Iscriviti alla FLC CGIL

Home » Scuola » Per un'equa gestione del trasferimento delle funzioni ATA dagli EE.LL. allo Stato

Per un'equa gestione del trasferimento delle funzioni ATA dagli EE.LL. allo Stato

Documento della Confederazione e delle categorie nazionali sul processo di trasferimento del personale ATA dipendente dagli EE.LL. allo Stato. Cgil, Cgil Scuola Nazionale, Cgil Funzione Pubblica, Filcams.

11/04/2000
Decrease text size Increase  text size

PREMESSA

La gestione del trasferimento del personale ATA dipendente dagli EE.LL. allo Stato nonché di quello che riveste il profilo professionale d’i.t.p. o di assistente di cattedra (L.124/99) sta facendo emergere alcuni elementi contraddittori sotto il profilo della continuità di svolgimento delle funzioni che riguardano la fornitura di servizi di supporto alla attività scolastica da parte degli EE.LL. non previste dalla legge.

Se da un lato le funzioni proprie riguardanti la fornitura di personale ATA vengono tutte accorpate nell’amministrazione statale, gli EE.LL. - Comuni e province mantengono tutte le loro altre competenze in materia di fornitura di servizi alla scuola (mensa, scuola bus, pre-post scuola, ecc.). Anche a queste competenze che residuano, gli EE.LL: provvedevano con il personale trasferito con i contratti di appalto e/o le convenzioni con gli LSU - LPU stabilizzati.

Ne deriva per i diversi aspetti (contrattuali, d’individuazione delle risorse umane, di determinazione di quelle finanziarie), la necessità di processi di disaggregazione da parte degli EE.LL. e di aggregazione invece, in capo allo Stato, di personale e di rapporti contrattuali e convenzionali fino alla determinazione di nuovi organici d’istituto e di un riassetto della pluralità di rapporti precedenti di appalto o convenzione.

Un primo intervento in questa direzione è stato attuato con la definizione dell’intesa sullo svolgimento delle funzioni miste fatta dai Sindacati confederali della Scuola con il MPI.

La gestione di questi complessi processi passa attraverso due momenti fondamentali:

  • il definitivo inquadramento del personale di ruolo ATA degli EE.LL. nel comparto scuola;

  • la rideterminazione complessiva dei fabbisogni organici della scuola dell’autonomia.

Per la prima di queste operazioni, in base alla L. 124, dovrebbero essere individuati i finanziamenti esclusivamente attraverso la progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli EE.LL. in misura pari alle spese sostenute dagli Enti stessi per le funzioni trasferite (art. 8, c. 5).

Per la seconda, già prevista quale scadenza del CCNI del comparto della scuola in attuazione del sistema dell’autonomia scolastica, si rischia di operare una riduzione del personale statale di ruolo se dovesse passare una interpretazione formalistica e burocratica delle disposizioni di legge finanziaria in materia di determinazione di fabbisogni di personale e di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

Si tratta in realtà di vincoli impraticabili per ragioni oggettive, discendenti dalle contraddizioni sopra chiarite che non possono contrastare con le necessità della riforma dell’autonomia che richiede risorse di personale adeguate al nuovo modello di funzionamento.

La vertenza nazionale sui "servizi ATA per la scuola dell’autonomia" aperta dai sindacati scuola ha posto tra gli obiettivi generali la soluzione di queste fondamentali questioni.

La Cgil, nel denunciare questi limiti condivide pienamente gli obiettivi della vertenza sottolinea la necessità di definire con soluzioni razionali sia i problemi dell’inquadramento sia quelli della definizione delle dotazioni organiche.

Si tratta in sostanza di stabilire un quadro di riferimenti praticabili e certi, in grado di offrire risposte alle numerose questioni aperte dalla riorganizzazione dei servizi ATA conseguente all’entrata a regime dell’autonomia scolastica sia tra il personale di ruolo, quello precario statale e EE.LL., e tra i dipendenti delle ditte appaltatrici e gli LSU - LPU stabilizzati.

Si tratta infine, per ragioni evidenti di funzionalità dei servizi, di incoraggiare un riaccorpamento di tutte le funzioni, a livello di scuola statale, sulla base di rapporti convenzionali con gli Enti locali interessati che potrebbero contribuire finanziariamente.

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO.

La trattativa prevista presso l’Aran ( art.3, D.M. n° 184) va rapidamente portata a termine sia perché al relativo contratto lo stesso D.M. collega la revoca delle opzioni per la permanenza negli EE.LL. (art. 6), sia più in generale per offrire elementi di stabilità e certezza ad un assetto organizzativo negativamente condizionato dalla diversità di mansioni previste nei profili corrispondenti dei due CCNL e dalla disaggregazione tra le funzioni che rimangono agli EE.LL. e quelle che vengono trasferite allo Stato.

L’assenza di una copertura finanziaria per gli eventuali costi dell’inquadramento può essere risolta se si assumono anche per il trasferimento ATA gl’indirizzi generali sinora seguiti da Governo e Sindacati nei processi di mobilità conseguenti all’applicazione delle leggi Bassanini ( a partire da quelli relativi al Ministero del Lavoro ).

Il personale di provenienza degli EE.LL. mantiene il trattamento economico fondamentale ( tabellare, eventuali posizioni economiche ulteriori nell’ambito dell’area di inquadramento, I.I.S., R.I.A.) sulla base del quale viene collocato nella griglia economica Scuola mentre, per quanto riguarda gl’istituti della contrattazione integrativa, riceve gli istituti contrattuali del comparto Scuola.

A questo fine però è indispensabile l’integrazione delle risorse precedentemente previste per questo comparto, stante il considerevole afflusso di nuovi dipendenti (circa 70.000).

- Rivendichiamo pertanto, come preliminare al contratto con l’Aran, un’intesa politica con il MPI, per l’integrazione delle risorse del comparto Scuola, necessarie per finanziare l’applicazione del contratto integrativo per gli ATA.

L’accordo politico va definito a prescindere dal problema, di pertinenza delle istituzioni, dell’entità dei trasferimenti relativi al salario accessorio degli ATA ex EE.LL. allo Stato.

In ogni caso infatti, quale che sia l’entità di tali risorse, agli ATA vanno garantiti gl’istituti contrattuali accessori del comparto Scuola.

DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI

L’operazione s’inquadra evidentemente nel completamento della nuova rete scolastica e nell’attuazione dei criteri e dei parametri propri necessari alla riorganizzazione dei servizi ATA per la scuola dell’autonomia.

Essa dovrà ispirarsi, in particolare, al principio della razionale gestione delle risorse, con le eventuali conseguenze sulle forme di gestione.

E’ tuttavia evidente che la definizione dei fabbisogni non può effettuarsi a prescindere della considerazione dei nuovi carichi di lavoro derivanti alla scuola statale, sia per effetto del trasferimento del personale ATA degli EE.LL. sia da quelli rappresentati, pur in una prospettiva di necessaria razionalizzazione, dagli appalti e dalle convenzioni per gli LSU - LPU.

Se non è pensabile una semplice trasposizione di posti in organico per i lavoratori delle ditte appaltatrici e per gli LSU, impossibile sia per la questione dello scorporo tra funzioni che rimangono agli EE.LL. e funzioni trasferite, sia per la diversa configurazione delle stazioni appaltanti, occorre tuttavia tener conto, con i parametri derivanti dalla nuova rete scolastica e dai nuovi ordinamenti scolastici, dei carichi di lavoro sin qui assolti dai lavoratori degli appalti e dagli LSU - LPU stabilizzati.

Pertanto sono ipotizzabili le seguenti soluzioni sulle quali è necessario orientare la discussione tra i lavoratori e le iniziative di mobilitazione.

LSU - LPU

Il subentro dello Stato nell'utilizzo degli LSU-LPU è previsto dall'art. 9 del D.M. n. 184 in presenza congiunta di due condizioni: gli interessati dovevano essere impegnati in progetti in atto nelle istituzioni scolastiche alla data di entrata in vigore della legge n. 124 (25.5.99); i progetti devono essere stabilizzati in forma di impresa.

Il subentro pertanto è già avvenuto per i casi in cui, alla data del 1° gennaio 2000, ricorrevano entrambe le condizioni.

Ulteriori subentri saranno possibili in caso di perfezionamento di altre stabilizzazioni che dovranno però sempre riferirsi a progetti esistenti all'atto di entrata in vigore della legge.

In tutti i casi, il MPI deve, entro il 30/4/2000 predisporre i piani di stabilizzazione previsti dal decreto di riforma del d.lgs. n°468/97, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri dichiarando gli strumenti a cui può ricorrere sulla base della legge stessa e sulla base della definizione delle piante organiche delle scuole.

APPALTI

Lo Stato subentra nei contratti di appalto stipulati dagli EE.LL. entro il 31/12/1999. Il subentro avviene nelle misure corrispondenti alle funzioni trasferite e alle scadenze previste nei contratti relativi. Il MPI deve pertanto impedire la prassi talora in atto, caratterizzata da subentri operati dai singoli provveditorati con la condizione della sospensiva del termine dell’attuale anno scolastico (30/6/2000).

Dati i tempi necessari per definire i nuovi organici e le nuove disposizioni sul collocamento, il MPI si deve inoltre impegnare per una proroga generalizzata dei contratti in scadenza, fino alla fine del prossimo anno scolastico (30/6/2001).

PRECARI - ENTI LOCALI

Anche per tali figure, occorre prevedere una proroga generale degli incarichi, in attesa delle nuove definizioni sul collocamento scolastico.

COLLOCAMENTO

In relazione alla definizione degli organici, vanno definite modalità di reclutamento specifiche, necessitate peraltro dalla particolarità del servizio scolastico, che tengano conto del servizio prestato a vario titolo nelle scuole.

Tali modalità dovranno mettere sullo stesso piano precari della scuola statale e degli EE.LL., lavoratori degli appalti, LSU - LPU stabilizzati.

La nuova disciplina del collocamento conseguente alla L.59/97 ed in particolare lo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, prevedono il superamento del sistema di collocamento previsto dall’art. 16 della L. 56/88 e un ampio decentramento dei poteri a livello regionale anche per le procedure di avviamento e selezione presso le PP.AA..

In presenza di questa riforma generale, appare particolarmente urgente definire una normativa specifica per il reclutamento scolastico.

Occorre in sostanza costruire un sistema adatto alla scuola che coniughi le esigenze del collocamento e dell’occupazione con le peculiarità dei servizi scolastici.

In tale contesto, è possibile trovare ai fini dell’accesso agli organici della scuola, soluzioni di valutazione adeguata e paritaria dei servizi prestati a vario titolo nelle scuole statali ed EE.LL.: precariato, appalti, LSU - LPU stabilizzati.

Proprio in relazione a tale obiettivo, fino alla riforma auspicata, è necessario mantenere distinti canali di utilizzo.

Roma , 11 aprile 2000