Non si può licenziare un docente a tempo determinato prima della scadenza del contratto: una vittoria della FLC Cgil di BARI
Un altro pronunciamento che conferma la validità dei contratti sottoscritti fino alla scadenza indipendentemente dal rientro del titolare.
La FLC CGIL BARI rende noto un importante pronunciamento assunto in sede di conciliazione dal Collegio della Direzione Provinciale del Lavoro di Bari a favore del personale precario della scuola.
Il fatto: una docente destinataria di contratto a tempo determinato presso un Circolo Didattico della provincia di Bari è stata anticipatamente licenziata dalla scuola stante il rientro in servizio del titolare.
Il provvedimento di licenziamento, secondo la FLC BARI, non era adottabile in quanto, a seguito della contrattualizzazione del rapporto di lavoro, al personale che opera nella scuola sono applicabili le norme dei diritto privato e non più del diritto amministrativo. Pertanto la stipula di un contratto individuale di lavoro si configura come un impegno tra le parti che non può essere rescisso unilateralmente e senza giusta causa.
In data 3 ottobre 2006 si è riunito il Collegio di Conciliazione della D.P.L. di Bari: in tale sede è stato raggiunto l’accordo sul riconoscimento dei diritti della ricorrente, rappresentata in seno al Collegio dalla FLC Cgil di BARI, a restare in servizio rendendo, pertanto, inefficace la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
Anche questo pronunciamento conferma quanto da noi sostenuto e già suffragato da altre sentenze tra le quali quella del giudice del lavoro di Ancona.
Roma, 5 ottobre 2006