Pensionamenti scuola: entro il 30 dicembre 2019 le domande online
La FLC CGIL ribadisce: no passweb alle scuole e chiede un’ulteriore proroga dei termini per presentare la domanda. Prime informazioni su come andare in pensione per docenti, personale ATA, educatori e dirigenti scolastici.
È stata pubblicata la nota operativa 50487 dell’11 dicembre 2019 e la tabella con i requisiti relativa ai pensionamenti del personale della scuola dal 1° settembre 2020, in attuazione del Decreto ministeriale 1124 del 6 dicembre 2019.
Il DM 1124/19 è stato successivamente integrato con il Decreto ministeriale 1137 del 12 dicembre 2019, trasmesso con la nota 50613 del 13 dicembre 2019.
I requisiti pensionistici dal 1° settembre 2020
Quando presentare domanda
La scadenza per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio (e l’eventuale richiesta di pensione più part-time) per il personale della scuola (docenti/educatori e ATA) è fissata al 30 dicembre 2019.
Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2020.
Sempre nelle stesse date è possibile revocare la domanda di dimissioni che va condizionata all’effettivo possesso dei requisiti.
Per le dimissioni relative alla fruizione dell’istituto dell’APE sociale, in vista di modifiche normative, è prevista una specifica circolare.
Come si va in pensione nel 2020
Ricordiamo che le domande di dimissioni, salvo specifiche eccezioni, si presentano utilizzando le istanze online: sul nostro sito è disponibile una scheda che illustra le procedure da seguire per la registrazione. Oltre alla domanda di cessazione, va anche presentata la domanda di pensione che deve essere inviata direttamente all’INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
- presentazione della domanda online accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.
La richiesta di dimissioni per pensione anticipata quest’anno potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente. La prima conterrà le tipologie di pensionamento relative ai requisiti della Legge Fornero, la seconda conterrà esclusivamente l’istanza relativa alla così detta quota 100. Qualora fossero presentate entrambe le istanze, l’INPS valuterà in subordine il possesso dei requisiti di quota 100. Questa doppia opportunità è la novità della circolare di quest’anno.
Riepiloghiamo di seguito i meri requisiti necessari per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° settembre 2020, requisiti che anche nella circolare di quest’anno sono riportati nella tabella riepilogativa. Maggiori informazioni e dettagli nel nostro opuscolo.
Va sottolineato che la circolare dà per scontato che non ci sia più in servizio personale della scuola che abbia i requisiti pre-Fornero alla data del 31 dicembre del 2011 e parte direttamente dai requisiti previsti dalla Riforma Fornero (legge 214/11), come rivisti dal DL 4/19.
Regole per l’accesso alla pensione previste dalla legge 214/11
Per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata i nuovi requisiti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 sono i seguenti:
Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi
67 anni entro il 31 dicembre 2020.
Pensione di vecchiaia - art. 1 comma 147 legge 205/17 (esclusione dall’aspettativa di vita per i lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose con contribuzione da almeno 30 anni)
66 anni e 7 mesi entro il 31 agosto 2020 d’ufficio
66 anni e 7 mesi entro 31 dicembre 2020 a domanda
Pensione anticipata
- per le donne, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2020;
- per gli uomini, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2020.
Opzione donna (art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come declinata nella legge 26 del 2019)
Per le sole donne resta in vigore la norma prevista dalla legge 243 del 2004, modificata dalla legge 26 del 2019, che consente l’accesso alla pensione con 58 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva.
Il pensionamento è consentito dal 1° settembre 2020 a condizione che il requisito di contribuzione e di età anagrafica sia stato maturato entro il 31 dicembre del 2018. L’assegno pensionistico verrà conteggiato per intero col sistema contributivo.
Nella legge di bilancio per il 2020 potrebbero essere rivisti i requisiti di questa opportunità pensionistica, per cui il MIUR dovrà fornire adeguata informazione.
Trattenimento in servizio
Il trattenimento in servizio può essere solamente richiesto dal personale che compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2020 non abbia maturato a quella data l’anzianità pensionistica di 20 anni.
L’Amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei requisiti della pensione anticipata, raggiungano i 65 anni di età entro il 31 agosto del 2020.
Poiché la normativa prevista dalla Legge Fornero e dal DL 4/19 rende complesso il calcolo dei contributi effettivamente versati, invitiamo il personale che intende dare le dimissioni per accedere all’assegno pensionistico, a recarsi presso le nostre sedi territoriali e presso le sedi del patronato INCA CGIL in Italia e all’estero.
Le nostre osservazioni
I tempi per la presentazione della domanda sono molto ristretti, nonostante la FLC CGIL, insieme alle altre organizzazioni sindacali, avesse chiesto di fissare detto termine al 15 gennaio. Ciò al fine di fornire la giusta informazione. Consigliamo agli interessati al pensionamento di controllare al più presto il possesso di tutta la documentazione accertante il servizio svolto, eventuali riscatti o ricongiunzioni di cui si è fatta richiesta. È importante evitare il fai da te a cui potrebbero sfuggire dettagli utili all’accertamento del diritto a pensione.
La FLC CGIL prima di tutto si augura che, essendo la circolare condivisa con l’INPS (che dovrà certificare il diritto a pensione), non si verifichino problemi nella lavorazione delle pratiche, onde evitare ritardi nella riscossione dell’assegno pensionistico.
Tra le pratiche più complesse da lavorare sono quelle che richiedono il pensionamento tramite gli istituti del cumulo e della totalizzazione dei servizi in casse pensionistiche diverse. Avevamo chiesto che tali modalità di accesso alla pensione fossero contemplate nelle istanze online, ma abbiamo avuto ancora una volta un fermo diniego da parte dell’Amministrazione e dell’INPS.
Pertanto il consiglio che diamo agli interessati è quello di accompagnare le dimissioni tramite istanze online con un modello cartaceo che pubblicheremo in tempi brevi.
La circolare richiama ai propri compiti e alle proprie responsabilità tutti i soggetti che devono concorrere alla certificazione del diritto a pensione: dalle scuole agli ambiti territoriali fino alle sedi dell’INPS. In particolare l’INPS dovrà sollecitamente sistemare le posizioni contributive di coloro che andranno in pensione il 1° settembre 2020.
Riteniamo positiva la possibilità di poter contestualmente indicare in due istanze online la propria scelta prioritaria (pensione anticipata) e in subordine la seconda (quota 100 se non si hanno i precedenti requisiti), così da semplificare le procedure.
La circolare dà per scontata l’uscita del DPCM che, come previsto dalla legge 26 del marzo 2019, consentirà di prendere un anticipo del TFS fino a 45 mila euro. Questa volta il MIUR si rileva più realista del solito, in quanto cita una normativa non ancora in essere. Auspichiamo lo sia!
Non possiamo fare a meno di notare che la circolare continua ad essere ambigua sull’applicativo passeweb. Noi abbiamo chiesto con una nota specifica al Capo Dipartimento del personale scolastico del MIUR che nella circolare non fossero coinvolte le scuole. Esse debbono limitarsi a utilizzare il sistema SIDI poiché deve rimanere agli ambiti territoriali e all’INPS la titolarità delle pratiche pensionistiche. Continueremo a pressare il MIUR affinchè tutto ciò sia oggetto di uno specifico chiarimento per liberare le scuole da questa gravosa responsabilità che è propria di altri livelli dell’Amministrazione, giuridicamente qualificati come datori di lavoro del personale della scuole.
Insieme alle altre organizzazioni sindacali abbiamo sollecitato il MIUR affinchè proroghi i tempi di scadenza per la presentazione delle domande.
- nota 50487 del 11 dicembre 2019 cessazione servizio personale scuola dal 1 settembre 2020
- nota 50487 del 11 dicembre 2019 tabella requisiti pensionamenti scuola dal 1 settembre 2020
- decreto ministeriale 1124 del 6 dicembre 2019 cessazione servizio personale scuola dal 1 settembre 2020
- nota 50613 del 13 dicembre 2019 pensionamenti scuola proroga scadenza presentazione domande
- decreto ministeriale 1137 del 12 dicembre 2019 pensionamenti scuola proroga scadenza presentazione domande