Precari: il testo del decreto approvato dal senato
Continua a imperversare, con inaudita spregiudicatezza, l’operazione decreto legge.
Continua a imperversare, con inaudita spregiudicatezza, l’operazione decreto legge. Ad oggi ha accumulato una serie infinita di variazioni dettate unicamente dalla forza con cui i gruppi di interesse riescono a trovare un parlamentare che patrocini la loro causa, nella più completa assenza di qualsiasi visione d’insieme.
Vi facciamo l’elenco delle modifiche apportate dal Senato con gli emendamenti accolti, il testo è naturalmente soggetto ad un altro passaggio parlamentare che potrebbe non essere definitivo.
Come affossare un sistema fingendo di difenderlo!
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A partire dall’anno scolastico 2005/06, la permanenza nelle graduatorie permanenti richiede l’esplicita dichiarazione dell’interessato. In assenza di questa si procede alla cancellazione del nominativo della persona, la quale però può richiedere, volendo, il reinserimento
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In sede di prima applicazione possono inserirsi nelle graduatorie di strumento musicale coloro che posseggono, oltre al diploma di conservatorio e 360 giorni di servizio nella 077, anche il diploma di didattica della musica
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Sono ammessi ai percorsi abilitanti abbreviati conformi alle norme applicative dell’art. 5 della legge 53/03, gli insegnanti della scuola materna ed elementare che abbiano conseguito il diploma negli anni ‘99/00/01/02 e che abbiano 360 giorni di servizio, naturalmente se privi di abilitazione
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Le università istituiscono corsi abbreviati di un anno finalizzati a far conseguire il titolo di specializzazione per l’handicap, per i docenti di scuola materna ed elementare che abbiano una vecchia abilitazione, precedente al ’99 e che abbiano prestato 360 giorni sul sostegno a partire dal settembre 1999
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In attesa del decreto attuativo dell’art. 5 legge 53/03, sono definite modalità di abilitazione per coloro che hanno 360 giorni di servizio a partire dal settembre ’99 fino all’approvazione della legge
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Il MIUR detterà alle università norme sui tempi, numero degli iscritti e sedi dei corsi abilitanti, al fine di evitare differenti interpretazioni
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I corsi di didattica della musica abiliteranno, con corsi brevi, anche per la disciplina di educazione musicale, oltre che di strumento
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A partire dall’anno scolastico 2005/06 possono avvalersi dell’abilitazione conseguita con riserva coloro che, a determinate, condizioni, sono poi entrati in possesso del titolo di servizio
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Sono definiti i passaggi di ruolo nel limite massimo del 20%
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Sono consentiti i passaggi di ruolo vero la classe di concorso 077 per i docenti di educazione musicale
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Sono ammessi con riserva alla graduatoria permanente coloro che si abilitano con le procedure dell’art. 2, coloro che si abilitano con la sessione estiva SSIS, coloro che concludono la facoltà di scienze della formazione primaria e coloro che conseguono, nel corso dell’estate, il titolo di specializzazione per l’insegnamento sull’handicap
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Sono attribuiti ulteriori punti 24 per la laurea in scienze della formazione primaria quando è utilizzata come titolo di accesso
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E’ abolita la valutazione del servizio militare
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Le abilitazioni possedute in aggiunta a quella utilizzata per l’accesso vale 3 punti
Segue il testo del Senato contenente le modificazioni apportate al decreto legge 97.
Roma, 24 maggio 2004
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SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV
2896
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 19 maggio 2004, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università
Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 2004, N. 97
All’articolo 1:
al comma 1, nella tabella ivi richiamata,
dopo il punto A.4) è inserito il seguente:
«A.4-bis) Per l’abilitazione all’insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 24»;
al punto B.3),
alla lettera c), le parole: «titolo di specializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «titolo per l’accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto»;
alla lettera e), sono premesse le parole: «A decorrere dall’anno scolastico 2005-2006» e, dopo le parole: «il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero», sono inserite le seguenti: «e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all’Unione europea»;
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1º marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia»;
la lettera i) è soppressa;
il punto C.3) è sostituito dal seguente:
«C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti 3»;
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria.»;
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante»;
al comma 4, le parole: «A decorrere dall’anno scolastico 2004-2005» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno scolastico 2005-2006»;
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purché in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l’anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A».
All’articolo 2:
al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell’istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente e in conformità alle modalità di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2003;
c-ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nell’anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2003, le università istituiscono, nell’ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico.»;
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca impartisce alle università precise disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l’individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell’attività lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale.»;
al comma 4, dopo le parole: «presso i conservatori», sono inserite le seguenti: «ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale, nonché per educazione musicale nella scuola secondaria» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3»;
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento in quest’ultima classe di concorso, all’ultimo anno del corso di didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione all’abilitazione posseduta, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Al presente comma si applicano i criteri di cui al comma 3 e le disposizioni di cui al comma 7.»;
dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2005-2006, è valida l’abilitazione all’insegnamento conseguita con il superamento dell’esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 15 del 20 febbraio 2001, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306».
Dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Graduatorie dell’AFAM). – 1.I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».
L’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Disposizioni relative ai passaggi di ruolo) – 1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, è determinato, entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria.
2. Sono consentiti passaggi di cattedre sulla classe di concorso 77/A ai docenti di ruolo in educazione musicale, purché già inseriti in graduatoria permanente di strumento e che abbiano prestato 360 giorni di servizio su tali cattedre».
Dopo l’articolo 3, sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. - (Graduatoria agguntiva per aspiranti all’insegnamento su posti di sostegno). – 1. Ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione del 31 marzo e del 1º aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 29 del 13 aprile 1999, nonché con decreti dirigenziali 2 aprile e 6 aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, rispettivamente n. 31 del 20 aprile 1999 e n. 33 del 27 aprile 1999, e che risultano inseriti nelle relative graduatorie di merito, è riconosciuto il diritto all’iscrizione a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l’assunzione degli aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno disposte in esecuzione di sentenze passate in giudicato è detratto dal contingente di nomine autorizzate ai sensi delle norme vigenti.
Art. 3-ter. - (Accesso con riserva). 1. A decorrere dall’anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all’ultimo anno dei corsi di specializzazione all’insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle scadenze previste per l’aggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione nel sostegno, purché abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l’aggiornamento delle medesime. L’attribuzione dei punteggi e l’inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. A decorrere dall’anno scolastico 2005-2006, nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico, sono altresì iscritti con riserva, fino al conseguimento del titolo, gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione di cui all’articolo 2 del presente decreto, limitatamente all’ultimo scaglione previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333».
All’articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: «alla riforma» sono inserite le seguenti: «introdotta dal regolamento» e le parole: «entro la seconda sessione ordinaria dell’anno accademico 2002-2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro l’anno accademico 2002-2003»;
al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto».
Dopo l’articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Idoneità a professore associato). – 1. A decorrere dall’anno 2005, analogamente a quanto previsto dall’articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è legittimamente conseguita l’idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell’efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle università nel ruolo dei professori associati.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 7.000 euro per l’anno 2005 e 10.000 euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
All’articolo 5:
al comma 1, le parole: «e fino alla realizzazione della riforma stessa» sono soppresse e dopo le parole: «non si tiene conto» sono inserite le seguenti: «, salvo che ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,»;
al comma 2, le parole: «e fino alla riforma di cui al comma 1» sono soppresse.
Dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Proroga del Consiglio universitario nazionale). – 1. In attesa dell’approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2004 fino all’insediamento del nuovo Consiglio riordinato, e comunque non oltre il 30 aprile 2005».