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Personale inidoneo della scuola: sottoscritto al ministero un nuovo contratto integrativo sui criteri di utilizzazione

Sottoscritto il 25 giugno 2008 un nuovo CCNI (Contratto collettivo nazionale integrativo) sui criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute.

25/06/2008
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Nella giornata del 25 giugno ed al termine di numerosi incontri, è stato finalmente sottoscritto un nuovo contratto nazionale integrativo sui criteri e modalità di utilizzazione del personale della scuola dichiarato permanentemente o temporaneamente inidoneo per motivi di salute allo svolgimento delle proprie funzioni, in applicazione degli artt. 4 comma 2 e 17 comma5 del Ccnl 29 novembre 2007.

Questo contratto sostituisce il vecchio ed unico contratto integrativo nazionale risalente al lontano 1997 e mai successivamente aggiornato, cosi come sostituisce eventuali contratti regionali stipulati successivamente in attuazione di quanto previsto all'art. 4, comma 2, del Ccnl/1999.

Con questo atto si ripristina un quadro ci certezze omogeneo a livello nazionale sulle modalità di utilizzazione del personale docente ed educativo collocato fuori ruolo perché permanentemente inidoneo per motivi di salute alla funziona docente, ma anche per il personale Ata che, a seguito della finanziaria 2003, non è più collocato fuori ruolo.

Sul personale docente ed educativo permanentemente inidoneo collocato fuori ruolo, come noto, sono intervenute a più riprese varie finanziarie in questi anni. L'ultima finanziaria, quella per il 2008 (legge n. 244/2007), all'art. 3 comma 127ha previsto l'obbligo di iscrizione di questi docenti inidonei in uno speciale ruolo ad esaurimento ai fini di una successiva mobilità, anche intercompartimentale.

Pertanto, a parere delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il presente accordo, è da ritenersi superata la scadenza quinquennale introdotta con la finanziaria 2003, scadenza poi prorogata di un ulteriore anno (quindi fino al dicembre 2008), dell'obbligo al ricollocamento, pena il possibile licenziamento in casi di rifiuto. Anche perché nessun percorso in tal senso è stato mai concretamente attivato in questi anni. Su questo punto i sindacati firmatari, in attesa che lo espliciti formalmente il MIUR, sono impegnati a predisporre una specifica dichiarazione congiunta unitaria.

Il presente contratto regola le modalità di utilizzazione del personale docente collocato fuori ruolo, in attesa dell'attivazione delle procedure previste dalla legge, ma regola anche le modalità di utilizzazione sia dei docenti temporaneamente inidonei (e quindi non collocati fuori ruolo) che del personale Ata non più collocato fuori ruolo dal 2003, ma comunque non idoneo all'espletamento di tutte la mansioni del proprio profilo.

In sintesi sono questi i punti salienti dell'accordo

  • Il personale docente ed educativo che viene riconosciuto permanentemente inidoneo per motivi di salute, in attesa che si espletino le procedure previste nella finanziaria 2008, può, a domanda, essere utilizzato in altri compiti oppure essere dispensato dal servizio per motivi di salute.

  • Il personale docente ed educativo già collocati fuori ruolo alla data di stipula del presente contratto, è confermato nell'utilizzazione in atto. In questo caso, al momento dell'eventuale attivazione delle procedure previste dalla legge finanziaria, il docente potrà rinunciare ad avvalersi di tale procedura di ricollocazione presso un altro comparto ed essere dispensato dal servizio.

  • Le varie modalità di utilizzazione, che dovranno essere effettuate tenendo conto da un lato di quanto esplicitato nella certificazione medico collegiale e ricercando dall'altro le forme più appropriate per favorire l'incontro tra competenze e aspirazioni dei singoli lavoratori con le esigenze della scuola, sono indicate all'art. 3 del Ccni.

  • Anche il personale temporaneamente inidoneo, e quindi non collocato fuori ruolo, in alternativa alla malattia potrà chiedere l'utilizzazione temporanea in altri compiti.

  • L'utilizzazione potrà avvenire, sempre su domanda dell'interessato, prioritariamente nell'attuale scuola di servizio, ma anche in altre scuole della stessa provincia, in scuole di altre province, presso gli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ed anche presso Amministrazioni diverse da quella della pubblica istruzione.

  • L'utilizzazione del personale Ata potrà avvenire in base alla certificazione medico collegiale nell'ambito dello stesso circolo o scuola, in quanto questo personale non è collocato fuori ruolo.

  • In tutti i casi dovrà essere sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro (entro un massimo di 30 gg. dalla richiesta) con la puntuale indicazione dei nuovi compiti e/o mansioni cui si è assegnati.

  • Il personale mantiene il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza del corrispondente personale a tempo indeterminato, è tenuto ad un orario di lavoro di 36 ore, può essere coinvolto nelle varie tipologie di orario di lavoro sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, può chiedere il part-time, può accedere al salario accessorio e a compensi dal fondo d'istituto, compatibilmente con le nuove funzioni attribuite, al pari del restante personale e sempre sulla base di criteri definiti dal contratto di scuola.

  • Le parti si riservano di rivedere l'intera materia qualora dovessero esserci nuovi interventi legislativi o contrattuali.

Roma, 25 giugno 2008.

Nonno, cos'è il sindacato?

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