Assunzioni in ruolo su sostegno: ulteriori indicazioni del MIUR
Importanti chiarimenti su rinunce e anno di prova
20/02/2014
IL MIUR con la nota 1441 del 20 febbraio 2014 fornisce ulteriori chiarimenti sulle 4.447 assunzioni su posti di sostegno previste dal Decreto Legge 104/13 e le cui istruzioni operative erano state impartite con la nota 362 del 6 febbraio 2014.
In particolare il MIUR chiarisce che
- esclusivamente per l’anno in corso, chi rinuncia alla nomina in ruolo su posto di sostegno, non sarà depennato dalle graduatorie ad esaurimento o dalla graduatoria del concorso di posto comune;
- i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno tramite i corsi speciali di cui al DM 21/05 (art. 3 e art. 1 comma 2 lett. a), b e c) sono obbligati a stipulare contratto a tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno e non possono esercitare una eventuale successiva opzione per nomina su posto comune per insegnamenti collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del citato DM 21/05.
- per i docenti neo nominati in ruolo sul sostegno, la cui nomina ha decorrenza giuridica dal 01/09/2013, l’anno in corso è considerato come anno di prova se in servizio in qualità di supplente annuale, o temporaneo fino al termine delle attività didattiche o se titolare di supplenze temporanee di almeno 180 giorni. Il servizio è utile ai fini della prova se prestato “nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini” (nota 3699/08).