Opzione regime previdenziale personale ex Enti Locali
nota INPDAP n. 69 dell’11 Dicembre 2001
Con la nota n. 69 dell’11 Dicembre 2001 l’INPDAP ha inviato alle proprie Sedi periferiche, al MIUR, agli Uffici Scolastici Regionali e ai Provveditorati agli Studi le disposizioni relative all’attuazione di quanto previsto dall’art. 4 del D. M. I. del 5 aprile 2001 in merito alla possibilità di opzione per la conservazione del sistema previdenziale da parte del personale ATA e ITP transitato allo Stato ai sensi dell’art. 8 della L.124/99.
La nota riprendendo i termini delle disposizioni di riferimento stabilisce la possibilità per il personale interessato di presentare la domanda di opzione alle sedi provinciali dell’INPDAP e ai Provveditorati agli Studi entro il 13 gennaio 2002.
A tale proposito al fine di facilitare la procedura il personale interessato può presentare la domanda di opzione richiedendo in forma generica " l’applicazione del riconoscimento più favorevole" senza ulteriori specificazioni.
Tale formula di opzione consentirà una scelta oculata in tempi più distesi, anche in relazione dell’evolversi, della normativa in materia previdenziale consentendo l’effettuazione, da parte del sindacato e del patronato, di un’assistenza più adeguata e puntuale nelle quantificazioni.
Le sedi provinciali dell’INPDAP sono comunque tenute a fornire agli interessati l’assistenza necessaria per effettuare la scelta più adeguata sulla base dei sistemi applicativi appositamente predisposti e già distribuiti.
Con la nota, inoltre, vengono fornite le istruzioni per la restituzione dell’eventuale differenza di aliquota contributiva (0,20%) in relazione all’opzione effettuata.
In data successiva come dipartimento delle politiche retributive forniremo ulteriori materiali utili alla valutazione dei diversi casi e tipologie dei problemi per mettere le strutture in condizione di svolgere la necessaria tutela e consulenza ai lavoratori.
Roma, 13 dicembre 2001
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testo della nota
OGGETTO: Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 5 aprile 2001. Legge 3 maggio 1999, n.124.
L’art.4 del 5.4.2001 di recepimento dell’accordo siglato in data 20.7.2000 dall’ARAN e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in applicazione dell’art.8 della Legge 3.5.1999, n.124- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14.7.2001- prevede, per il personale ATA e per gli insegnanti tecnico-pratici (I.T.P.), già dipendenti degli Enti Locali, transitati nel comparto scuola alla sopracitata Legge n.124/1999, la possibilità che gli interessati, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto sopracitato nella G.U., possano optare per la conservazione del regime previdenziale di precedente appartenenza.
A tal fine devono essere esaminate anche le istanze dirette al riconoscimento del trattamento pensionistico più favorevole.
Dalla scelta operata per il regime pensionistico deriva, conseguentemente l’applicazione della normativa sul connesso trattamento di fine rapporto.
L’opzione può essere esercitata entro sei mesi dal 14 luglio 2001, data di pubblicazione del D.M. del 5.4.2001, cioè il 13 gennaio 2002, anche da parte del personale già cessato dal servizio o, in caso di decesso, dei superstiti.
Le domande di opzione devono essere indirizzate ai competenti Uffici delle Sedi dell’INPDAP e dei Provveditorati agli Studi.
Qualora le istanze siano già state presentate senza l’osservanza della modalità dell’indirizzo anche per la Sede Provinciale dell’INPDAP competente, i Provveditorati agli Studi avranno cura di inviarne una copia a tale Ufficio periferico di questo Istituto, dopo aver acquisito anche quelle eventualmente ancora giacenti presso le Istituzioni Scolastiche del proprio territorio.
Le Sedi Provinciali dell’INPDAP avranno cura di apprestare ogni forma di assistenza agli interessati ai fini dell’esercizio dell’opzione, avendo a disposizione gli applicativi che consentono di determinare il trattamento di quiescenza con le norme dei dipendenti civili dello Stato che con quelle del personale degli enti locali.
In conseguenza dell’opzione esercitata i dipendenti hanno diritto alla restituzione della differenza di aliquota contributiva (0,20%) trattenuta nel periodo di iscrizione alla Cassa dello Stato.
Al riguardo, ciascuna Amministrazione provvederà alla restituzione delle maggiori somme trattenute, trasmettendo agli Uffici INPDAP competenti per territorio, l’elenco dei nominativi interessati, ai fini delle variazioni delle singole posizioni assicurative in banca dati, accertate con Mod.770.
Le risultanze di quanto sopra determineranno un’eccedenza a credito delle Amministrazioni, che potrà essere utilizzata in occasione dei futuri versamenti mensili dei contributi obbligatori.
IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa Rosalba Amato Dott. Costa