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Perché il ricorso alla delega sull'istruzione è incostituzionale

Nell’audizione presso la VII Commissione del Senato, abbiamo sostenuto, sulla base di pareri di merito espressi da noti costituzionalisti, l’incostituzionalità del disegno di legge rispetto alle nuove norme costituzionali introdotte nel Titolo V° dalla Legge 3/2001.

23/05/2002
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Nell’audizione presso la VII Commissione del Senato, svoltasi il 9 maggio 2002 sul d.d.l di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, abbiamo sostenuto, sulla base di pareri di merito espressi da noti costituzionalisti, l’incostituzionalità del disegno di legge rispetto alle nuove norme costituzionali introdotte nel Titolo V° dalla Legge 3/2001.

E’ evidente che la questione di incostituzionalità, da noi sostenuta, è strettamente legata alla competenze dello stato e delle regioni a legiferare in materia d’istruzione sulla base delle nuove norme inserite nella legge fondamentale della Repubblica.

Abbiamo posto da tempo un’altra ragione di dissenso sull’uso della delega, cioè l’impedimento che con essa si realizza di una vasta partecipazione alla costruzione di un sistema scolastico riformato, ma questa argomentazione ha radici diverse da quelle che sovrintendono un giudizio di incostituzionalità.

Infatti, il nuovo art.117 della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza legislativa in materia di norme generali sull’istruzione (si veda, al riguardo, il comma 2, lettera n) ed in materia di principi fondamentali cui dovrà uniformarsi la competenza legislativa concorrente delle regioni (comma 3).

Al di là delle complesse questioni interpretative sull’esatta portata del contenuto e dei limiti delle “norme generali” e dei “principi fondamentali”, e sull’effettiva riconducibilità delle previsioni contenute nel disegno di legge di delega a tali categorie di norme, ciò che appare evidente è che non è possibile ricorrere allo strumento della delega.

Infatti, con la delega il Parlamento si priverebbe della possibilità di indicare le ” norme generali “ ed i “principi fondamentali”, limitandosi solo a definire “i principi e i criteri direttivi” sulla base dei quali l’esercizio della funzione legislativa delegata al Governo dovrebbe individuare norme generali e principi fondamentali.

La mutata competenza legislativa dello Stato in materia d’istruzione impedisce il ricorso alla delega sia per attuare la lettera n) dell’art.117,comma 2 sulle norme generali, che per introdurre i principi fondamentali.

Aver sollevato tale questione, che, comunque, qualora il disegno di legge sia approvato dal Parlamento sarà da noi portata rapidamente all’esame della Corte Costituzionale, non risponde a logiche strumentali o di contrapposizione pregiudiziale ma all’esigenza per noi irrinunciabile di evitare, nel rispetto di regole vigenti, peraltro approvate anche da una consultazione popolare, di percorrere scorciatoie pericolose per la tenuta stessa del sistema complessivo del Paese e di provocare lesioni, forse irreversibili, al principio della certezza del diritto da sempre elemento fondante di ogni stato democratico.

Roma, 23 maggio 2002