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Scuola: supplenze 2020/2021, pubblicata la circolare

Diverse le modifiche introdotte su richiesta dei sindacati nella parte relativa alla docenza. Per gli ATA confermate le stesse disposizioni dello scorso anno.

07/09/2020
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Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota ministeriale 26841 del 5 settembre 2020 che definisce i dettagli di come avverranno le supplenze nel prossimo anno scolastico 2020/2021. Diversi i temi affrontati dall’amministrazione.

Si richiama la distinzione tra supplenze annuali e al 30 giugno, di competenza degli uffici scolastici provinciali e supplenze brevi, di competenza delle scuole, mediante graduatorie d’istituto.

È previsto che le MAD possano essere inviate solo i docenti che non sono inseriti né nelle graduatorie provinciali né in quelle d’istituto.

Ribadito il ruolo di controllo sui punteggi della scuola che stipula il primo contratto di supplenza e che convalida in modo definitivo i punteggi attribuiti all’aspirante.

È stato previsto un meccanismo di convocazione specifico per l’attribuzione di supplenze della scuola primaria relative a cattedre che richiedono linsegnamento della lingua inglese, per cui la convocazione indicherà la specifica richiesta dell’idoneità agli aspiranti coinvolti.

Per il ricorso seriale relativo agli ITP si prevede che in caso di esito negativo della vertenza saranno indicate modalità per fare in modo che all’esclusione della 1 fascia GPS faccia seguito l’inserimento nella 2 fascia GPS, e altrettanto per le graduatorie d’istituto.

Per il cosiddetto organico Covid (OM 5 agosto 2020 n. 83) si prevede che questi posti aggiuntivi siano trattati come supplenze temporanee, di competenza delle scuole, e che i contratti vengano interrotti in caso di sospensione della didattica in presenza.

Per i beneficiari di legge 104/92 è prevista una priorità secondo le previsioni contenute nel CCNI della mobilità.

Le nostre richieste nella parte relativa ai docenti hanno riguardato

  1. l’esigenza che rispetto alle GPS pubblicate in questi giorni si preveda espressamente un tempo congruo per la presentazione dei reclami e l’indicazione agli uffici territoriali di procedere con rettifiche in autotutela;
  2. la possibilità per le scuole polo che stanno lavorando alla validazione dei punteggi di correggere diversi tipi di errori materiali presenti nelle istanze, in quanto il sistema non lo consente. Ci sembra una cosa grave, anche perché molti errori fatti nella compilazione delle istanze derivano anche dai tempi ristretti e dall’interfaccia del programma, che è stata rimaneggiata più volte in corso d’opera;
  3. abbiamo chiesto di precisare in maniera dettagliata gli effetti delle rinunce, visto che il testo dell’OM non è del tutto chiara sull’argomento. Per noi è importante infatti rassicurare sul fatto che la rinuncia da GAE consenta di accettare la supplenza dalla GPS e che nel caso di rinuncia a supplenza su posto di sostegno di possa accettare su posto comune e viceversa. Rispetto alla validazione definitiva dei titoli da parte delle scuole abbiamo chiesto che si preveda il supporto degli Uffici territoriali alle istituzioni scolastiche;
  4. precedenze legge 104/92: che venga indicato con chiarezza come e quando presentare la documentazione che dà diritto alla precedenze e come si esercita la stessa nelle convocazioni con modalità telematica;
  5. rispetto al cosiddetto organico COVID: la norma prevede che le nomine siano fatte attingendo dalle Graduatorie di istituto. Sarebbe opportuno anche attraverso il meccanismo delle scuole polo, avere una gestione provinciale di queste nomine. Inoltre abbiamo ribadito la nostra totale contrarietà ai licenziamenti dei lavoratori in caso di interruzione della didattica in presenza;
  6. spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore: abbiamo ribadito che come FLC accorpamenti a livello provinciale degli spezzoni fino a 6 ore. In ogni caso occorre mantenere i contenuti della nota ministeriale dello scorso anno, che chiariva bene quali spezzoni potessero essere assegnati come ore aggiuntive (ovvero quelli che con concorrono a costituire cattedre);
  7. rispetto ai Licei Musicali abbiamo chiesto precise indicazioni nel caso di esaurimento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze o delle Graduatorie di Istituto delle varie specialità strumentali della cdc A-55.

Le nostre valutazioni

L’amministrazione ha accolto solo alcune delle nostre richieste. Sono state comunque inserite integrazioni importanti, come quella che riguarda gli effetti delle rinunce.

Sulla questione delle rettifiche e su tutte le altre criticità continueremo a chiedere interventi precisi a tutela dei lavoratori precari.

In particolare riteniamo che l’attribuzione delle supplenze nei prossimi giorni debba avvenire a partire da graduatorie attendibili dal punto di vista dei punteggi attribuiti agli aspiranti. Una situazione diffusa caratterizzata da eccesso di incongruenze, punteggi erronei e ritardi nell’avvio delle nomine rischia di mettere a repentaglio le operazioni di conferimento delle supplenze e il regolare avvio delle attività didattiche.

Personale ATA

La nota ministeriale 26841/20 contiene anche le indicazioni operative in materia di supplenze per il personale ATA.

Ecco in sintesi le principali previsioni:

  • il conferimento di supplenze temporanee fino al 31 dicembre 2020 relativamente ai posti residuati all’esito della procedura di mobilità straordinaria per gli ex LSU;
  • l’attivazione di incarichi di supplenza temporanea anche per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, in relazione alle specifiche esigenze delle scuole in merito all’emergenza Covid-19 che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo;
  • l’accettazione di una supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche;
  • la rinuncia ad uno spezzone per accettare una supplenza su posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero;
  • la fruizione immediata degli istituti giuridici previsti dal CCNL anche per il personale con contratto a tempo determinato, così come la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…);
  • la proroga della supplenza temporanea nei riguardi del medesimo supplente già in servizio (a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto), ove al primo periodo di assenza del titolare, ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi;
  • la priorità nella scelta della sede (L. 104 artt. 21 e 33) che si attiva solo all’interno del contingente di posti previsti;
  • il diritto alla riserva dei posti (Legge 68/1999) per il personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti;
  • il richiamo all’art. 41 del CCNL 2016/2018 sui contratti a tempo determinato che devono recare in ogni caso il termine;
  • il richiamo alla validità delle note ministeriali (n. 2116/2015 e n. 10073/2016) che forniscono indicazioni ai Dirigenti scolastici per sostituire il personale assente anche in deroga alle norme generali.

La nota ministeriale non ha recepito nessuna delle richieste avanzate dalla FLC CGIL

  • conferire le supplenze fino al 31 agosto 2020 dalle graduatorie di istituto di terza, in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti, poiché per queste va seguita la tipologia dei posti, che sono vacanti e disponibili;
  • dare seguito all’impegno sottoscritto nel Protocollo sulla sicurezza circa il superamento del divieto alle sostituzioni del personale ATA temporaneamente assente e sul quale finora non è stato avviato alcun tavolo di confronto;
  • ribadire il diritto al completamento del servizio anche per chi accetta l’incarico su altro profilo ex art. 59, dal momento che assume lo status giuridico di supplente.

Il Ministero, pur ravvisando la necessità di una revisione del Regolamento sulle supplenze ATA, ha perso l’occasione di dare un supporto concreto e reale alla funzionalità delle scuole, non gravandole di ulteriori difficoltà ai fini dello svolgimento dell’anno scolastico in sicurezza e in presenza.