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Per la Cassazione l’attività di insegnamento in una scuola privata è di natura subordinata

Per la Corte Suprema di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 5508 del 18 marzo 2004, il rapporto di lavoro tra un insegnante e una scuola legalmente riconosciuta è di natura subordinata.

20/04/2004
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1. La sentenza

Per la Corte Suprema di Cassazione, sezione lavoro, il rapporto di lavoro tra un insegnante e una scuola legalmente riconosciuta è di natura subordinata. Con sentenza n. 5508 del 18 marzo 2004 ha stabilito, infatti, che per desumere la subordinazione, oltre ai requisiti richiesti dall’art. 2094 del c.c., nei casi di mansioni intellettuali o professionali occorre fare riferimento “ a criteri complementari e sussidiari…che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione” . Per la Corte la identificazione del rapporto compiuta dalle parti all’atto dell’assunzione può essere, ai fini della determinazione, rimarchevole ma non risolutiva, in quanto la collocazione del lavoratore va valutata con riferimento alla specificità dell’incarico e alle concrete modalità di attuazione, in coerenza con l’indirizzo valutativo già indicato dalla stessa Suprema Corte di Cassazione, sezioni unite, nella sentenza del 30 giugno 1999, n. 379. Pertanto la Corte ha ritenuto rilevanti, ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo o parasubordinato, “ l’assoggettamento del lavoratore al potere di coordinamento e disciplinare del datore di lavoro e il suo inserimento nell’organizzazione aziendale, attraverso lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro, funzionali all’esercizio del suo potere direttivo, desunto dall’analisi del sistema retributivo, commisurato alle ore effettivamente svolte”.

La verifica, in concreto, degli indici sintomatici del lavoro subordinato, coniugati, con un parallelismo, alla natura subordinata dell’insegnamento pubblico proprio in considerazione che la scuola legalmente riconosciuta è strutturata in maniera analoga a quella statale per disposizione legislativa, di fatto nega la rilevanza della volontà delle parti benché espressa contrattualmente con la sottoscrizione di una prestazione a carattere coordinato e continuativo. Per la Corte, inoltre, è cogente, nel qualificare di natura subordinata l’attività di insegnamento, l’orario di lavoro che benché stabilito sulla base delle esigenze individuali l’insegnante è tenuto in ogni caso ad osservare. Ciò vale anche per le cosiddette attività ausiliarie: “colloqui con le famiglie, partecipazione alle riunioni con gli altri docenti e agli scrutini” che il docente è tenuto ad effettuare in quanto la scuola legalmente riconosciuta è soggetta alle norme dettate per la scuola pubblica e a norme amministrative che di fatto evidenziano l’assoggettamento dell’insegnante a norme e discipline, organizzative e direttive, imposte da superiori attraverso circolari.

Da ciò discende, in maniera inequivocabile, l’inserimento funzionale dell’insegnante alla struttura organizzativa della scuola, ove per giunta il rischio di impresa è tutta a carico del gestore che mette a disposizione del lavoratore mezzi e strumenti didattici e non per l’espletamento dell’incarico. Infatti a carico del lavoratore non v’è alcun rischio né tanto meno questi partecipa all’acquisizione dei mezzi necessari per l’attività svolta.

La sentenza, benché si riferisca alla tipologia delle scuole legalmente riconosciute (evidentemente il contenzioso tra scuola e lavoratore è sorto prima dell’avvento della legge di parità), rappresentaun approdo rilevante sia da un punto di vista giurisprudenziale sia da un punto di vista politico-sindacale anche alla luce della nuova normativa introdotta dal D.Lgs 276/2003 sul lavoro a progetto.

2. L’aspetto giurisprudenziale

Va detto, in via preliminare, che gli ultimi pronunciamenti della giurisprudenza sull’argomento avevano messo in luce, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 2094 del c.c., i caratteri distintivi tra rapporto di lavoro subordinato e il lavoro autonomo con particolare riferimento alla prestazione coordinata e continuativa che ne rappresenta una sua diretta emanazione. Basti ricordare a titolo esemplificativo i pronunciamenti della Pretura di Verona del 25 marzo del 1999 e della Cassazione con le sentenzen. 6570 del 2000, n. 12685 del 2000 e 15001 del 2000. Tutti scaturivano per deduzione giuridica da quanto la stessa Suprema Corte, proprio sul rapporto di lavoro nella scuola privata, aveva fissato nella sentenza del 4 marzo 1998, n. 2370. In quella circostanza i giudici avevano stabilito che per qualificare la natura subordinata del rapporto di lavoro di un insegnante in forza in una scuola privata rappresentavano come elementi fondamentali, concomitanti fra loro, l’osservanza di un orario di lavoro predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita e l’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale. Ciò aveva indotto, di converso, la stessa INPS con circolare 6 giugno 2000, n. 108 a precisare quali fossero i requisiti indispensabili per considerare legittima la prestazionecoordinata e continuativa di un insegnante in servizio in una scuola privata, individuandoli nella volontà dei contraenti di escludere la subordinazione, nella mancanza di un orario stabilito dalla scuola, l’assenza di vincoli e sanzioni disciplinari, nella determinazione di un compenso in base alla professionalità e alle singole prestazioni effettuate e nella libera scelta dell’insegnante per la trattazione degli argomenti.

Ad aggiungere ulteriori elementi da tenere in considerazione della distinzione tra lavoro subordinato, ex art. 2094 del c.c. e lavoro autonomo, ex artt. 2222 e sg. del c.c., allorquando non siano sufficienti i caratteri distintivi sopra ricordati come nel caso dell’attività di docenza, la Cassazione, nella sentenza del 30 giugno 1999, n.379, aveva ritenuto necessario ricorrere a criteri complementari e sussidiari che valutati globalmente possono essere considerati indizi probatori della subordinazione. Da qui il pronunciamento della Cassazione con la sentenza 5508/2004 sopra analizzata.

3. L’aspetto politico/sindacale

Se le considerazioni dei giudici della Suprema Corte di Cassazione trovano, in concreto, esplicita applicazione nella qualificazione dell’attività di docenza svolta nelle scuole legalmente riconosciute,è ancor più evidente che tutto ciò sia più rilevante nella qualificazione della natura subordinata dell’attività di insegnamento nelle scuole paritarieprivatevisto che queste, unitamente alle scuole statali e a quelle degli enti locali,costituiscono il sistema nazionale di istruzione ai sensi del comma 1 dell’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n.62 e che pertanto sono sottoposte alle stesse regole ordinamentali e disposizioni amministrative.

Giova a tal proposito ricordare che lo stesso MIUR, con specifica circolare ministeriale del 24 aprile 2002, n.46, ha definita subordinata la prestazione lavorativa del docente di scuola paritaria e quindi soggetta alla disciplina dei CCNL di riferimento così come stabilito al comma 4, lettera h), dell’art. 1 della citata legge 62/2000 con la sola eccezione della possibilità di quanto contemplato al successivo comma 5 della medesima legge. Ciò sulla base e in coerenza con i pronunciamenti della giurisprudenza e a seguito dell’esplicito parere dell’Avvocatura Generale dello Stato n. 037231 del 17 aprile 2002 richiesto dallo stesso Ministero.

E’ nostra opinione, confortata da quella dei nostri uffici legali, che i contenuti della citata circolare n. 46/2002 edel ricordato parere dell’Avvocatura Generale dello Stato non sono stati inficiati, come qualcuno strumentalmente sostiene, dalla successiva circolare ministeriale del MIUR del 18 marzo 2003, n. 31 in quanto sull’argomento questa richiama soltanto le disposizioni legislative sulla parità e non smentisce affatto quanto contenuto nelle considerazioni giuridiche precedenti effettuate dallo stesso Ministero.

4. Alcune considerazioni

Alla luce della disamina fin qui esposta, possiamo avanzare alcune considerazioni di carattere generale tenendo a mente anche le trasformazioni sul mercato del lavoro introdotte dalle nuove disposizioni con il D.Lgs 276/2003.

In primo luogo. Appare, senza ombra di dubbio, che l’attività di insegnamento in una scuola paritaria privata non può che essere ricondotta alla natura subordinata della prestazione. Ne consegue che, coerentemente con quanto disposto dalla legge di parità, al personale docente si applicano le condizioni economiche e normative previste dai CCNL di riferimento. Non a caso lo stesso legislatore paritario ha voluto, proprio per la peculiarità della scuola, considerare, tra i requisiti fondamentali per l’accesso allo status di scuola paritaria, il vincolo dell’applicazione dei contratti - comma 4, lettera f , dell’art 1 della L. 62/2000 – valutando, quindi, subordinata la prestazione del docente. La stessa previsione del legislatore, di cui al comma 5 della medesima legge, per cui per il 25% dell’attività di docenza complessiva si possa ricorrere a prestazione autonome e volontarie consolida il principio di carattere generale sopra ricordato proprio per via della limitazione sancita in via legislativa.

In secondo luogo. Sono risultate prive di fondamento giuridico le forzature esercitate dalla FILINS, un’associazione padronale scarsamente rappresentativa,allorquando ha cercato di far passare un accordo collettivo sulle prestazioni coordinate e continuative, benché stipulato su scala nazionale con UGL e CISAL,come contratto nazionale e pertanto coerente con quanto stabilito dal legislatore nella lettera h), del comma 4, dell’art. 1 della legge di parità (legge 62/2000). Proprio in quell’occasione il MIUR, nel recepire il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha riconosciuto la natura subordinata della prestazione docente. Pertanto l’eventuale ricorso a contratti di prestazione d’opera è possibile solo ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della citata legge di parità.

Del resto sia il MIUR che l’Avvocatura Generale dello Stato non potevano discostarsi dalle disposizioni del legislatore e dai stessi pronunciamenti della giurisprudenza.

In terzo luogo. Lo stesso contratto a progetto, introdotto nel nostro ordinamento con il D.lgs 276/2003 attuativo della legge 30/2003, trova, nella migliore delle ipotesi, una limitata applicazione nelle scuole paritarie. Nel D.Lgs. 276/2003 il legislatore, nel tipizzare questa nuova fattispecie contrattuale ovvero il lavoro a progetto, ha espressamente esclusa la sua riconducibilità all’area del lavoro subordinato, pertanto, per le ragioni giuridiche e per i pronunciamenti sopra ricordati, appare evidente l’impossibilità di far rientrare questa tipologia contrattuale nelle condizioni di cui alla più volte menzionata lettera h), comma 4, dell’art. 1 della legge 62/2000. Rimarrebbe, in linea teorica, l’applicazione dei contratti a progetto nella sola ipotesi, contemplata dalla legge di parità, prevista dal comma 5 in quanto, in detta circostanza, il contratto a progetto dovrebbe essere consideratouna particolare species rientrante nel genus del lavoro autonomo.

Mentre, se l’evoluzione giurisprudenziale dovesse considerare il lavoro a progetto come tertium genus, la possibilità, sempre teorica, di una sua applicazione nelle scuole paritarie diventerebbe insostenibile fermo restando le attuali norme che regolano la parità. In questo senso riteniamo che l’ennesima sortita della FILINS con la firma di un accordo specifico, con le solite UGL e CISAL e in linea con quanto sostenuto a suo tempo, non rappresenta altro che una reiterata forzatura in aperto contrasto con le disposizioni di legge e i pronunciamenti giurisprudenziali e amministrativi in precedenza richiamati.

E’ indiscutibile che una corretta applicazione della legge di parità scolastica passa attraverso una puntuale e puntigliosa vigilanza sull’applicazione ai lavoratori in forza nelle scuole paritarie dei CCNL, almeno nelle quote previste dalla stessa legge, da parte dell’Amministrazione scolastica centrale e periferica. Ci risulta, infatti, che allo stato attuale gli aspetti relativi ai rapporti di lavoro non vengono valutati a dovere visto e che alcune scuole paritarie utilizzano largamente le prestazioni coordinate e continuative in maniera impropria e al di là dei limiti consentiti dalla legge.

In questo senso è preoccupante il fatto che, nella sua relazione al Parlamento sullo stato di applicazione della legge di parità, il Ministro abbia taciuto sull’applicazione dei contratti collettivi e sul rispetto di quanto imposto dalla legge di parità. Eppure l’applicazione dei CCNL e altri disposizioni in materia di lavoro previste dalla leggerappresentano i requisiti indispensabili per la concessione alle scuole private dello statusdi paritarie.

Roma, 20 aprile 2004

Nonno, cos'è il sindacato?

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