Supplenti scuola: non si può revocare il contratto in corso per il rientro anticipato del titolare
L’ARAN conferma quanto previsto dal contratto nazionale.
L’ARAN con un recente orientamento applicativo, ha confermato quanto previsto dal CCNL scuola: il rientro anticipato del titolare non è motivo per la rescissione dei contratti in essere.
In effetti la natura del contratto di lavoro stipulato e la corretta apposizione della data di conclusione dello stesso impediscono, salvo la giusta causa, la rescissione da parte delle scuole. In questi casi il docente che rientra anticipatamente resta a disposizione della scuola.
Si tratta di una situazione del tutto analoga al caso dei docenti di sostegno qualora un alunno diversamente abile dovesse ritirarsi o trasferirsi: il contratto resta in vigore con eventuale riutilizzo del docente coinvolto su altri casi presenti nella scuola, come hanno confermato anche numerose sentenze.