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Graduatorie di istituto docenti: chiariti i requisiti per l’accesso alla terza fascia per A053, A063 e A064

In una nota della Direzione per gli ordinamenti confermati i requisiti già richiesti negli anni precedenti. Presente anche una interpretazione restrittiva per i laureati successivamente al 23 febbraio 2016.

02/08/2017
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A seguito di alcuni quesiti, la direzione generale per gli ordinamenti del Miur ha fornito, con la nota 9113/17, due chiarimenti relativamente ai requisiti per l’accesso alle graduatorie di III fascia del personale docente.

Insegnamenti di indirizzo dei licei musicali

Per gli insegnamenti di strumento musicale, i requisiti di accesso sia per la II che per la III fascia sono correttamente esplicitati nel DPR 19/16, come corretto e integrato dal DM 259/17.

Per i rimanenti insegnamenti di indirizzo, A053 (Storia della musica), A063 (Tecnologie musicali) e A064 (Teoria analisi e composizione), il regolamento definisce i requisiti per la II fascia (docenti abilitati nelle ex A031, A032 o A077 in possesso di specifici titoli aggiuntivi), mentre per la III fascia non è presente un esplicito riferimento ai titoli aggiuntivi.

Nella risposta fornita si conferma che anche per l’accesso alla III fascia sono richiesti i medesimi requisiti previsti per la II, ad eccezione del possesso dell’abilitazione.

Si tratta della conferma dei requisiti già previsti negli scorsi anni per la presentazione delle domande di supplenza nei licei musicali (modello B1).

Riepiloghiamo di seguito i requisiti necessari per l’accesso alle tre classi di concorso sia per la II che per la III fascia.

CDC

II fascia

III fascia

A053

Storia della musica

docenti abilitati nelle ex classe di concorso A031 o A032 o A077, in possesso della laurea in Musicologia e beni musicali (LM-45) o titoli equiparati ai sensi del D.I. 9.7.2009;

docenti in possesso della laurea in Musicologia e beni musicali (LM-45) o titoli equiparati ai sensi del D.I. 9.7.2009;

A063

Tecnologie musicali

docenti abilitati nelle ex classi di concorso A031 o A032 o, A077 purché in possesso del Diploma accademico di II livello in Musica, scienza e tecnologia del suono, di cui al D.M. 462/03; o del Diploma accademico di II livello ad indirizzo tecnologico, di cui al D.M. n. 1 dell’8.1.2004; o del Diploma accademico di II livello “musica elettronica e tecnologie del suono” di cui D.M. 39 del 12.3.2007; o del Diploma di “Musica elettronica” (vecchio ordinamento); o di qualsiasi Diploma accademico di II livello (conservatorio) purché il piano di studio seguito abbia compreso almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o della musica elettronica;

docenti in possesso del Diploma accademico di II livello in Musica, scienza e tecnologia del suono, di cui al D.M. 462/03; o del Diploma accademico di II livello ad indirizzo tecnologico, di cui al D.M. n. 1 dell’8.1.2004; o del Diploma accademico di II livello “musica elettronica e tecnologie del suono” di cui D.M. 39 del 12.3.2007; o del Diploma di “Musica elettronica” (vecchio ordinamento); o di qualsiasi Diploma accademico di II livello (conservatorio) purché il piano di studio seguito abbia compreso almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o della musica elettronica;

A064

Teoria, analisi e composizione

docenti abilitati nelle ex classi di concorso A031 o A032 o, A077 in possesso del diploma di vecchio ordinamento o di diploma accademico di II livello in: composizione; - direzione di orchestra; - organo e composizione organistica; -musica corale e direzione del coro; - strumentazione per banda;

docenti in possesso del diploma di vecchio ordinamento o di diploma accademico di II livello in: composizione; - direzione di orchestra; - organo e composizione organistica; -musica corale e direzione del coro;- strumentazione per banda

Docenti che hanno acquisito il titolo di studio dopo il 23 febbraio 2017

Nella nota viene anche fornita risposta alla richiesta di chiarimenti relativa a chi alla data di entrata in vigore del DPR 19/16 (23 febbraio 2016), era iscritto ad un percorso formativo finalizzato all’acquisizione del titolo di studio e che lo ha acquisito in data successiva al 23 febbraio 2016. Nella risposta si fornisce una interpretazione restrittiva dell’art. 5 del DPR 19/16: anche chi era già nel percorso formativo alla data di entrata in vigore del regolamento deve possedere tutti i requisiti richiesti dallo stesso.

Resta invece ferma la possibilità, ai sensi del DM 259/17, per chi ha acquisito il titolo entro il 23 febbraio 2016 di poter fare riferimento ai requisiti richiesti per le classi di concorso del pregresso ordinamento dal DM 39/98 e dal DM 22/05.

Ricordiamo che è disponibile la nostra applicazione per verificare la corrispondenza tra i titoli di studio e le classi di concorso.

Nonno, cos'è il sindacato?

Presentazione del libro il 5 novembre
al Centro Binaria di Torino, ore 18.

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