Personale di ruolo con abilitazioni precedenti
Nell’inserimento nelle graduatorie permanenti sono ammessi coloro i quali posseggono una abilitazione comunque presa in precedenza e l’inclusione in una graduatoria provinciale per le supplenze (quarta fascia) oppure coloro che posseggono i requisiti validi secondo le norme precedenti per il concorso per soli titoli (seconda o terza fascia).
Nell’inserimento nelle graduatorie permanenti sono ammessi coloro i quali posseggono una abilitazione comunque presa in precedenza e l’inclusione in una graduatoria provinciale per le supplenze (quarta fascia) oppure coloro che posseggono i requisiti validi secondo le norme precedenti per il concorso per soli titoli (seconda o terza fascia). Tra questi ultimi viene compreso il personale di ruolo abilitato nella classe di concorso richiesta. Tuttavia può esistere personale di ruolo che, pur possedendo i 360 giorni di servizio e un’abilitazione precedente, non rientrerebbe in queste due categorie: si tratta dei docenti che oltre ad un’abilitazione precedente posseggono i 360 giorni in un grado di scuola diverso e che, essendo già di ruolo, non si sono curati in passato di presentare domanda di supplenza. L’ufficio concorsi del Ministero si è detto tuttavia favorevole ad accogliere le richieste di inclusione di questi docenti, in ragione del fatto che si tratta comunque di personale già inserito nel sistema scolastico. In questo caso gli aspiranti in questione, che vanno comunque in quarta fascia, devono barrare la modalità di assunzione "D" a pag. 2 del modello 2 di inclusione nelle graduatorie permanenti, riservato a coloro che hanno un’abilitazione precedente e l’iscrizione nelle graduatorie provinciali delle supplenze.