Cambiamo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Home » Scuola » Nomina dei supplenti e responsabilità dei Dirigenti Scolastici

Nomina dei supplenti e responsabilità dei Dirigenti Scolastici

Nota unitaria dei Segretari Generali e dei Coordinatori Nazionali Dirigenti Scolastici CGIL CISL UIL Scuola

31/08/2001
Decrease text size Increase  text size

Nota unitaria dei Segretari Generali e dei Coordinatori Nazionali Dirigenti Scolastici CGIL CISL UIL Scuola

Le "Note Tecniche" che si sono susseguite dal Ministero dell'Istruzione ai Direttori Regionali e ai Provveditori sul conferimento delle supplenze da parte del Dirigente Scolastico dopo il 31 agosto sono state cause nei giorni passati non solo di forti dubbi sulla legittimità degli atti da emanare sulla base di quelle Note, ma anche di fondato timore circa l'efficacia di tutta l'operazione.
La decisa protesta dei Sindacati Confederali e del Coordinamento Unitario dei Dirigenti Scolastici CGIL CISL UIL Scuola, che hanno raccolto l'allarme e la preoccupazione del mondo della scuola e di Dirigenti scolastici, ha prodotto una Nota ministeriale emessa nella giornata del 30 agosto che finalmente chiarisce il punto più delicato su cui i Dirigenti Scolastici rischiavano di essere portati inevitabilmente a pagare di persona davanti al Giudice del Lavoro: si chiarisce cioè che i Capi d'Istituto sono tenuti "al rispetto dell'ordine delle graduatorie".
Una parola chiara, sia pur tardiva, dopo tanta confusione e allarme di questi giorni.
CGIL CISL UIL Scuola e il Coordinamento Unitario dei Dirigenti Scolastici CGIL CISL UIL Scuola tornano a ribadire che l'obiettivo di assicurare un inizio regolare dell'anno scolastico e la nomina tempestiva del personale è non solo condiviso, ma anche decisamente apprezzato. I Dirigenti Scolastici sanno più di altri quanto sia importante per la qualità del servizio scolastico un inizio di anno caratterizzato da regolarità nei vari adempimenti e dalla serenità del clima di lavoro.
Quello che ha destato grande preoccupazione in primo luogo non era tanto la possibilità, nella prima delle tre fasi sequenziali previste, di nominare i supplenti annuali - quesTa facoltà è di già esercitata sia pur in modo residuale dal Dirigente Scolastico - quanto piuttosto l'indicazione implicita, desumibile in una possibile sede interpretativa, di poter prescindere dall'osservanza dell'ordine di graduatoria.
L'interpretazione in particolare di un passaggio, che affidava alle Conferenze territoriali di servizio la definizione di criteri diversi dall'ordine di graduatoria, nel senso di non dover più ritenere vincolanti le graduatorie provinciali, non trova alcun obiettivo fondamento, giacchè non rientra nelle competenze e nelle disponibilità delle conferenze suddette la facoltà di individuare criteri difformi o non compatibili con norme preesistenti che non risultano espressamente abrogate o disapplicate.
Il Ministro, peraltro, se questa era la sua intenzione, non avrebbe dovuto affidare una scelta del genere ad uno strumento giuridicamente inconsistente come una "nota tecnica". Le note non recano infatti alcuna firma di Dirigenti ministeriali, ma sono state diramate come elaborazioni del Servizio informativo del Ministero che illustra "le modalità di funzionamento del sistema", escludendo quindi qualsiasi assunzione di diretta responsabilità amministrativa rispetto all'adozione degli atti previsti dalla procedura, destinati a ricadere, quindi, nell'esclusiva responsabilità del Dirigente Scolastico.
Pertanto, al di là di qualsiasi interpretazione letterale dei testi, il fatto che con delle "note tecniche" si tendesse a vanificare sostanzialmente la vigente normativa che disciplina il conferimento delle supplenze, era ed è inaccettabile in linea di principio. Nè riteniamo che indicazioni di tal fatta rafforzino il ruolo del Dirigente Scolastico che non su prerogative di questo tipo fonda il suo prestigio dentro la scuola e nella società.
La scelta ministeriale appariva piuttosto come un decentramento di responsabilità , tra l'altro di basso profilo, accettabile a patto che, nel garantire condizioni di efficacia all'intera operazione, fossero stati rispettati la norma e gli interessi dei docenti.
Diversamente il Dirigente Scolastico finiva per diventare il capro espiatorio di una situazione rischiosa e dubbia sotto il profilo giuridico e molto problematica sotto il profilo dei possibili risultati ( e ciò anche a motivo della scarsa disponibilità di personale nelle segreterie amministrative in seguito al taglio degli organici del personale ATA). Facile infatti la previsione di un aumento del contenzioso cui il D.S. sarebbe stato chiamato direttamente davanti al giudice ordinario, anche per danni economici.
La nostra protesta non solo si è fatta carico di tutelare i docenti precari, ma ha raccolto il dissenso dei Dirigenti Scolastici che sarebbero stati mandati allo sbaraglio per un malinteso senso della Dirigenza che ha ben altre materie su cui espletarsi.
Registriamo con soddisfazione che l'emendamento unitario presentato a questo proposito da CGIL CISL UIL Scuola, in sede di conversione in Legge del D.L. 255, venga ora ripreso nella sostanza laddove la Nota ministeriale del 30 agosto indica il rispetto dell'ordine delle graduatorie e la costituzione delle "reti" di scuola in accordo con l'Amministrazione scolastica territoriale.

Roma, 31 agosto 2001

CGIL
E. Panini - A. Catalano

CISL Scuola

D. Colturani- M. Guglietti

UIL Scuola

Di Menna-V. Caliolo