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Per un voto consapevole sulla sperimentazione della Legge Moratti

Decalogo per un voto consapevole sulla sperimentazione della Legge Moratti nella scuola primaria.

30/08/2003
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I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro della scuola elementare: le istituzioni scolastiche dovranno decidere se aderire o meno ad una proposta del Ministro di sperimentare l’anticipazione dell’attuazione della legge 53/03 nelle prime due classi.

Se molte scuole aderiranno alla proposta di sperimentazione nazionale, il Ministro si sentirà incoraggiato a proseguire nell’attuazione del suo disegno, in linea con quanto contenuto nel documento “Indicazioni Nazionali” e nel preannunciato e poi accantonato decreto legislativo attuativo della legge 53/03 nella scuola elementare.

Questo disegno è stato respinto da moltissimi collegi dei docenti perché elimina il tempo pieno, riduce il tempo scuola a 27 ore settimanali, torna ad un unico insegnante responsabile della classe (docente coordinatore-tutor) al posto del gruppo docente o della coppia docente contitolare e corresponsabile.

Per questo è cosa utile per le scuole avere le idee chiare per esercitare il più possibile una scelta consapevole.

  1. Il ministro Moratti, attraverso l’art. 1 del DM 61/03, propone alle scuole, non di sperimentare, ma di “avviare talune innovazioni coerenti con le linee di riforma configurate nella legge 53/03”.

  2. Per fare una vera sperimentazione, come afferma lo stesso art. 11 del DPR 275/99, si deve fissare una durata predefinita, indicare con chiarezza gli obiettivi, prevedere precise forme di valutazione: tutto questo non è indicato nell’art. 1 del DM 61/03.

  3. Il Ministro non propone alle scuole di sperimentare, ma di cominciare ad applicare il modello di scuola elementare contenuto nelle Indicazioni Nazionali. Siamo di fronte ad una sperimentazione finta, ad un tentativo mascherato di attuazione della legge Moratti nella scuola elementare, senza alcuna consultazione delle scuole, in presenza di un diffuso dissenso degli insegnanti e senza utilizzare gli strumenti legislativi previsti dalle stessa legge 53/03 (decreto legislativo con parere del Parlamento).

  4. Per queste ragioni la CGIL Scuola ha espresso parere sfavorevole nei confronti dell’art. 1 del DM 61/03 in sede di Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e ha proposto un ricorso al Tar Lazio per dimostrarne l’illegittimità.

  5. Per aderire al progetto di innovazione nazionale previsto dall’art. 1 del DM 61/03 sono necessarie le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio dell’Istituzione Scolastica: si delibera innanzi tutto se aderire o meno, non solo su come aderire (non è possibile aderire senza delibera ad un progetto nazionale di innovazione ex art. 11 DPR 275/99).

  6. Le scuole, indipendentemente dalla loro adesione al progetto di innovazione nazionale previsto dall’art. 1 del DM 61/03, sono tenute a generalizzare l’ alfabetizzazione della lingua straniera e dell’informatica, sulla base delle risorse professionali che sono state loro assegnate.

  7. Le risorse previste per tutte le scuole elementari, in relazione alla generalizzazione della lingua straniera e dell’informatica in prima e seconda, spettano a tutte le scuole elementari, anche a quelle che non aderiscono al progetto di innovazione nazionale previsto dall’art. 1 DM 61/03: così è disposto dalla direttiva n. 48 dell’ 8.05.2003 e dalla lettera circolare n. 66 del 31.07.2003.

  8. Le scuole che non aderiscono alla sperimentazione nazionale proposta dal Ministero possono, invece, approvare altre sperimentazioni da loro elaborate e decise sulla base dell’art. 6 del DPR 275/99 (autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo).

  9. Le “Indicazioni Nazionali” non rappresentano un riferimento obbligatorio per le scuole perché non sono mai state rese norma vigente: a questo fine è prevista una specifica procedura (regolamento ai sensi dell’art. 117 della Costituzione e dell’art. 17 della Legge 400/88, sentito il Parlamento) sia dalla legge 53/03 (art. 7) che dal DPR 275/99 (art. 8). Fino a quando questa procedura non sarà attivata e positivamente conclusa, le Indicazioni Nazionali resteranno solo un documento pedagogico più o meno condivisibile (il Consiglio Universitario Nazionale, ad esempio, lo ha duramente criticato).

  10. L’adeguamento dei piani dell’offerta formativa per la generalizzazione di informatica e lingua straniera è realizzato dalle istituzioni scolastiche sulla base delle prerogative loro attribuite dal regolamento dell’autonomia scolastica (artt. 5, 6 e 8 DPR 275).

A CURA DELLA CGIL SCUOLA NAZIONALE

Roma, 30 agosto 2003