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Immissioni in ruolo 2022/23: Allegato A con istruzioni operative e tabella dei posti

Focus sulle assunzioni a tempo indeterminato: chi può partecipare, le percentuali, la decadenza dopo il superamento del periodo di prova.

21/07/2022
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Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’Allegato A con le istruzioni operative delle immissioni in ruolo e il contingente delle assunzioni autorizzato dal MEF, con le tabelle con i posti disponibili.

Scuola primaria e dell’infanzia

Le graduatorie coinvolte sono le GAE, a cui vanno il 50% dei posti e le GM dei concorsi, a cui va l’altro 50%.

Tra i docenti inseriti nelle GM dei concorsi si applica la seguente ripartizione:

100% dei posti con priorità ai vincitori del concorso ordinario 2016 (DDG n. 105 del 23 febbraio 2016. Per gli idonei le graduatorie sono decadute).

50% dei posti che restano dopo le eventuali assunzioni da concorso 2016 ai docenti presenti nelle GM concorso straordinario 2018 (DD 1546 del 7 novembre 2018) + elenchi aggiuntivi (art. 1, c 18-bis, DL 29 ottobre 2019 n. 126)

50% dei posti che restano dopo le eventuali assunzioni da concorso 2016 ai docenti presenti nelle GM concorso ordinario 2020 (DD 498 del 21 aprile 2020). Ricordiamo che le graduatorie sono integrate con gli idonei (art. 36, c. 2-ter DL 21 marzo 2022, n. 21)

CALL VELOCE: a questa procedura vanno i posti che restano vacanti e disponibili dopo le procedure ordinarie di immissione in ruolo. Vi possono partecipare i docenti presenti nelle GAE o nelle GM utili alle immissioni in ruolo possono presentare domanda di partecipazione per unaltra regione, indicando una o più province della Regione prescelta. In alternativa chi è in GAE può fare domanda per altre province della medesima ragione in cui è inserito. (art. 1, c. da 17 a 17-septies, DL 29 ottobre 2019, n. 126)

Chi sceglie prima? una volta determinati i posti spettanti al concorso ordinario, il sistema assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia. Dopo il sistema assegnerà il restante 50% agli aspiranti inseriti nella graduatoria dello straordinario 2018 (DDG 1546/2018).

Scuola secondaria di primo e secondo grado

Le graduatorie coinvolte sono le GAE, a cui vanno il 50% dei posti e le GM dei concorsi, a cui va l’altro 50%.

Tra i docenti inseriti nelle GM dei concorsi si applica la seguente ripartizione:

100% dei posti con priorità ai vincitori del concorso ordinario 2016 (DDG n. 105 del 23 febbraio 2016. Per gli idonei le graduatorie sono decadute).

60% dei posti che restano dopo le eventuali assunzioni da concorso 2016 alle GM del concorso straordinario 2018 (DDG 85 del 1 febbraio 2018) + elenchi aggiuntivi (art. 1, c 18-bis, DL 29 ottobre 2019 n. 126)

20% dei posti che restano dopo le eventuali assunzioni da GM straordinario 2018 alle GM del concorso ordinario 2020 (DD n.499 del 21 aprile 2020). Ricordiamo che le graduatorie sono integrate con gli idonei (art. 47, c 11, del DL 30 aprile 2022, n. 36)

20% dei posti che restano dopo le eventuali assunzioni da GM straordinario 2018 alle GM del concorso straordinario 2020 (DD n.510 del 23 aprile 2020) compresi gli idonei (art. 59, c. 3, del DL 25 maggio 2021, n. 73)

CALL VELOCE: a questa procedura vanno i posti che restano vacanti e disponibili dopo le procedure ordinarie di immissione in ruolo. Vi possono partecipare i docenti presenti nelle GAE o nelle GM utili alle immissioni in ruolo possono presentare domanda di partecipazione per unaltra regione, indicando una o più province della Regione prescelta. In alternativa chi è in GAE può fare domanda per altre province della medesima ragione in cui è inserito. (art. 1, c. da 17 a 17-septies, DL 29 ottobre 2019, n. 126)

Chi sceglie prima? Precedenza alle GM 2016, poi GM straordinario 2018.

Poi, determinato il contingente regionale spettante al concorso ordinario 2020, il sistema assegna a questa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite del contingente regionale, riservando il restante 50% agli aspiranti inseriti nella GM straordinario 2020 (DD 510/2020).

Posti non assegnati per carenza di candidati

Tra GAE e GM

Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami (intendendo come tale lintero novero delle procedure concorsuali le cui graduatorie sono ad oggi vigenti) sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente GAE. Nel caso in cui, invece, la GAE sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali.

Se nellanno scolastico 2021/2022 non sono state fatte le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito, in quanto non ancora vigente la graduatoria e i posti sono stati conferiti ai docenti iscritti nelle GAE, si dovrà provvedere alla restituzione  dei posti alle nomine in ruolo per le GM. Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, lunità eccedente è assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie delle procedure concorsuali.

Tra GM straordinario 2020 della scuola secondaria e GM concorso ordinario secondaria

Eventuali residui, non assegnati al concorso straordinario 2020 (DD 510/20) per esaurimento degli aspiranti, saranno di seguito resi disponibili alle graduatorie del concorso ordinario 2020; viceversa, eventuali residui non assegnati al concorso ordinario per esaurimento della graduatoria, saranno resi disponibili alla procedura riservata di cui al dd 510/20.

Concorso ordinario STEM

I vincitori del concorso STEM 1 precedono quelli del con corso STEM 2.

In caso di esaurimento della graduatoria dei vincitori del concorso STEM 1, i vincitori del secondo concorso STEM 2 hanno la priorità rispetto agli idonei del concorso STEM 1.

In caso di esaurimento della graduatoria dei vincitori STEM 1 e anche STEM 2 gli idonei del primo concorso STEM 1 precedono quelli del concorso STEM 2.

Concorso Straordinario BIS

(DDG 06 maggio 2022, n. 1081): I posti riservati alla procedura dello straordinario bis sono resi indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo, in quanto destinati alle assunzioni a tempo determinato degli aspiranti inseriti nelle graduatorie dello specifico concorso. Il numero degli accantonamenti è riparametrato al numero degli iscritti, qualora quest’ultimo sia minore dei posti banditi.

Assunzioni straordinarie GPS 1 fascia sostegno

Le assunzioni riguarderanno i posti che residuano dopo le assunzioni da GAE e dalle GM dei concorsi. Ai fini di questa procedura è previsto che siano accantonati i posti banditi per i concorsi ordinari (DD 21 aprile 2020, numeri 498 e 499 e successive modificazioni) qualora le relative procedure non siano ancora concluse.

Una volta completate le immissioni in ruolo ordinarie, prima delle nomine a tempo determinato, i posti di sostegno ancora vacanti e disponibili saranno assegnati ai docenti iscritti nella 1fascia delle GPS sostegno. Lincarico è a TD con termine 31 agosto 2023 e dopo il periodo di formazione e prova e la prova disciplinare sarà trasformato in tempo indeterminato con retrodatazione giuridica al 1 settembre 2022.

Possono partecipare i docenti di ruolo? Oppure coloro che erano stati destinatari già del 2021/22 di precedente individuazione da GPS 1 fascia?

Sia il personale di ruolo, che coloro individuati per le immissioni in ruolo 2022/23 con procedure precedenti (GAE, GM concorsi), sia coloro che già nel 2021/22 hanno svolto il percorso di formazione e hanno sostenuto (o si accorgono a sostenere) la prova disciplinare prevista per la fase straordinaria di assunzioni da GPS possono partecipare, qualora interessati, alla nuova fase di assunzioni da GPS.

Ricordiamo che il personale docente già assunto in ruolo può partecipare facendo ricorso all’art. 36 del CCNL.

Accettazione/rinuncia/cancellazione da altre graduatorie

Accettazione di nomine successive nel medesimo anno scolastico

Chi accetta nella.s. 2022/23 limmissione in ruolo e prende servizio, nel medesimo anno scolastico può accettare anche una successiva proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune.

Fanno accezione solo i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno (personale specializzato sul sostegno con titolo conseguito nei corsi speciali riservati di cui allart. 3 del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21, nonché il personale di cui allarticolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), dello stesso DM) non possono esercitare la successiva opzione dellaccettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21. Tale personale infatti è obbligato a stipulare contratto a tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno.

Rinuncia

In generale la rinuncia allimmissione in ruolo da una procedura determina la decadenza solo ed dalla specifica graduatoria e in particolare da quella relativa alla classe di concorso/tipologia di posto per la quale si è rinunciato.

Cancellazione da altre graduatorie

Lart. 399 del Dlgs 297/1994 al c. 3 bis prevede che L'immissione in ruolo comporta,  all'esito positivo  del periodo di formazione e di prova, la decadenza  da  ogni  graduatoria finalizzata  alla  stipulazione  di  contratti  di  lavoro  a   tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli  ed  esami, di procedure concorsuali diverse da quella di  immissione  in  ruolo.” La cancellazione decorre dallanno scolastico successivo a quello in cui si è superato il percorso di prova e formazione (quindi dal 1 settembre dellanno successivo in poi).

Precedenze per Legge 104/1992 e Riserve

Per le nomine da GM di concorsi articolati su base regionale, il sistema delle precedenze non opera riguardo alla scelta della provincia.

Lassegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nellordine, dallart. 21, dallart. 33, comma 6, e dallart. 33, commi 5 e 7, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

Riserva ai sensi della L68/99

Le quote di posti sono quelle contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo quanto stabilito dalla C.M. 248 del 7 novembre 2000.

La graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica.

Lo stesso vale anche per le graduatorie concorsuali comprendendo anche i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi.

Richiesta del part-time

Per i neo assunti è possibile farne richiesta contestualmente alla presa di servizio.