Personale educativo: Una piccola rivoluzione
Con la trasformazione in legge del D.L. 255 sono stati apportate alcune importanti modifiche riguardanti il personale educativo e l’organizzazione delle attività convittuali.
Con la trasformazione in legge del D.L. 255 sono stati apportate alcune importanti modifiche riguardanti il personale educativo e l’organizzazione delle attività convittuali.
Nell’art.4 ter sono state sostanzialmente recepite le richieste emendative fatte dalla CGIL scuola e dai sindacati confederali tese a superare l’anacronistica divisione dei ruoli maschili e femminile del personale educativo.
Una piccola rivoluzione che allinea alle norme contrattuali esistenti di questo settore anche le modalità di reclutamento e d’organizzazione del servizio. La lunga vertenza nazionale del personale educativo precario sostenuta dai sindacati confederali e dal coordinamento nazionale, la pressione nei confronti delle forze politiche attuata con le assemblee territoriali, le due manifestazioni nazionali hanno ottenuto l’effetto richiesto. Un risultato politico importante per i principi affermati che qualificano il nostro sistema scolastico anche se riguardano un piccolo settore. Si è risolta così positivamente una vicenda che dovrà trovare completamento con l’approvazione definitiva del regolamento per l’attuazione dell’autonomia scolastica prevista dall’art.21 della L. 59/97. Le istituzioni convittuali rimangono ancora l’unico segmento della scuola nel quale formalmente non è entrata in vigore l’autonomia e la cui funzionalità è ancora fondata sulla diversità di genere degli alunni ammessi e frequentanti. Processo che occorre recuperare immediatamente se non si vuole iniziare anche il nuovo anno scolastico con le istituzioni educative legate ancora alle norme di gestione dettate dai Consigli d’amministrazione e dalle regie disposizioni.
Il cambiamento radicale del sistema di reclutamento deve essere gestito dall’amministrazione in questa fase insieme a tutte le restanti operazioni d’inizio anno.
Le nomine in ruolo del personale educativo per le quote di posti relativi all’a.s. 2001/2002 e per le quote di posti non attribuiti relativamente per l'anno 2000/2001 dovranno essere attribuite sulla base delle graduatorie unificate accantonando le quote per i concorsi banditi. Le istituzioni convittuali maschili, gli educandati femminili, gli stessi convitti annessi ancora non regolamentati con l’estensione dell’autonomia dovranno riorganizzare in conseguenza della piccola rivoluzione la gestione delle attività convittuali. Il piano delle attività in relazione alla gestione della convittualità notturna dovrà essere verificato in relazione all’esigenza eccezionale di garantire personale educativo maschile o femminile da computare nell’organico. Abbiamo già chiesto su quest’ultima questione in particolare il confronto con l’Amministrazione in merito alle disposizioni che dovrebbero essere emanate entro poco tempo.
Roma, 24 agosto 2001
Testo estratto dal DL 255
Articolo 4-ter.
(Personale educativo)
1. I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di cui all'articolo 446 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono unificati.
2. Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali, e comunque nel rispetto dei criteri di cui al medesimo articolo 446 del citato testo unico, si utilizzano graduatorie provinciali unificate.
3. La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile.