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Precari: i diritti dei lavoratori disabili

Durante l'incontro del 6.7.2004, la FLC Cgil insieme agli altri sindacati scuola, aveva chiesto al Miur chiarimenti sull'applicabilità della legge 68/99 (diritto al lavoro dei disabili e loro congiunti) in vista delle prossime assunzioni.

22/07/2004
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Durante l'incontro del 6.7.2004, la FLC Cgil insieme agli altri sindacati scuola, aveva chiesto al Miur chiarimenti sull'applicabilità della legge 68/99 (diritto al lavoro dei disabili e loro congiunti) e del decreto applicativo (DPR n. 333/2000) in vista delle prossime assunzioni.

In quella sede, il Miur si era impegnato a convocare una riunione ad hoc per approfondire le problematiche legate alla applicazione della legge 68/99.

Questa esigenza, era nata dalla necessità di chiarire, le condizioni di applicabilità della legge 68/99 durante le procedure concorsuali.
Sono passati 15 giorni ma l'impegno non è stato mantenuto!

Con la lettera unitaria, di cui pubblichiamo il testo, si sollecita l'incontro e si ribadisce la posizione del sindacato: il personale non è tenuto a presentare lo stato di disoccupazione né al momento del suo inserimento in graduatoria né al momento dell'assunzione.

Roma, 22 luglio 2004
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Testo lettera

Le scriventi Segreterie Nazionali dei sindacati scuola CGIL,CISL e UIL, intendono denunciare l’orientamento gravemente discriminante che si sta attuando, nel corso delle procedure per il rinnovo delle graduatorie permanenti, nei confronti degli aspiranti appartenenti alle categorie protette i quali, alla luce delle disposizioni dettate (in particolare di quanto indicato nei modelli 1 e 2 per la presentazione delle domande di aggiornamento, trasferimento e inserimento riguardanti le graduatorie di terza fascia), sarebbero impossibilitati a far valere i titoli di riserva nelle assunzioni da pubblico concorso.

Nelle pagine, rispettivamente, 9 e 6 dei predetti modelli, infatti, si richiede di dichiarare di avere diritto «in quanto disoccupato/a» alla riserva dei posti in virtù dei titoli posseduti, precisando, nel modello 1, che lo stato di disoccupazione doveva essere stato posseduto all’atto della prima inclusione in graduatoria permanente o all’atto dell’aggiornamento.

Si è, quindi, ritenuto che i soggetti disabili, ai fini della fruizione dei benefici ad essi garantiti dalla legge 68/1999, debbano trovarsi in stato di disoccupazione con la conseguente iscrizione alle liste speciali esistenti presso le direzioni regionali del lavoro all’atto della presentazione della domanda di iscrizione nelle graduatorie permanenti, senza tenere conto di quanto disposto in particolare dell’articolo 16, comma 2, della predetta legge che dispone quanto segue: «i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso»

L’errata interpretazione di tale norma rischia ora di ledere i diritti di coloro che appartengono alle categorie tutelate dalla citata legge, nonché di provocare gravi ripercussioni sulle procedure di assunzione sia del personale docente che del personale ATA, nel caso in cui non venisse riconosciuto il diritto ad essere nominato in via privilegiata a chi sia titolare del diritto all’assunzione obbligatoria.

Infatti la diversa e restrittiva interpretazione della nuova normativa in materia di tutela in materia di lavoro delle persone disabili adottata dal MIUR determina, come evidenziato, una situazione gravemente lesiva – e discriminatoria – nei confronti di coloro che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge (inabilità di grado superiore al 45%), non potrebbero farli valere nella procedura concorsuale in quanto risulta sostanzialmente impossibile che i disabili iscritti o che aspirino ad essere iscritti nelle graduatorie permanenti possiedano – a causa dei contratti di natura precaria che stipulano nel corso dell’anno scolastico – i requisiti per l’iscrizione nelle liste speciali, soggetta tra l’altro, in virtù di quanto disposto dal 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, ad ulteriori restrizioni di natura economica, venendo meno l’iscrizione in presenza di redditi comunque superiori a 7500 euro annui.

Da un’attenta lettura della disposizione, coordinata a quanto contenuto nell’articolo 3 della medesima legge, si evince chiaramente quanto segue:

1. i disabili hanno titolo ad essere assunti obbligatoriamente a copertura delle vacanze di posti esistente nella quota provinciale ad essi riservata (7% dell’organico). Per fruire di tale riserva devono essere iscritti alle liste speciali, e quindi essere in stato di disoccupazione;
2. qualora l’assunzione avvenga mediante pubblico concorso (e le graduatorie permanenti costituiscono pubblico concorso, sia pure per soli titoli) i disabili che abbiano partecipato alle procedure concorsuali e abbiano conseguito l’idoneità hanno titolo all’assunzione privilegiata anche se non versino in stato di disoccupazione. La legge quindi fa discendere il diritto esclusivamente dalla qualità di soggetto in stato di disabilità;

Dal quadro delineato appare evidente che esistono due diverse posizioni, all’interno della medesima procedura concorsuale, rispetto ai concorrenti in situazione di disabilità:

1. quella dei concorrenti che, essendo in stato di disoccupazione all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, hanno titolo ad essere assunti sui posti riservati;
2. quella dei concorrenti che, non versando in tale stato all’atto della presentazione della domanda, hanno comunque titolo ad essere assunti, una volta conseguita l’idoneità, qualora vi siano ancora carenze nella copertura della quota d’obbligo, e quindi anche oltre il numero dei posti riservati nel concorso alla categoria dei disabili (v. a questo proposito la chiarissima indicazione contenuta nel sito superabile.inail.it, ove si precisano le condizioni di applicazione dell’articolo 16).

E’ quindi di tutta evidenza che coloro che appartengano alla categoria dei disabili, siano o meno disoccupati all’atto della scadenza dei termini , devono poter evidenziare all’atto della presentazione della domanda la loro condizione per poter in ogni caso accedere, o direttamente alla quota riservata (che, non lo dimentichiamo, non può superare il 50% dei posti destinati alle assunzioni) o alle eventuali carenze della quota d’obbligo, anche oltre il numero dei posti riservati.

Non vi è pertanto dubbio che ritenere applicabile astrattamente alle procedure concorsuali un principio – quello del possesso del requisito della disoccupazione all’atto della presentazione della domanda, tra l’altro neppure richiesto dal citato articolo 16 della legge 68/1999 – legato alla diversa regolamentazione della materia contenuta nell’ormai abrogata legge 482/1968, è chiaramente discriminante nei confronti di coloro che, in possesso dei richiesti requisiti di inabilità, chiedano l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, impedendo loro in sostanza permanentemente la possibilità di far valere i loro titoli, tanto più in presenza di quanto disposto dalla legge 68. Concretamente, per proporre un esempio attuale, aver previsto l’applicazione delle riserve di posti nel concorso riservato per l’accesso ai nuovi ruoli degli insegnanti di religione risulta assolutamente inutile: i partecipanti a tale procedura concorsuale, infatti, essendo in pratica tutti occupati in incarichi di insegnamento ininterrotti, non potranno assolutamente far valere il diritto garantito loro dalla legge.

In conclusione, nel settore scolastico è sostanzialmente impossibile – quantomeno nelle procedure per soli titoli – far valere il requisito della disoccupazione al momento della presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso, ampliando così il carattere discriminante dell’interpretazione adottata dal momento che soltanto coloro che sono collocati agli ultimi posti nelle graduatorie permanenti e che siano in possesso dei requisiti di inabilità, potranno far valere – con evidente violazione dei principi che regolamentano le procedure concorsuali – un’eventuale diritto alla riserva di posti.

Le scriventi Segreterie Nazionali, pertanto, chiedono a codesta Amministrazione di porre sollecitamente rimedio ad una situazione che mette in discussione un diritto sancito da una legge dello Stato.

Si sollecita comunque nuovamente un confronto nel merito della questione esposta, in tempi compatibili con l’effettuazione delle prossime operazioni di assunzione a tempo indeterminato.