una risorsa per il relativo esercizio professionale.
Cosicché la Circolare annulla il carattere bilaterale dell’incarico e affida esclusivamente all’Amministrazione la prerogativa di definirne oggetto obiettivi e durata, con l’ulteriore precisazione che la durata stessa dell’incarico , come per la Dirigenza Amministrativa, non può eccedere il termine di cinque anni (teoricamente può essere inferiore ad un anno e può cambiare di anno in anno a discrezione del Direttore generale dell’Ufficio scolastico Regionale.
Ci preoccupa fortemente, come detto, l’assunzione da parte del MIUR del principio della totale estensione, che consideriamo impropria, della Legge 145/2002 alla Dirigenza Scolastica per gli effetti che potrebbero derivarne sull’intera disciplina degli incarichi, non esclusa la possibilità di preposizione alle istituzioni scolastiche di Dirigenti di altre amministrazioni statali ovvero di persone di” comprovata qualificazione professionale non appartenente ai ruoli dirigenziali”, con l’unico vincolo delle aliquote all’uopo stabilite dall’articolo 3 della citata legge 145/2002.
La C.M. 49/93 ha deliberatamente ignorato, altresì, l’unanime espressione del Parlamento, affidata ad uno specifico ordine del giorno, con il quale ha impegnato il Governo a non applicare alla Dirigenza Scolastica l’intero articolo 3 della Legge 145/2002.
Tutto ciò, peraltro, non potrà non avere riflessi anche sull’intera questione della valutazione della Dirigenza Scolastica, dal momento che sul piano della individuazione degli obiettivi e dei contenuti dell’incarico, stando alle precisazioni della Circolare 49/2003, viene meno l’intervento attivo del Dirigente Scolastico come espressione delle esigenze del contesto e del Piano dell’Offerta Formativa, disapplicando il contenuto essenziale del CCNL 1 marzo 2002..
CGIL CISL UIL Scuola e Snals ritengono disentibile nel metodo e nel contenuto l’operato del Ministero e preannunciano ogni iniziativa utile a ripristinare la correttezza delle relazioni sindacali, le prerogative del Contratto, l’autonomia del Dirigente Scolastico, la cui limitazione intacca l’autonomia stessa delle istituzioni scolastiche.
Roma 23-5-2003