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Precari. graduatorie permanenti. Sostegno e servizi nella 41A

Con una nota di servizio, prot. D1/5463, il Ministero ha disposto una deroga in merito alla valutazione dei servizi su sostegno riferiti alla soppressa classe di concorso 41A (Igiene mentale) per i laureati in psicologia.

21/07/2000
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Con una nota di servizio, prot. D1/5463, il Ministero ha disposto una deroga in merito alla valutazione dei servizi su sostegno riferiti alla soppressa classe di concorso 41A (Igiene mentale) per i laureati in psicologia. Come si ricorderà la norma, prevista dal regolamento delle graduatorie permanenti nel caso del servizio su sostegno, impone una coerenza tra classe di concorso di abilitazione e area di sostegno della secondaria superiore in cui si è prestato servizio. In altre parole, ad esempio, non è normalmente possibile far valere servizi dell’area scientifica per classi di concorso che ai fini del sostegno sono comprese nell’area umanistica. A questo principio viene adesso fatta un’eccezione per i laureati in psicologia con i servizi nella classe 41A (area scientifica), i quali potranno così far valere i loro servizi nelle classi 36A e 37A (area umanistica). La motivazione è legata all’avvenuta soppressione della classe 41A e alla non spendibilità della laurea in psicologia in nessun’altra classe di concorso, tanto meno dell’area scientifica.

E’ evidente tuttavia che l’affermazione di questo principio potrebbe non essere esclusiva prerogativa della classe 41A e della laurea in psicologia. A parere della Cgil Scuola, perciò, in casi analoghi tale scelta non può che costituire un precedente.

VALUTAZIONE DEI SERVIZI DI SOSTEGNO PRESTATI

NELLA CLASSE DI CONCORSO 41/A

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Direzione Generale del Personale e degli affari generali e amministrativi. Div. I

Prot. D1/5463

Roma 18 luglio 2000

Oggetto: Servizio di sostegno prestato nella soppressa classe di concorso 41/A

A parziale integrazione e rettifica di quanto precisato nelle CC.MM. n. 215 dell’8.9.99 e n. 174 del 28.6.2000 al punto 8, si precisa che il servizio prestato sulla base dell’inserimento nelle graduatorie di supplenza per la soppressa classe 41/A da parte dei laureati in psicologia potrà essere valutato come corrispondente a quello prestato nelle classi di concorso 36/A o 37/A.

Quanto sopra in considerazione che i predetti docenti, in virtù dello specifico titolo di studio posseduto, hanno potuto conseguire l’abilitazione riservata esclusivamente in una delle due classi di concorso indicate appartenenti all’area umanistica, e non in una di quelle appartenenti all’area scientifica in cui, peraltro atipicamente, era compresa la soppressa classe 41/A.

Il Direttore Generale - Paradi

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