Iscriviti alla FLC CGIL

Home » Scuola » Precari » Le supplenze di docenti, educatori ed ATA a livello provinciale e di istituto

Le supplenze di docenti, educatori ed ATA a livello provinciale e di istituto

Indicazioni e regole per stipulare i contratti a tempo determinato nella scuola statale.

15/09/2017
Decrease text size Increase  text size

Per i posti liberi e per le assenze del personale della scuola di norma è prevista la nomina di supplenti (con contratti a tempo determinato).

Esistono regole e procedure da rispettare che riepiloghiamo di seguito.

Le principali norme di riferimento sono il regolamento delle supplenze dei docenti ed educatori (DM 131/07), il regolamento delle supplenze ATA (DM 430/00) e l’annuale circolare sulle supplenze (Nota 37381/17).

Personale docente

Per le nomine a livello provinciale del personale docente non ci sono particolari limitazioni, salvo per gli spezzoni della scuola secondaria fino a 6 ore, che vengono restituiti alle scuole.

I posti liberi e vacanti nell’organico dell’autonomia (diritto + potenziamento) sono coperti con supplenze annuali (scadenza 31 agosto). I posti e gli spezzoni (oltre le 6 ore) in organico di fatto e i posti disponibili per l’intero anno scolastico (il titolare è assente per l’intero anno scolastico per utilizzazione, assegnazione provvisoria, comando, aspettativa, ecc.) sono coperti con supplenze fino al termine dell’attività didattica (scadenza 30/06). Le nomine provinciali avvengono dalle graduatorie ad esaurimento. Se dopo le nomine provinciali residuano posti/spezzoni per esaurimento delle graduatorie, gli stessi vengono restituiti alle scuole che provvedono utilizzando le graduatorie d’istituto (nell’ordine di I, II e III fascia).

Il regolamento delle supplenze docenti (DM 131/07), in applicazione del comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, ha stabilito che per gli spezzoni fino a 6 ore, nella scuola secondaria, prima di procedere alle supplenze, è necessario verificare che non vi sia personale interno a cui assegnare tali ore (anche in aggiunta all’orario d’obbligo).

Le procedure da seguire sono precisate nell’annuale circolare sulle supplenze (Nota 37381/17).

La prima questione da chiarire è che si fa riferimento solo agli spezzoni fino a 6 ore e non alla scissione di altri spezzoni o posti interi (vedi ad es. le quote residuali dei contratti in part-time): questa operazione è esplicitamente proibita, oltre che lesiva dei diritti dei supplenti.

Tali spezzoni, prima di procedere alle supplenze, possono essere attribuiti, con il loro consenso e senza alcun obbligo, a docenti in servizio nella scuola in possesso della specifica abilitazione e secondo il seguente ordine:

  1. al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario
  2. al personale a tempo indeterminato con contratto ad orario completo, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (fino al limite di 24 ore settimanali).
  3. al personale a tempo determinato con contratto ad orario completo, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (fino al limite di 24 ore settimanali).

Qualora non sia possibile l’assegnazione a personale interno, si procede (ed è la soluzione da noi sindacalmente auspicata) alla nomina di un supplente fino al termine delle attività didattiche (30/06).

Per le sostituzioni derivanti dalle assenze temporanee dei docenti rimandiamo alla nostra scheda di approfondimento. È anche disponibile una guida sulle modalità di convocazione.

Personale educativo

Per le nomine a livello provinciale del personale educativo non ci sono particolari limitazioni. I posti liberi e vacanti nell’organico di diritto sono coperti con supplenze annuali (scadenza 31 agosto). I posti e gli spezzoni in organico di fatto e i posti disponibili per l’intero anno scolastico (il titolare è assente per l’intero anno scolastico per utilizzazione, assegnazione provvisoria, comando, aspettativa, ecc.) sono coperti con supplenze fino al termine dell’attività didattica (scadenza 30/06). Le nomine provinciali avvengono dalle graduatorie ad esaurimento. Se dopo le nomine provinciali residuano posti/spezzoni per esaurimento delle graduatorie, gli stessi vengono restituiti alle istituzioni educative che provvedono utilizzando le graduatorie d’istituto (nell’ordine di I, II e III fascia). Per le sostituzioni derivanti dalle assenze temporanee del personale educativo rimandiamo alla nostra scheda di approfondimento. È anche disponibile una guida sulle modalità di convocazione.

Personale ATA

Per le nomine a livello provinciale del personale ATA non ci sono particolari limitazioni. I posti liberi e vacanti nell’organico di diritto sono coperti con supplenze annuali (scadenza 31 agosto). I posti e gli spezzoni in organico di fatto e i posti disponibili per l’intero anno scolastico (il titolare è assente per l’intero anno scolastico per utilizzazione, assegnazione provvisoria, comando, aspettativa, ecc.) sono coperti con supplenze fino al termine dell’attività didattica (scadenza 30/06). Le nomine provinciali avvengono dalle graduatorie permanenti 24 mesi e successivamente da quelle di II fascia (ad esaurimento). Se dopo le nomine provinciali residuano posti/spezzoni per esaurimento delle graduatorie, gli stessi vengono restituiti alle scuole che provvedono utilizzando le graduatorie d’istituto (nell’ordine di I, II e III fascia).

Per le sostituzioni derivanti dalle assenze temporanee del personale ATA rimandiamo alla nostra scheda di approfondimento. È anche disponibile una guida sulle modalità di convocazione.