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Concorso docenti: i permessi per partecipare alle prove

Le regole contrattuali su permessi e assenze per la Scuola statale e non statale, la formazione professionale, l'Università, la Ricerca e l'AFAM

19/04/2016
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Molti docenti che parteciperanno al concorso a cattedre dal 28 aprile al 31 maggio, potrebbero essere in servizio sia nella scuola che in altri comparti.

Vediamo di seguito quali sono le regole contrattuali per permessi e assenze previsti per la Scuola statale e non statale, la Formazione professionale, l'Università, la Ricerca e l'AFAM. Per altri comparti si può fare riferimento ai rispettivi contratti nazionali.

Scuola statale

Docenti, educatori e ATA precari

Per il personale a tempo determinato (annuale, fino al termine dell'attività didattica o temporaneo) valgono le regole stabilite dall'art. 19 del CCNL 2006/2009.

È possibile fruire dei permessi non retribuiti (vedi comma 7) previsti per concorsi ed esami (fino a 8 giorni nell'anno scolastico compreso il tempo necessario per il viaggio). I permessi non sono soggetti ad autorizzazione discrezionale ("sono concessi"), ma non sono validi ai fini del conteggio dei giorni di servizio ("interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio"). Nel caso di permessi non retribuiti è possibile nominare i supplenti, salvo le limitazioni previste per il personale ATA.

È anche possibile, qualora ve ne siano le condizioni, fruire delle ferie, per non perdere la retribuzione e il servizio. Per il personale docente ed educativo la fruizione delle ferie in corso d'anno è limitata a 6 giorni e non deve comportare oneri: è necessario che nella scuola ci siano docenti con ore a disposizione per la sostituzione.

Personale ATA a tempo indeterminato

È possibile fruire dei permessi retribuiti (vedi art. 15 comma 1 CCNL 2006/2009) previsti per concorsi ed esami (fino a 8 giorni nell'anno scolastico compreso il tempo necessario per il viaggio). I permessi non sono soggetti ad autorizzazione discrezionale ("ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata"). Nel caso dei permessi è possibile nominare i supplenti, salvo le limitazioni previste dalla legge.

Scuola non statale

Contratto FISM

È possibile fruire di permessi retribuiti (Art. 54 CCNL 2006/2009): fino a 8 giorni per motivi personali documentati anche mediante autocertificazione

Contratto ANINSEI

È possibile fruire di permessi retribuiti (Art. 50 comma c) CCNL 2015/2018): fino a 4 giorni per documentate e inderogabili esigenze da documentare: i permessi fruiti vanno recuperati nel corso dell'anno scolastico.

Contratto AGIDAE

È possibile fruire di permessi retribuiti (Art. 55 comma 3 CCNL 2010/2012): per la partecipazione a concorsi pubblici inerenti la mansione svolta e limitatamente ai giorni di effettuazione delle prove.

Formazione professionale

È possibile fruire di permessi retribuiti (Art. 44 comma 1 lettera c) CCNL 2011/2013): fino a 3 giorni all'anno per motivi personali

Università

Personale a tempo indeterminato

È possibile fruire di permessi retribuiti: 8 giorni all'anno per la partecipazione ai concorsi (previa comunicazione del dipendente sulla base di apposita documentazione),  limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove (Art. 30 comma 1 CCNL 2006/2009). I permessi non sono soggetti ad autorizzazione discrezionale (“dà diritto”).

Personale a tempo determinato

Possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d’anno (Art. 22 comma 2 lettera c) CCNL 2006/2009)

Ricerca

Personale a tempo indeterminato

È possibile fruire di permessi retribuiti (Art. 8 CCNL 1998/2001): 8 giorni all'anno per la partecipazione ai concorsi (previa comunicazione tempestiva e sulla base di apposita autocertificazione o documentazione), limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove.

Personale a tempo determinato

Se assunti con contratto di almeno un anno, valgono le stesse regole del personale a tempo indeterminato.

Se assunti con contratto inferiore all'anno: possono essere concessi permessi non retribuiti fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d’anno (Art. 20 CCNL 1998/2001).

AFAM

Personale a tempo indeterminato

È possibile fruire dei permessi retribuiti (vedi art. 4 comma 1 CCNL 2006/2009) previsti per concorsi ed esami (fino a 8 giorni nell'anno accademico compreso il tempo necessario per il viaggio). I permessi non sono soggetti ad autorizzazione discrezionale ("Il personale… ha diritto”) e sono erogati a domanda.

Personale a tempo determinato

È possibile fruire dei permessi non retribuiti (vedi art. 13 comma 6 CCNL 2002/2005) previsti per concorsi ed esami (fino a 8 giorni nell'anno accademico compreso il tempo necessario per il viaggio). I permessi non sono soggetti ad autorizzazione discrezionale ("sono concessi"), ma non sono validi ai fini del conteggio dei giorni di servizio ("interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio").

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