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Personale educativo, determinazione degli organici per il 2009-2010

Il MIUR, a seguito delle pressioni del sindacato, attenua le restrizioni sui parametri per la determinazione degli organici degli educatori per il 2009-2010.

04/06/2009
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Con nota 8071 del 4 giugno 2009 il Miur emana la nuova bozza di Decreto Interministeriale sugli organici per il personale educativo per l’a.s. 2009-2010. Con la nuova bozza di decreto si da attuazione graduale a quanto previsto all’art. 20 del Regolamento su “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane nella scuola” ai sensi dell’art. 64 della L. 133/08. Si tratta di un significativo risultato, anche se parziale, dovuto alle proteste della FLC Cgil, insieme agli altri sindacati, che per prima aveva denunciato gli effetti devastanti dei nuovi parametri sulla sopravvivenza e sulla funzionalità di molte istituzioni educative. Per quanto attenuata, rimane sempre l’inaccettabile politica dei tagli del Ministro e del Governo anche sul personale educativo.

Prospetto riepilogativo dei parametri

Per l’a.s. 2009/10 le dotazioni organiche degli istitutori e istitutrici sono conseguentemente determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici e il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici ai seguenti parametri:

  1. con almeno 35 convittori: 5 posti [40 il parametro a regime, 30 il vecchio]

  2. con almeno 35 convittrici: 5 posti [40 il parametro a regime, 30 il vecchio]

  3. per ogni ulteriore gruppo di 9 convittori e/o convittrici: 1 posto [10 a regime, 8 il vecchio]

  4. per ogni ulteriore gruppo di 18 semiconvittori e/o semiconvittrici: 1 posto [20 a regime, 16 il vecchio]

  5. con almeno 25 convittori o convittrici ed almeno 35 semiconvittori e/o semiconvittrici: sei posti; [30 e 40 a regime, 20 e 30 il vecchio]

  6. per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici è aggiunto un posto oltre quelli di cui al punto 3; [Invariato]

in assenza di convittori e/o convittrici:

  1. con almeno 60 semiconvittori e/o semiconvittrici: quattro posti; [70 a regime, 50 il vecchio]

  2. per ogni gruppo ulteriore di 18 semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto. [20 a regime, 16 il vecchio]

Roma, 4 giugno 2009