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Ordinamenti nella secondaria di II grado e ripetenze: le indicazioni del MIUR

Le disposizioni emanate a quattro anni dall'avvio del riordino.

25/09/2013
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Con la nota 4895 del 24 settembre 2013 la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica interviene sulle problematiche connesse ai casi di non ammissione alla classe successiva degli alunni frequentanti percorsi di vecchio ordinamento della secondaria di secondo grado, che comportano la ripetenza di classi appartenenti ai nuovi ordinamenti a seguito della progressiva attuazione dei regolamenti di riordino di questo segmento del sistema educativo. E' il caso, ad esempio, di studenti che hanno frequentato nell'a.s. 2012/13 il terzo anno del vecchio ordinamento e che, a seguito della mancata ammissione alla classe successiva, frequentano nel corrente anno scolastico la classe terza ma di nuovo ordinamento. E' evidente che, in questa specifica situazione e in presenza di nuove discipline o di discipline caratterizzate da importanti innovazioni di contenuto e metodo, possano sorgere rilevanti problemi di riallineamento in termini di competenze, abilità e conoscenze possedute dagli studenti

I contenuti della nota ministeriale

In premessa la nota sottolinea come le possibili concrete situazioni possano essere molteplici e assai differenziate e che pertanto appare molto problematico ricondurle a una dimensione unitaria.

Per questo il MIUR "confida" che le istituzioni "possano realizzare"

  • attività "ordinarie" di sostegno e di recupero con esclusivo riferimento alle discipline non presenti nel vecchio ordinamento o alle discipline caratterizzate da importanti innovazioni di contenuto e metodo
  • eventuali verifiche, da effettuare  nel periodo che precede l'inizio delle lezione, della preparazione conseguita a seguito di attività organizzate relative alle citate discipline
  • particolari azioni di sostegno nei primi mesi dell'anno scolastico  nei confronti di studenti che manifestino significative e persistenti difficoltà di adeguamento alle modificazioni curricolari introdotte.

La nota chiarisce che è escluso, in ogni caso, il ricorso ad esami integrativi.

Il commento

Al quarto anno di attuazione del riordino della secondaria di secondo grado finalmente il MIUR fornisce un minimo di indicazioni riguardo alla gestione della fase transitoria di coesistenza di due ordinamenti nella secondaria di secondo grado.

Appare ulteriormente confermata l'assoluta insufficienza del vigente Regolamento sulla valutazione degli alunni (DPR 122/09) che, tra le tante cose, ha completamente dimenticato di regolamentare il complesso intreccio tra vecchio e nuovo ordinamento, non prevedendo specifici interventi di riallineamento nei casi di ragazzi che transitano dall'uno all'altro a seguito della mancata ammissione alla classe successiva.

Nel merito, l'unica indicazione significativa della nota ministeriale è il condivisibile divieto di effettuare esami integrativi. Le altre precisazioni testimoniano la volontà del MIUR di lasciare cadere unicamente sulle spalle delle scuole l'onere della risoluzione della complicata vicenda. Di ulteriori risorse umane e finanziarie per fronteggiare queste situazioni non vi è alcuna traccia.

Il suggerimento di effettuare eventuali verifiche nel periodo precedente all'inizio delle lezioni rischia di creare ulteriore confusione. Queste prove assomigliano molto a quelle previste nell'ambito dei corsi di recupero, con la differenza sostanziale che quelle suggerite dalla nota 4895/13 non sono previste da alcuna norma di settore.

Ricordiamo infine che la FLC CGIL ha chiesto al MIUR ad ottobre del 2012 (vedi correlati) la convocazione di uno specifico incontro sulla questione degli esami integrativi e di idoneità e sulle problematiche connesse  all'obbligo di istruzione  e alla coesistenza nella secondaria di II grado del vecchio e del nuovo ordinamento.