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Organici di sostegno, illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nella finanziaria 2008

Sentenza n. 80 della Corte Costituzionale del 22 febbraio 2010.

01/03/2010
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Leggi il Comunicato del Segretario Generale della FLC CGIL

Con la sentenza del 22 febbraio 2010, la Corte Costituzionale dà ragione ai genitori di un alunno disabile ricorrenti contro le norme della legge 24/12/2007 art. 2, commi 413 e 414, che escludevano la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga.

Sono stati molti i ricorsi, promossi e sostenuti anche dalla FLC, che chiedevano il ripristino di norme più favorevoli per l'integrazione degli alunni disabili.

Finalmente, e giustamente, la Corte Costituzionale ripristina una situazione di maggior favore che era stata intaccata dal precedente governo, che aveva stabilito un tetto nazionale di posti per il sostegno. La finanziaria del Governo Prodi, aveva anche previsto la stabilizzazione del 70% dei posti di sostegno: un diritto in cambio di una certezza di stabilità.

Siamo soddisfatti di questo pronunciamento che avrà effetti positivi sulle possibilità di integrazione di alunne/i disabili ed anche sulla disponibilità di posti di sostegno per incarichi annuali.

La legislazione italiana sull'integrazione rappresenta un punto di qualità della sensibilità democratica e sociale del nostro paese e come tale va difesa e, nei limiti delle possibilità, implementata e sviluppata.

Roma, 1 marzo 2010

Nonno, cos'è il sindacato?

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