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Aggiornamento delle GPS: pubblicata l’Ordinanza Ministeriale che dà il via all’aggiornamento. Le domande dal 12 al 31 maggio

Positivo l’inserimento con riserva di specializzandi e abilitanti che conseguono il titolo entro il 20 luglio. Rimangono forti criticità sulla procedura di attribuzione delle supplenze con l’algoritmo.

11/05/2022
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Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’Ordinanza 112 del 6 maggio 2022 (e allegati) che regolamenta l’aggiornamento delle GPS per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Il nostro speciale
Lo speciale del Ministero
Tabelle di valutazione dei titoli scaricabili

Le operazioni previste saranno: aggiornamento, trasferimento verso altra provincia, nuovo inserimento.

Gli aspiranti già inclusi nelle GPS del biennio 2020/2021-2021/2022, che non presentino domanda di aggiornamento rimangono in graduatoria con il punteggio con cui figuravano in precedenza (comprese eventuali rettifiche del punteggio).

Le situazioni soggette a scadenza, come il diritto di usufruire di preferenze a parità di punteggio, devono invece essere riconfermate. In mancanza di conferma, i titoli di preferenza decadono.

Tempistica di aggiornamento delle GPS:

Le domande dal 12 maggio ore 9.00 al 31 maggio ore 23.59. Le istanze rimarranno aperte per 20 giorni.

Titoli e servizi da dichiarare: sono quelli conseguiti successivamente al 6 agosto 2020 – termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2020/2021-2021/2022 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Possono essere dichiarati titoli acquisiti prima, ma non dichiarati in occasione della costituzione delle GPS entro la data del 6 agosto 2020.

Chi fa un primo inserimento: dovrà dichiarare titoli e servizi posseduti e il titolo di accesso.

Chi fa un aggiornamento: dichiara solo i titoli e i servizi che non possedeva ancora, oppure non aveva dichiarato, nel precedente inserimento in GPS.

Servizi dell’anno scolastico in corso (2021/22): i docenti che alla data di scadenza dell’istanza non abbiano ancora maturato l’intera annualità di servizio potranno indicare la data di scadenza del contratto in essere all’atto della presentazione dell’istanza; la valutabilità del servizio svolto successivamente alla data di presentazione della domanda è vincolata alla conferma dell’avvenuto svolgimento, da dichiararsi tramite apposita istanza che verrà messa a disposizione successivamente.

Docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi (DM n. 51 del 3 marzo 2021): con l’aggiornamento delle GPS gli elenchi aggiuntivi cessano di avere efficacia, quindi i docenti iscritti negli elenchi dovranno presentare domanda di nuovo inserimento in prima fascia.

Docenti iscritti in GAE: chi è inserito a pieno titolo nelle GAE può iscriversi in GPS solo per graduatorie diverse da quelle per le quali è iscritto nelle GAE. Tale esclusione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva (riserva “T” o “S”).

Titoli di accesso:

1 fascia primaria/infanzia: specifico titolo di abilitazione (es. laurea in SFP, diploma magistrale conseguito entro 2001/2002, etc.)

2 fascia primaria/infanzia: studenti che, nell’anno accademico 2021/22, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.  

1 fascia secondaria: specifico titolo di abilitazione; 

2 fascia secondaria

Tabella A: titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente +

  • 24 CFU/CFA
  • oppure abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado
  • oppure precedente inserimento nella 2 fascia GPS per la specifica classe di concorso

Tabella B:  titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso +

  • 24 CFU
  • oppure abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado
  • oppure precedente inserimento nella 2 fascia GPS per la specifica classe di concorso

1 fascia sostegno: specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;

2 fascia sostegno: soggetti privi del titolo di specializzazione, che entro l’anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso dell’abilitazione o del titolo di accesso nel relativo grado. 

Classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64

1 fascia:

  • possesso di abilitazione specifica
  • possesso dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 che siano in possesso dei titoli previsti dall’allegato E al DM 9 maggio 2017, n. 259, e – limitatamente alla classe A-55 – abbiano svolto servizio nei licei musicali ai sensi del medesimo Allegato.
  • possesso di titoli di abilitazione conseguiti all’estero, validi quali abilitazioni nel Paese ove sono stati conseguiti, riconosciuti validi per le predette classi di concorso ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e congiunti alla certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana ai sensi della nota MIUR 7 ottobre 2013, n. 5274. 

2 fascia: 

  • aspiranti privi dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 e già inseriti nelle GPS di 2 fascia per la specifica classe di concorso, in possesso dei titoli previsti dall’allegato E al DM 9 maggio 2017, n. 259; 
  • aspiranti privi dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, in possesso, congiuntamente:  

1) dei titoli previsti dall’allegato E al DM 9 maggio 2017, n. 259; 

2) dei 24 CFU/CFA

Personale educativo:

1 fascia: abilitazione ottenuta attraverso concorso (anche ai soli fini abilitativi); 

2 fascia: possesso di uno dei seguenti requisiti

1) precedente inserimento nella medesima fascia per il personale educativo (art 2, c 1, lettera h) DM 21 giugno 2007, n. 53); 

2) abilitazione per la scuola primaria; 

3) diploma di laurea in pedagogia o in scienze dell’educazione, LS 65 (Laurea specialistica scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua), LS 87 (Laurea specialistica scienze pedagogiche), LM 57 (Laurea Magistrale scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua), LM 85 (Laurea Magistrale scienze pedagogiche), L-19, Laurea in Scienze dell’educazione +

- 24 CFU

  • oppure abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado
  • oppure precedente inserimento nella 2 fascia GPS personale educativo

Classi di concorso ad esaurimento (A-29, A-66, A-76, A-86, B-01, B-29, B-30, B-31, B-32, B-33):

possono fare domanda di aggiornamento/trasferimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle GPS delle medesime classi di concorso per il biennio 2020/21-2021/22.

Specializzandi VI ciclo TFA sostegno o abilitanti:

Potranno iscriversi con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio.

Titolo di accesso conseguito all’estero: devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo; qualora si sia sprovvisti del riconoscimento, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente. L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto, pertanto l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.

Diritto alla riserva L 68/99: i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio (art. 8 L n. 68 del 1999), in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato poiché occupati alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

Titoli di cui occorre allegare copia:

  • titoli di studio conseguiti all’estero; 
  • dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera; 
  • servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi

Scelta delle scuole per graduatorie d’istituto:

Ogni candidato può indicare sino a 20 scuole per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbia titolo. Le scuole devono essere ubicate nella stessa provincia delle GPS.

Supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio: gli aspiranti dell’infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare.