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Non è obbligatorio alcun recupero di giorni di lezione in conseguenza degli eventi atmosferici delle ultime settimane

Le decisioni in merito competono esclusivamente alle scuole autonome. Una circolare del MIUR richiama la normativa sulla validità dell'anno scolastico e sulle competenze in merito ai calendari ed al loro adattamento.

27/02/2012
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Il MIUR, con la circolare numero 1000 del 22 febbraio 2012, fornisce indicazioni alle scuole sulla validità dell'anno scolastico e sugli eventuali adeguamenti dei calendari scolastici a seguito degli eccezionali eventi atmosferici delle ultime settimane.

La circolare richiama correttamente la legge (art. 74 D.Lgs 297/1994) che regola la durata dell'anno scolastico e le norme che attribuiscono alle regioni (art. 138 D.Lgs 112/98) la competenza di determinare il calendario scolastico e alle scuole (art.5 D.P.R. 275/99) la competenza di stabilire gli eventuali adattamenti del calendario rispetto al POF.

Il MIUR ribadisce, come hanno già fatto diversi Uffici Scolastici Regionali, che "è fatta comunque salva la validità dell'anno scolastico" anche in caso di "discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200" in conseguenza di "cause di forza maggiore".

Il MIUR conferma quindi, e non poteva essere altrimenti, che non sussiste alcun obbligo di "recuperare" i giorni di mancato svolgimento delle lezioni per garantire la validità dell'anno scolastico e che sono le scuole, esercitando la propria autonomia in ambito didattico e organizzativo, che debbono valutare le specifiche situazioni e necessità in rapporto agli apprendimenti ed alla valutazione degli alunni.

Fuori luogo e irrispettose dell'autonomia della scuola sono tutte quelle posizioni che vogliono che a decidere della modifica dei calendari scolastici siano soggetti diversi dalle scuole autonome.

È il Consiglio di istituto di ogni istituzione scolastica che deve assumere le decisioni necessarie tenendo conto delle esigenze che emergono dagli organi (consigli di classe e interclasse e Collegio dei docenti) responsabili della programmazione e realizzazione dell'attività didattica e della valutazione.

Ovvia è la conclusione della circolare del MIUR che ricorda  quanto le scuole autonome ed i dirigenti scolastici sanno bene. Le decisione sui tempi della scuola e sugli orari del servizio scolastico hanno "riflessi" sul trasporto degli alunni e sui servizi assicurati dagli enti locali e sono inefficaci se poi essi non sono di grado di farlo.

Va infine ricordato che ogni adattamento del calendario delle attività didattiche, producendo conseguenze sulle prestazioni e sugli orari di lavoro dei docenti e degli ATA, richiede il necessario passaggio di verifica della sua coerenza con il contratto integrativo di istituto ed il confronto con le parti sindacali che lo hanno sottoscritto.