Concorso docenti abilitati: attenzione agli errori nelle dichiarazioni
Alcune indicazioni utili per compilare correttamente la domanda.
In questi ultimi giorni di compilazione delle domande per il concorso riservato ai docenti abilitati, si sono diffuse alcune leggende metropolitane che rischiano di indurre in errore gli aspiranti con tutti i rischi connessi ad eventuali dichiarazioni mendaci.
Le questioni più ricorrenti sono relative all’ulteriore abilitazione, al titolo di studio e alle certificazioni in lingua straniera.
Ricordiamo che la domanda è presentata in autocertificazione ai sensi del DPR 445/00, come indicato nelle avvertenze presenti nella prima pagina dell’applicazione.
Occorre quindi prestare la massima attenzione alle dichiarazioni, in quanto le stesse sono rese “sotto la propria personale responsabilità”.
Ulteriore abilitazione
Nella domanda è prevista la possibilità di indicare una ulteriore abilitazione per la medesima classe di concorso o per l’ambito verticale per il quale si concorre.
La tabella di valutazione allegata al DM 995/17 è molto chiara in proposito, alla voce B.1.1. recita: “Ulteriore abilitazione sullo specifico posto per la specifica classe di concorso, anche ricompresa nell’ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione”. Analoga dicitura è prevista per gli ITP al punto B.2.1.
Quindi a quella voce si deve indicare solo una eventuale “ulteriore” abilitazione posseduta (sono casi abbastanza rari, ma possono esistere) per la stessa classe di concorso o per l’ambito verticale che la contiene.
Se si ha un’abilitazione a cascata (valida per più classi di concorso) la si utilizza per tutte come titolo di accesso, ma non va dichiarata come “ulteriore”, in quanto è sempre la medesima abilitazione e non una aggiuntiva.
Se la si dichiara si rischia di ottenere il punteggio aggiuntivo falsando la graduatoria e qualora poi, ad una attenta verifica dei titoli, si scopra l’errore, oltre alla revisione del punteggio, si rischia la revoca della nomina ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00.
Lauree vecchio ordinamento/magistrali e diplomi accademici vecchio ordinamento/di II livello
Nella domanda è prevista la possibilità di indicare ulteriori titoli di studio di II livello. La tabella di valutazione allegata al DM 995/17 è molto chiara in proposito, alla voce B.5.5. recita: “Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione.”
Anche in questo caso non va dichiarato il titolo di studio che ha permesso di acquisire l’abilitazione ma solo eventuali “ulteriori” titoli di secondo livello posseduti.
Se si dichiara il titolo che ha permesso di acquisire l’abilitazione si rischia di ottenere il punteggio aggiuntivo falsando la graduatoria e qualora poi, ad una attenta verifica dei titoli, si scopra l’errore, oltre alla revisione del punteggio, si rischia la revoca della nomina ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00.
Diploma di istituto tecnico superiore
Nella domanda, per gli ITP, è prevista la possibilità di indicare il possesso di un diploma di Istituto tecnico superiore. La tabella di valutazione allegata al DM 995/17 è molto chiara in proposito, alla voce B.2.1. recita: "Diploma di Istituto tecnico superiore, dal contenuto strettamente inerente gli insegnamenti impartiti per la classe di concorso a insegnante tecnico pratico". Si tratta dei diplomi rilasciati dagli ITS (istituti tecnici superiori), che sono un percorso post diploma successivo alla maturità. Pertanto in questa voce non va dichiarato il diploma di maturità tecnica, che altre ad essere anche il titolo che ha permesso di acquisre il requisto di accesso, non è un diploma di Istituto tecnico superiore, ma solo di istituto tecnico.
Se si dichiara il diploma di maturità si rischia di ottenere il punteggio aggiuntivo falsando la graduatoria e qualora poi, ad una attenta verifica dei titoli, si scopra l’errore, oltre alla revisione del punteggio, si rischia la revoca della nomina ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00.
Certificazioni linguistiche
Nella domanda è prevista la possibilità di indicare le certificazioni linguistiche di livello almeno C1 rilasciate da enti riconosciuti dal Miur. La tabella di valutazione allegata al DM 995/17 è molto chiara in proposito, alla voce B.5.10. recita: “Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto.”
Quindi è necessario verificare che l’eventuale certificazione posseduta sia rilasciata da uno degli enti riconosciuti dal MIUR: https://www.miur.gov.it/web/guest/enti-certificatori-lingue-straniere.
Se si dichiara una certificazione che non rientra tra quelle rilasciate dagli enti riconosciuti si rischia di ottenere il punteggio aggiuntivo falsando la graduatoria e qualora poi, ad una attenta verifica dei titoli, si scopra l’errore, oltre alla revisione del punteggio, si rischia la revoca della nomina ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00.
In tutti questi casi la commissione potrebbe anche ravvisare gli estremi di dichiarazioni mendaci e procedere ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00.
Ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito e nel nostro speciale concorso abilitati 2018.