Precari scuola: pubblicata la circolare sulle supplenze per il 2008/2009
Confermata la circolare dello scorso anno. Novità per il part-time.
E' stata emanata oggi, 25 luglio, la nota 12510 sulle supplenze per il 2008/2009. Nella nota sono riconfermate le indicazioni fornite lo scorso anno e, dopo il confronto del 22 luglio , sono state accolte solo alcune delle sollecitazioni sindacali.
Richiesta del part-time
Nella circolare viene riconosciuto il pieno diritto del supplente ad attivare rapporti di lavoro a tempo parziale al momento dell'assunzione, cosi come sancito esplicitamente dal Ccnl 2006-2009. Vengono infatti citati tutti gli articoli del Ccnl sul part-time riguardanti sia il personale docente che Ata. Poi, nella circolare, si afferma anche di tenere conto dell'art. 73 del D.L. n. 112, in fase di conversione definitiva, articolo che interviene a modificare parti della legge n. 662 del 1996 istitutiva del part-time. In merito si fa presente che nella scuola, a differenza di altri settori e comparti, il rapporto di lavoro part-time è stato regolato integralmente per contratto, per cui il diritto, nel limite del 25% della dotazione organica, è pienamente esigibile e non è rimesso ad alcune valutazioni discrezionali da parte dell'amministrazione. Il contratto stesso per ciò che attiene alle sole modalità di costituzione dell'orario per il personale docente (modalità di frazionamento delle cattedre) rinvia all'O.M. n. 446/97 (vedi art. 39 c. 13 Ccnl 2006-2009). Infine è evidente che, qualora il supplente in turno di nomina abbia diritto ad un posto libero e vacante e quindi alla stipula di un contratto di lavoro fino al 31 agosto, il diritto ad avere un contratto e quindi una retribuzione fino al 31 agosto permane anche in caso di richiesta di attivazione di un rapporto part-time.
Spezzoni fino a 6 ore
Viene confermata la scelta politica di sottrarre ai precari gli spezzoni fino a 6 ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario anche se resta valida la nota 16085 del 7 agosto 2007.
Docenti
Per quanto riguarda i docenti viene precisato che:
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in caso di disponibilità sopravvenute vanno riconvocati anche coloro che hanno dovuto accettare una nomina ad orario ridotto e che quindi hanno diritto al completamento;
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le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’ufficio scolastico provinciale e in questo caso tale delega vale anche quando le operazioni sono svolte dai poli di scuole;
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è possibile rinunciare, nella fase di conferimento delle nomine a livello provinciale, ad una supplenza fino al 30/6 per accettarne una fino al 31/8;
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sono applicabili le sanzioni previste dal nuovo regolamento delle supplenze. Inparticolare che per la mancata accettazione di una nomina si sarà semplicemente esclusi da eventuali nuove convocazioni per quella disciplina mentre si potranno ottenere supplenze per altre discipline o dalle graduatorie d’istituto. Per la mancata presa di servizio, dopo aver accettato una nomina, è prevista la cancellazione per quell’anno, dalla graduatoria provinciale a da quelle d’istituto per quella specifica disciplina;
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per coloro che hanno acquisito l’abilitazione o la specializzazione per il sostegno in base al DM 21/05 permane l’obbligo di accettare posti di sostegno nella specifica disciplina/ordine di scuola, mentre tale obbligo non si applica per altre discipline/tipo di posto.
Comunicazione titolo di sostegno
Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, e che non l’abbiano già fatto con la procedura on-line entro il 30/06/2008 è prevista la possibilità di comunicare alla scuola a cui è stato inviato il modello B, in carta semplice, l’acquisizione del titolo di sostegno entro il prossimo 10 agosto.
Tale titolo sarà utilizzabile ai fini del conferimento delle supplenze dalla prima fascia delle graduatorie d’istituto.
Personale ATA
Per quanto riguarda il personale ATA, in assenza del nuovo regolamento, si confermano le regole dello scorso anno ed in particolare:
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non sono applicabili le sanzioni previste dal regolamento per mancata accettazione di una nomina a livello provinciale o per mancata presa di servizio;
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le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’ufficio scolastico provinciale e in questo caso tale delega vale anche quando le operazioni sono svolte dai poli di scuole;
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la possibilità di costituire posti orario aggregando part-time anche in scuole diverse.
Priorità nella scelta della sede
Nella nota, analogamente a quanto previsto lo scorso anno, si precisa che la priorità nella scelta della sede (L. 104 Art. 21 e 33) si attiva solo all’interno dei posti spettanti (come durata e quantità di ore) nel senso che se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente su quelli al 31/8 e così via.
Si precisa anche che la priorità prevista dall’Art. 33 comma 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore all’interno della provincia.
Roma, 25 luglio 2008