Precari scuola. Limite di 36 mesi per le supplenze: confermata la decorrenza dal 1 settembre 2016
Il Ministro ha confermato che il conteggio decorre da questo anno scolastico.
Il limite di 36 mesi per le supplenze su posto vacante e disponibile, introdotto dalla legge 107/15 (comma 131) decorre dal 1 settembre 2016, nel senso che da tale data inizia il conteggio dei periodi di supplenza svolti su tale tipologia di posti.
Lo ha confermato il Ministro Giannini, durante l’audizione in Parlamento del 21 settembre 2016 (al tempo: 1.07.46). Il Ministro si è anche impegnato a fornire un chiarimento ufficiale attraverso gli uffici dell’amministrazione.
Avevamo ricevuto segnalazioni di dirigenti scolastici e perfino di uffici periferici del Miur che avevano ritenuto che alla data indicata dalla legge andassero conteggiati anche i periodi di servizio precedentemente prestati, chiedendo autocertificazioni agli aspiranti: si trattava, come da noi sempre sostenuto, di una interpretazione errata della legge. Siamo intervenuti nei confronti dell’amministrazione e dei parlamentari delle commissioni cultura affinché fosse fatta chiarezza: la dichiarazione del Ministro sgombra il campo dalle interpretazioni fantasiose, anche se sarebbe importante che il chiarimento formale fosse pubblicato al più presto.
Ricordiamo che il divieto di superare i 36 mesi si applica soltanto per le supplenze su posto vacante e disponibile quindi per le supplenze annuali (con scadenza 31 agosto).
Su questa norma anticostituzionale da sempre abbiamo formulato la nostra contrarietà, a cominciare dall’iter della legge e continuiamo a chiederne la cancellazione. Al raggiungimento dei 36 mesi anziché procedere alla stabilizzazione, come previsto dalla sentenza europea, si penalizzano i lavoratori che non hanno nessuna responsabilità rispetto alla reiterazione dei contratti a termine.
Comma 131, legge 107/15. A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.