Graduatorie di istituto docenti: primi chiarimenti del MIUR sulla valutazione di titoli e servizi
Esplicitati meglio i vincoli temporali e di punteggio e la valutabilità delle abilitazioni e di altri titoli. Chiarimento anche per l'accesso alle graduatorie dei Licei musicali dei non abilitati.
25/07/2014
Con la nota 7526 del 24 luglio 2014 il MIUR ha fornito una prima serie di chiarimenti sulla valutazione dei titoli e dei servizi nelle graduatorie d'istituto docenti.
Valutazione di ulteriori titoli
- Non è consentito valutare come altra abilitazione una abilitazione non ancora conseguita alla data di scadenza delle domande (vedi PAS o Scienze della formazione primaria)
- Il Diploma di istituto magistrale non può essere valutato come ulteriore abilitazione (nella primaria per l'infanzia e viceversa) in quanto si tratta del titolo di accesso
- I docenti in possesso del diploma ISEF non possono far valere come altro titolo la laurea quadriennale in Scienze motorie, né le lauree di nuovo ordinamento (LS o LM) ad essa corrispondenti.
- La certificazione “Nuova ECDL” è assimilabile alla certificazione ECDL prevista nelle tabelle di valutazione di II e III fascia.
Titoli di accesso
- Il superamento del Concorso ordinario 2012 non costituisce titolo di accesso alla II fascia non essendo abilitante.
- Per l'accesso alla graduatoria di III fascia del personale educativo sono validi anche la laurea quadriennale, vecchio ordinamento, in Scienze dell’educazione (e Pedagogia) nonché le lauree 65/S e LM-57 in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua.
Rivalutazione di titoli già dichiarati
- È consentita, anche in III fascia, la sostituzione del titolo di accesso, se più favorevole
- Possono/debbono essere rivalutati i titoli (incluso il titolo di accesso) che avevano valutazione diversa nelle precedenti tabelle per garantire parità di trattamento: non è pertanto sanzionabile l'aver dichiarato tali titoli nuovamente o averne indicato il punteggio a pag. 9 dei modelli A2 o A2bis.
Valutazione dei servizi
- I servizi di insegnamento antecedenti all’anno 2000, prestati in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, sono assimilati ai servizi nelle scuole non paritarie (max 6 punti anno)
- Il servizio prestato nelle classi di concorso A096 e A097 (Lingua Tedesca nelle scuole di lingua italiana della provincia autonoma di Bolzano, di II° e I° grado) è valutabile come servizio specifico rispettivamente per le classi di concorso A546 e A545 (Lingua Tedesca negli Istituti, di II° e I° grado).
- Il servizio con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di 180 giorni, oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ovvero fino al termine delle attività nella scuola dell’infanzia.
- I vincoli rispetto ai periodi e punteggi valutabili (6 mesi e 12 punti) e ai servizi contemporanei sono da applicare in modo indipendente tra le fasce e, con riferimento alla III fascia tra i singoli insegnamenti, ivi compreso quanto previsto nella nota 15 della tabella B. E' anche possibile dichiarare, nel rispetto dei vincoli suddetti, come non specifici, servizi già dichiarati in altra fascia o nelle graduatorie ad esaurimento.
Accesso alle graduatorie dei Licei Musicali dei docenti non abilitati
- I docenti di III fascia che chiedono l’inserimento nelle graduatorie di istituto dei Licei Musicali, devono essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per i docenti di I e II fascia, secondo l’allegato E al DPR 89/2010, fatta eccezione per la sola abilitazione.