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Piattaforma di comparto Cgil Cisl Uil Scuola su sicurezza e salute

Il D L.vo 626/94, cosi come modificato dal D.lgs 242/96, introduce un sistema di prevenzione e sicurezza in tutti i luoghi di lavori

11/06/1998
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Premessa

Il D L.vo 626/94, cosi come modificato dal D.lgs 242/96, introduce un sistema di prevenzione e sicurezza in tutti i luoghi di lavori che si basa sulla partecipazione attiva e sulla collaborazione di una pluralità di soggetti interessati alla realizzazione di un ambiente di lavoro tale da garantire la tutela e la sicurezza dei lavoratori, degli studenti a conseguentemente un ambiente formativo migliore.

In particolare nella pubblica amministrazione, ove si rileva una diffusa carenza di cultura della tutela della salute e dove la prevenzione dei rischi connessi all'attività del lavoratore sembra non trovare il suo giusto rilievo l'applicazione del D.lgs 626/94 deve essere sollecitata e improntata alla massima informazione e diffusione sui contenuti e sui diritti dei lavoratori, degli studenti e degli altri soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1a, del citato decreto legislativo. Opportunamente, a fronte delle diversità di situazioni esistenti nei diversi settori produttivi, sono stati raggiunti tra le OO.SS. dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro accordi in funzione appunto delle specificità settoriali e di categoria.

Nel mese di aprile del l996 e' stato stipulato delle confederazioni di CGIL-CISL-UIL con l'aran il contratto collettivo quadro per l'applicazione della legge sulla sicurezza. L'accordo, che stato siglato anche dai sindacati autonomi e che è stato registrato dalla corte dei conti il 10/7/1996, stabilisce una disciplina applicativa quadro di norme più generali calibrate su alcuni aspetti della realtà lavorativa dei comparti, soffermandosi in particolare sulla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la sue elezione, le sue attribuzioni, la sua formazione e demandando alla contrattazione di comparto l'opportunità di dare risposte ad esigenze peculiari in materia di numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l'agibilità, gli strumenti, i permessi e la costituzione di organismi paritetici e di formazione.

CGIL-CISL-UIL scuola ritengono che nello specifico del comparto la prevenzione e la sicurezze assumono, fra l'altro, un'importanza particolare per due ordini di motivi.

In primo luogo, sebbene i rischi professionali nella scuola siano meno presenti che in altre realtà produttive, perché gran parte degli edifici scolastici, che sono gli ambienti di studio e di lavoro, sono dal punto di vista dell'igiene e della sicurezza in larga misura e da tempo al di fuori delle norme.

In secondo luogo perché le istituzioni scolastiche sono anche il luogo di attività, di relazioni e di vita di un numero considerevole di alunni. Creare e consolidare una cultura della prevenzione e della sicurezza è compito fondamentale della scuola per preparare i giovani non solo al loro presente ma al loro futuro ingresso nel mondo del lavoro.

In questo quadro le OO.SS. Confederali della scuola sono consapevoli che i due aspetti portanti della nuova disciplina sulla salute e la sicurezza, ossia la partecipazione e il ruolo della contrattazione ad ogni livello, possono trovare una corretta e completa applicazione solo attraverso un impegno e una volontà politica che va esplicitate mediante l'accordo di comparto, definendo, così, l'orizzonte dei diritti e dei doveri dei lavoratori e le responsabilità conseguenti dell'amministrazione.

La contrattazione di comparto deve pertanto contenere, rispetto a quella interconfederale, caratteristiche di agibilità mirate alla natura dell'attività svolte tali da consentire sia una partecipazione attiva dei lavoratori, sia una procedura equilibrata fra i diversi soggetti: Amministrazione e suoi delegati, rappresentanti per la sicurezza, lavoratori e studenti.Il suo obiettivo, infatti, è da un lato quello di rendere omogenee, per l'intero territorio nazionale, l'attuazione della normativa in tutte le unità scolastiche; dall'altro quello di ottimizzare i rapporti relazionali fra le parti per una maggiore efficacia dell'azione preventiva.

Premesso quanto sopra e in considerazione che il D.lgs 626/94, nel prevedere alcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro demanda alla contrattazione collettiva la definizione di tali aspetti, CGIL-CISL-UIL scuola intendono con la presente piattaforma intende dare attuazione alla definizione del suo detti aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie e gli stessi decreti legislativi di recepimento.

CGIL-CISL-UIL scuola ravvisano l'opportunità di prendere in esame i temi concernenti la rappresentanza del lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio o di designazione, la formazione di detta rappresentanza con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni di cui agli articoli 18,19 e 20 del D.lgs 626/94 e sulla base dell'accordo quadro interconfederale del 10 luglio l996, condividendone la logica che si ispira su criteri partecipativi.

CGIL-CISL-UIL scuola prendono atto che il rappresentante per la sicurezze svolge un funzione specifica e distinta rispetto a quella del delegato sindacale della RSU o RSA.

CGIL-CISL-UIL scuola considerano che l'applicazione del D.lgs 626/94 nei confronti delle istituzioni scolastiche implica distinte responsabilità tra indirizzo e gestione e pertanto prendono atto di quanto stabilito dal D.M. 21 giugno legge, n.292, emanato al sensi dell'art. 30, c. 1, del D.lgs n. 242/96, con il quale vengono individuati come "datori di lavoro" nell'ambito scolastico i capi delle istituzioni scolastiche ed educative statali e i presidenti dei consigli di amministrazione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Infine in considerazione della particolare peculiarità del comparto in relazione agli edifici scolastici CGIL-CISL-UIL evidenziano la necessità di mantenere distinte le responsabilità di chi gestisce le unità' scolastiche da chi ha il compito per legge di provvedere all'adeguamento degli edifici stessi, essendo questi ultimi di proprietà di soggetti giuridici pubblici e privati, nei tempi e con le modalità previste dalla legislazione vigente.

1. Livelli di contrattazione e soggetti contrattuali

CGIL-CISL-UIL scuola ritengono che, per realizzare una migliore rispondenza alle esigenze applicative delle norme previste dal D.lgs 626/94, così come modificato dai D.lgs 242/96, in piena coerenza con la struttura del CCNL scuole 1994/97, di cui al titolo II, vadano individuati due livelli di contrattazione:

- il primo livello di contrattazione è individuato nelle sede nazionale, tre ARAN e OO.SS. Di cui ai sensi dell'art. 6 del CCNL e in applicazione di quanto previsto dall'art. 5, c. 4 f), del ccnl 1994/97, è relativo egli aspetti più' generali della normativa, ne stabilisce le linee di indirizzo e i criteri perla tutela della salute negli ambienti di lavoro;

-il secondo livello contrattuale è individuato nelle sedi decentrate dei provveditorati e secondo quanto previsto dall'art. 5, c.5b, del CCNL 1994/97 è relativo e specifici aspetti applicativi legati alle peculiarità oggettive, a particolari situazioni organizzative, a tempi e modalità applicative della normativa.

CGIL-CISL-UIL scuola ritengono inoltre che, per stabilizzare i rapporti partecipativi in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, rivestono un ruolo decisivo gli organismi paritetici da costituire, giusto quanto disposto dall'art. 20 del D.lgs 626/94, nei due livelli di contrattazione tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delegazione di parte pubblica. Tal organismi, costituiti ai sensi di quanto previsto dai successivi punti 4, 4.1, 4.2, hanno la funzione istituzionale di osservatorio, orientamento, promozione di iniziative di formazione nei confronti dei prestatori d'opera subordinati e degli altri soggetti ad essi equiparati, nonché dei loro rappresentanti, e sono, altresì, deputati a risolvere in prima istanza le controversie riguardanti l'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione. Gli organismi paritetici nello svolgere anche la funzione di sede conciliativa rappresentano un momento utile di raffreddamento delle controversie. Detti organismi sono parificati a tutti gli effetti alla rappresentanza di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Organizzazione della prevenzione nelle unità scolastiche

Nelle unità scolastiche l'organizzazione della prevenzione non può prescindere dall'assetto organizzativo del mondo della scuola. Dalle sue peculiarità e dalla partecipazione e collaborazione dei soggetti coinvolti che a vario titolo concorrono alla realizzazione di un efficace sistema di prevenzione; pertanto sotto questo punto di vista vanno individuati con estrema puntualità l'unità produttiva di riferimento, il "datore di lavoro", i responsabili del servizio di prevenzione e il percorso di formazione e informazione dei lavoratori e degli altri soggetti ad essi equiparati.

2.1 Unità scolastica
In considerazione del fatto che il decreto ministeriale 21 giugno 1996, n. 292, emanato al sensi dell'art. 30, c. 1, del D.lgs 626/94, ha individuato nell'ambito scolastico come "datori di lavoro" i capi delle istituzioni scolastiche ed educative ed i presidenti dei consigli di amministrazione dei conservatori di musica, delle accademie di selle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza per unità scolastica si intendono le istituzioni scolastiche ed educative facenti capo alla stessa direzione, presidenza o rettorato.

2.2 Datore di lavoro e suoi delegati
I dirigenti scolastici e i soggetti comunque individuati come datori di lavoro dal D.M. 292 Del 21/6/1996, nonché gli organi dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, fermi restando gli obblighi in materia di prevenzione e protezione previste dalle norme vigenti e a quanto stabilito decreto interministeriale in corso di emanazione di cui all'art. 1, c.2, del D.lgs 626/94, nello svolgere la funzione di "datori di lavoro" attiveranno, ai rispettivi livelli di competenza gli interventi opportuni e promuoveranno ogni idonea iniziativa di informazione e formazione secondo quanto previsto dal presente specifico accordo di comparto.

2.3 Servizi di prevenzione nelle unità scolastiche e loro responsabili
Il servizio di prevenzione e protezione, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs 626/94, deve essere interno all'unità scolastica e deve essere strutturato in maniera tale che i loro componenti siano laddove possibile dipendenti della stessa unità scolastica alfine di valorizzare le risorse umane e le professionalità disponibili, ottimizzando così gli aspetti partecipativi della nuova normativa. L'individuazione degli addetti e dei responsabili per ogni singola unità scolastica va fatta previa consultazione della rappresentanza della sicurezza (RLS) ed in sua assenza delle rappresentanze sindacali aziendali.

2.4 Informazione e formazione dei lavoratori
Il processo di formazione e informazione dei lavoratori, degli studenti e dei soggetti ad assi equiparati con particolare riferimento ai rischi rilevati negli ambienti di lavoro ed alle misure per prevenirli sono concordati con la RLS o, in sua assenza con le rappresentanze sindacali aziendali.

3. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Le OO.SS. Confederali della scuola sottolineano che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è un soggetto attivo del sistema di prevenzione e sicurezza e che la sua funzione essenziale è quella di rappresentare i lavoratori nelle materie riguardanti la sicurezza e la salute e che nello svolgere tali attribuzioni , di cui agli articoli 18 e 19 del D.lgs 626/94, riveste una funzione specifica e distinta rispetto a quella di delegato sindacale delle RSU o RSA.

3.1 Individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
La struttura sindacale di riferimento, nel cui ambito vanno eletti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, è l'unità scolastica individuata come al punto 2.1. della presente piattaforma, secondo le procedure previste dall'accordo interconfederale del 10/7/96. In considerazione che non in tutte le unità scolastiche operano strutture sindacali organizzate, RSA o RSU, costitute ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del CCNL comporto scuola 1994/97, il rappresentante del lavoratori per la sicurezza è eletto al loro interno e a scrutinio segreto secondo le procedure richiamate per le unità produttive con meno di 16 dipendenti dall'accordo interconfederale dei 10/7/96; le assemblee sono indette dalle OO. SS. Viene garantito il numero dei delegati per la sicurezza previsto dall'accordo quadro interconfederale del 10 luglio 1997. La contrattazione di secondo livello potrà definire un numero superiore di delegati in considerazione di esigenze particolari, quali ad esempio la complessità territoriale delle unità scolastiche, la presenza negli istituti di tipologie particolari di laboratori, ecc.

3.2 Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, normate dall'art. 19 del D.lgs 626/94 e garantendo quanto contemplato dall'accordo quadro interconfederale del 10 luglio 1996 circa le agibilità per lo svolgimento delle attività conseguente, la contrattazione di secondo livello può comunque prevedere un numero superiore e diverso di permessi in relazione alle dimensioni dell'unità scolastica e a sue specifiche esigenze.

3.3 Formazione dei RLS
Il tempo necessario per la formazione dei RLS, sui contenuti minimi previsti da l'accordo interconfederale non può essere inferiore a 32 ore. Il programma formativo va definito al secondo livello di contrattazione.

3.4 Le procedure elettorali
Le procedure elettorali per l'elezione del rappresentante per la sicurezza nelle unità scolastiche sono quelle previste dall'accordo interconfederale del 10 luglio 1997.

4. Organismi paritetici

4.1 Osservatorio Nazionale
Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi in materia di igiene e sicurezza si conviene sull'opportunità di attivare al primo livello di contrattazione un "osservatorio nazionale per l'igiene e la sicurezza sul lavoro" con il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa, coordinare l'azione dei comitati paritetici provinciali e di avanzare proposte agli organi competenti in merito alla normativa e alle sue applicazioni. La composizione dell'osservatorio nazionale e paritetica con la presenza di componenti espressi dalle organizzazioni sindacali firmatane del presente accordo e di componenti di parte pubblica. L'osservatorio nazionale ha sede presso il ministero della pubblica istruzione.

4.2 Comitati paritetici provinciali
Al fine di avvicinare gli organismi di conciliazione alle realtà' scolastiche vengono istituiti i comitati paritetici provinciali costituiti presso ciascun ufficio scolastico provinciale. I comitati paritetici provinciali sono composti su base paritetica e possono prevedere di volta in volta integrazioni funzionali alle tematiche da trattare. Oltre a compiti di orientamento e promozione delle iniziative formative e a quelli di prima istanza di composizione delle controversie, i comitati paritetici provinciali possono svolgere anche funzioni di orientamento sugli standard di qualità di tutto il processo formativo. I comitati paritetici provinciali hanno sede presso i provveditorati.

5. Tempi e modalità attuale

L'accordo di comparto va reso attutivo entro 90 giorni dalla data riportata in calce all'accordo stesso.
Nelle more dell'attuazione del presente accordo si applica quanto previsto dal CCNL 1994/97 per il comparto scuola di cui all'art. 9, comma c., ultimo periodo.
Le unità scolastiche che abbiano già provveduto alla stipulazione di accordi sono impegnate ad uniformarsi ai contenuti dell'accordo di comparto entro i termini di cui sopra e comunque non oltre il primo rinnovo delle RLS, salvo accordi dì miglior favore eventualmente esistenti.

6. Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo sì fa esplicito riferimento al D.lgs 626/94, così come modificato e integrato dal D.lgs 242/96, al CCNL 1994/97 per il comparto scuola, alla l. 300/70, alla legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, all'accordo quadro interconfederale del 10 luglio 1996 e al decreto interministeriale di cui all'art. 1. Comma 2, del D.lgs 626/94.

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