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Supplenti scuola: non si può revocare il contratto in corso per il rientro anticipato del titolare

L’ARAN conferma quanto previsto dal contratto nazionale.

03/02/2014
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L’ARAN con un recente orientamento applicativo, ha confermato quanto previsto dal CCNL scuola: il rientro anticipato del titolare non è motivo per la rescissione dei contratti in essere.

In effetti la natura del contratto di lavoro stipulato e la corretta apposizione della data di conclusione dello stesso impediscono, salvo la giusta causa, la rescissione da parte delle scuole. In questi casi il docente che rientra anticipatamente resta a disposizione della scuola.

Si tratta di una situazione del tutto analoga al caso dei docenti di sostegno qualora un alunno diversamente abile dovesse ritirarsi o trasferirsi: il contratto resta in vigore con eventuale riutilizzo del docente coinvolto su altri casi presenti nella scuola, come hanno confermato anche numerose sentenze.

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