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Personale ATA: si alle 35 ore

Ancora una volta, trova conferma la validità della nostra posizione a proposito della riduzione a 35 ore

04/07/2002
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L'Avvocatura Distrettuale dello Stato in risposta ad un quesito richiesto dalla Dirigente Scolastica dell'Istituto Tecnico Statale per il Turismo "F. Algarotti" di Venezia, ha affermato che la riduzione a 35 ore dell'orario obbligatorio di servizio, è legittima quando ricorrono particolari esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche o si voglia migliorare l' efficienza e la produttività dei servizi.L'Avvocatura, peraltro, ribadisce la validità della contrattazione integrativa d'istituto nell'individuare il personale destinatario della riduzione, affermando quindi la piena applicabilità della norma contrattuale a tutto il personale ATA.Ancora una volta, trova conferma la validità nostra posizione, a proposito della riduzione a 35 ore

Roma, 4 luglio 2002

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Testo

Oggetto: richiesta di parere di legittimità su contratto integrativo stipulato in data 22/05/2001 con le R.S.U. dell’Istituto "Algarotti"

ISTITUTO TENICO STATALE PER IL TURISMO
"F. ALGAROTTI"
CANNAREGIO 351
VENEZIA

In riscontro alla richiesta avanzata a questa Avvocatura, relativa alla legittimità del contatto integrativo stipulato in data 22/05/2001 con le RSU dell’Istituto "Algarotti", si osserva quanto segue.

L’art.52 comma 8.1 del CCNL vigente prevede che "a partire dall’anno scolastico 1999/2000, in prima applicazione, destinatario della riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, è il personale adibito a regimi d’orario articolari su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità delle seguenti istituzioni scolastiche:

a) Istituzioni scolastici educative;

b) Istituzioni con annesse aziende agrarie;

c) Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana"

La disposizione in esame sembra applicabile al caso di specie, posto che:

- l’Istituto tecnico rimane aperto, dal lunedì al venerdì, per 11 ore ogni giorno;

- è stata adottata la tipologia dell’orario di lavoro flessibile consistente nel posticipare l’entrata e l’uscita del personale e comportante perciò, significate oscillazioni degli orari individuali rispetto all’orario ordinario.

Le finalità perseguite attraverso il ricorso all’istituto della flessibilità sono quelle di soddisfare particolari esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche o di migliorare l’efficienza e la produttività dei servizi.

Al verificarsi di tali presupposti è possibile ricorrere all’orario di lavoro flessibile, così come è stato fatto nel caso prospettato.

Per quanto concerne la riduzione alle 35 ore settimanali, è bene porre in evidenza quanto sancito dall’art.26, comma 6, del CCNL – Comparto Scuola – il quale dispone che tale riduzione "potrà realizzarsi alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all’autofinanziamento".

Condizione per l’applicazione della norma sembra essere, dunque, la capacità dell’istituto scolastico di autogestirsi economicamente e di tenere indenne lo Stato da qualsiasi ulteriore onere finanziario.

Il contratto integrativo stipulato da un istituto scolastico avente ad oggetto la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali non può considerarsi legittimo nel caso in cui ciò comporti un aggravio finanziario a carico e danno dello Stato o nell’ipotesi in cui la riduzione oraria comporti un aumento di lavoro straordinario da pagare.

La ratio della norma di cui all’art.26 del CCNL sembra essere quella di organizzare l’attività lavorativa, trovando un punto di equilibrio tra le esigenza dell’istituto scolastico e quelle dei lavoratori, ed, a tal fine, devono essere fissati calendari che possano garantire efficienza e produttività dei servizi senza ricorrere agli straordinari.

Pertanto caso per caso, dovrà essere in concreto valutato se vi sia stata una concreta riduzione dello straordinario rispetto agli anni precedenti, ovvero se all’eventuale aggravio si possa provvedere ricorrendo alle fonti di autofinanziamento debitamente aumentate rispetto ai periodi precedenti.

Si suggerisce di verificare in fatto quanto sopra ai fini della eventuale imposizione dell’accordo (che in tal caso dovrebbe essere tempestivamente disdetto), che dovrà garantire l’applicazione senza aggravio per lo Stato (potendosi altrimenti configurare un’ipotesi, ancorché modesta, di danno erariale).

Con riferimento al personale che potrà usufruire di detta riduzione, si rileva che l’art.52, come 8.2 sancisce la competenza della singola Istituzione scolastica nel definire il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale stesso.

Non sembrano, perciò, esistere, dal punto di vista giuridico, ragioni ostative per riconoscere a tutto il personale ATA la riduzione dell’orario di servizio a 35 ore settimanali, in considerazione della flessibilità dell’orario adottati.

Per quanto concerne, infine, il secondo quesito proposto, si rileva che l’art.26, comma 4 del CCNL – Comparto Scuola – impone una pausa di almeno 30 minuti dopo 6 ore continuative di lavoro.

Nel caso di specie, la sospensione di 15 minuti può essere legittima nel caso in cui i dipendenti, presenti in Istituto per 7 ore e 12 minuti, lavorino meno di 6 ore continuative.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si archivia l’affare.

L’AVVOCATO DISTRETTUALE (Avv. Raffaello Martelli)