Per noi i supplenti annuali Ata vanno ancora nominati dal provveditore
La confusione generata dai provvedimenti d’inizio d’anno emanati dal MIUR non ha risparmiato neanche il personale ATA.
A questa data infatti non si conoscono ancora il numero dei posti disponibili in ogni provincia per le immissioni in ruolo del personale ATA.
Non crediamo ad un semplice ritardo, ma piuttosto ad un scelta del MIUR che sta cercando qualsiasi pretesto per rinviare di un anno le immissioni in ruolo, agli effetti economici, del personale ATA.
Il “silenzio” da parte del MIUR sulle operazioni d’inizio d’anno di competenza degli uffici scolastici provinciali ( assegnazioni provvisorie, utilizzazioni dei soprannumerari, immissioni in ruolo e conferimento supplenze annuali) sta creando confusione nelle scuole e danneggiando il personale .
Alcuni uffici scolastici provinciali stanno respingendo le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione del personale ATA con la motivazione che per effetto del decreto legge 255/2001 dopo il 31 agosto non sarebbero più competenti alla gestione delle suddette operazioni.
La Cgil Scuola sostiene che l’accelerazione delle procedure prevista all’art 4 è applicabile al personale ATA limitatamente al comma 1 primo periodo (vedi art. 4 bis) che fa riferimento alla data del 31.7 e,perciò, alle operazioni del prossimo anno scolastico.
Su questo punto unitamente alla Cisl e alla Uil Scuola abbiamo chiesto un chiarimento al MIUR che supponiamo possa esserci durante il prossimo incontro del 12settembre.
In attesa, quindi, di ulteriori disposizioni ministeriali vi suggeriamo di proporre ai provveditori la conferma dei supplenti secondo quanto previsto dal punto 5, lettera B, della CM 136 del 14.8.2001
Una soluzione del genere è possibile. Lo dimostra la circolare inviata dall’ufficio scolastico provinciale di Bari che pubblichiamo.
Roma, 6 settembre 2001
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Oggetto: Avvio anno scolastico: personale ATA- nomine sui posti di sostegno
Poiché le graduatorie provinciali permanenti di istituto per il personale ATA non sono state ancora pubblicate e, al momento sono interdette le linee per la trasmissione dei dati al Sistema Centrale del Ministero, si ritiene opportuno che le SS.LL. ricoprano i posti ATA vacanti dopo i trasferimenti, tenendo conto di quanto precisato al punto 5 della C.M. 136 del 10.8.2001, lett. b e c.
Per i collaboratori scolastici ovviamente le conferme o le nuove nomine potranno riguardare anche il personale assunto dall’ex ufficio di Collocamento.
Dovrà trattarsi in tutti i casi di contratti temporanei “fino alla nomina degli aventi diritto”.
Per la copertura dei posti vacanti di Direttore dei servizi Generali e Amministrativi, si rinvia all’art.51 C.C.I.N. della scuola.
Con l’occasione si comunica che, avendo lo Scrivente esaurito le graduatorie permanenti per il sostegno, eventuali sostituzioni e nomine su posti vacanti dovranno essere disposte dando la precedenza al personale fornito del prescritto titolo di specializzazione.
Provveditore Imbrici