Precari scuola. Applicazione delle quote di riserva nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti
Il Ministero modifica l’orientamento degli ultimi anni sulla divisione per fasce.
Vai allo speciale assunzioni e supplenze 2008/2009
Il Miur, in esecuzione di un orientamento giurisprudenziale consolidatosi con la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 4110 del 22.02.2007, nonché della successive pronunce della medesima Corte, ha fornito nuove indicazioni per l’applicazione delle quote di assunzioni con riserva delle categorie protette (L. 68/99) ovviamente per le sole graduatorie ad esaurimento.
Come evidenziato al punto A7 delle istruzioni operative allegate al DM 61/08 sulle assunzioni dei docenti dalle graduatorie ad esaurimento, non si terrà più conto della suddivisone in fasce, ma la graduatoria sarà considerata unica ai fini del diritto alla riserva.
Pertanto anche quando le assunzioni avvengono da una fascia precedente, ai fini dell’individuazione dei destinatari della quota di riserva, vanno prese in considerazione anche tutte le fasce successive.
Fino allo scorso anno, l’orientamento dell’Amministrazione si basava invece su una rigida divisione per fasce sulla base di un parere del Consiglio di Stato del 13 dicembre 2000.
Su questa partita il Ministero continua a muoversi in modo contraddittorio creando incertezza e confusione tra gli stessi lavoratori. E’ il caso ad esempio dell’obbligatorietà o meno dello stato di disoccupazione. Su questo punto il Ministero non ha voluto assumere una posizione netta lasciando così spazio ad orientamenti differenziati tra le Regioni. A niente sono valsi gli interventi del sindacato che in passato era intervenuto ripetutamente per ottenere chiarimenti validi per tutto il territorio nazionale.
Roma, 15 luglio 2008