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TFA secondo ciclo: ulteriori chiarimenti su ammessi con riserva, ex PAS e tirocinio

Una nota che specifica meglio alcune questioni controverse.

30/01/2015
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Il Ministero, con la nota 3214 del 30 gennaio 2015, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle procedure relative al II ciclo del TFA. La nota si è resa necessaria anche per la discorde interpretazione della precedente (nota 20175/14), da parte della CRUI.

Si precisa che gli ammessi con riversa, per procedimento pendente, non rientrano nel conteggio del contingente complessivo per non penalizzare gli idonei senza riserva.

Anche nel caso di docenti che siano già in possesso di abilitazione attraverso i PAS, l'ammissione al corso non modifica il contingente stabilito, in quanto si tratta di docenti già abilitati.

Per lo svolgimento del tirocinio si precisa che, per coloro che hanno una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, può essere svolto anche nella sede/provincia di servizio, qualora non coincida con quella dell'istituzione accademica sede del corso.

Viene anche ribadito che per le abilitazioni "verticali" il tirocinio deve essere svolto sia nella scuola secondaria di primo grado che in quella di secondo grado.