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Nota del Ministero sulla sentenza della Corte Costituzionale Incarichi di Presidenza

Il Ministero della Pubblica Istruzione invia una nota, discutibile sotto alcuni profili, sull’applicazione della sentenza 190/2006 della Corte Costituzionale relativa agli Incarichi di Presidenza.

16/06/2006
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Con Nota Prot. N. 720 inviata alle Direzioni Generali degli Uffici Scolastici Regionali la Direzione Generale del Personale del Ministero della Pubblica Istruzione (MPI) detta istruzioni alle Direzioni regionali in merito all’applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale 190/2006, riguardante l’articolo 8-bis della legge 186/2004 concernente la riserva dei posti prevista dalla legge 68/1999 nei concorsi per Dirigenti Scolastici e per l’assegnazione degli Incarichi di Presidenza.
Come è noto, la Corte ha ritenuto incostituzionale tale norma.
A seguito della pubblicazione della sentenza, come FLC Cgil intervenimmo prontamente presso il Ministero per consentire immediatamente la possibilità a coloro che erano stati danneggiati dalla norma stessa (esclusione dall’incarico di Presidenza) di poter presentare domanda di Incarico per l’anno scolastico 2006-2007. Ottenemmo quel risultato, ma contemporaneamente il MPI avanzò una richiesta di parere all’Ufficio legislativo del Ministero stesso che ora si è espresso in merito. Cosa sostiene, dunque, il MPI, facendo propria la posizione dell’Ufficio legislativo ?

  1. Sono tutelati fra i danneggiati dalla legge, ora dichiarata incostituzionale, solo coloro i quali, non avendo ottenuto l’incarico di Presidenza in ragione dell’applicazione della legge 186/2004, hanno presentato ricorso: ad essi va riconosciuto la conferma dell’incarico e, aggiungiamo noi, la possibilità di partecipare al concorso riservato (legge 43/2005);

  2. non sono, invece, tutelati coloro che, pur danneggiati dall’applicazione della legge, non hanno avanzato ricorso, “avendo fatto acquiescenza alle nomine”, sicché non hanno diritto alla conferma e alla partecipazione al concorso riservato;

  3. coloro i quali hanno ottenuto la nomina solo grazie alle legge 186/2004 non hanno diritto alla conferma e dunque nemmeno alla partecipazione al concorso riservato.

Tale posizione è discutibile sotto alcuni profili e gli atti ad essa conformi sono passibili di impugnativa per le seguenti ragioni.

  1. Anche a chi non ha fatto ricorso deve essere riconosciuta la possibilità di conferma dell’incarico, dal momento che è presente in posizione utile nella graduatoria. Non è detto che una legge dichiarata incostituzionale produca effetti solo per i ricorrenti.

  2. I riservisti hanno svolto un anno di incarico non per loro responsabilità ma per una legge dello Stato, tanto che nella stessa Nota si dice che sono fatte salve “le situazioni giuridiche che hanno già prodotto effetti definitivi” e che la sentenza “fa salvi gli effetti già determinatisi con la conclusione della procedura per il conferimento degli incarichi per l’anno scolastico 2005-2006”. Tali effetti non possono riguardare solo la retribuzione ma anche il diritto acquisito con la legge 43/2005 (conferma e partecipazione al concorso). Naturalmente la nomina dei riservisti dovrà necessariamente seguire la nomina dei danneggiati, ricorrenti o acquiescenti che siano.

Roma, 16 giugno 2006

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