Iscriviti alla FLC CGIL

Home » Scuola » Precisazioni su Nulla osta trasferimento da scuola non statale ad una statale

Precisazioni su Nulla osta trasferimento da scuola non statale ad una statale

Miur nota prot. N.2590 del 14 novembre u.s.

18/11/2002
Decrease text size Increase  text size

Il Miur con nota, prot. N.2590, del 14 novembre u.s. ha chiarito che una scuola non statale paritaria deve rilasciare, se richiesto e in corso d’anno, il nulla osta all’alunno che voglia trasferirsi in una scuola statale.

Prima di tale chiarimento, che però non affronta e risolve fino in fondo alcune cattive abitudini, alcuni enti gestori, sia di scuola paritaria che di scuola legalmente riconosciuta, pareggiata e parificata, imponevano agli alunni quale condizione al rilascio del nulla osta una non meglio specificata "tassa", in base al pagamento della quale era possibile rilasciare appunto il nulla osta, forzando la normativa di riferimento. Ora il Ministero ha precisato che il mancato rilascio del nulla osta da parte del responsabile di direzione di una scuola non statale configge con l’articolo 396 del D.Lgs 297/94 e con la legge 62/2000 per quanto attiene le scuole paritarie, e pertanto pone le scuole non statali stesse al di fuori dei propri fini istituzionali.

Una precisazione venuta un po’ in ritardo giacché le norme di riferimento come si vede risalgono a qualche anno fa!

La nota, però, non affronta il vero nocciolo della questione che è rappresentato da quanto avviene nella cosiddetta pattuizione tra le parti, anzi questa viene riconosciuta quale vincolo tra le parti contraenti. Il che vuol dire attenzione a quello che firmate! Sarebbe stato opportuno, invece, che il MIUR avesse, per così dire, previsto norme a tutela dell’utenza.

Inoltre ciò che ci lascia un po’ perplessi è che nella nota non si affronta direttamente la questione più spessa che riguarda la richiesta di nulla osta al trasferimento da parte dell’alunno dopo il superamento degli esami di idoneità. Ci riferiamo, in particolare, alle vicende che in questi anni continuano a caratterizzare sia alcune scuole paritarie sia alcune scuole legalmente riconosciute, che accolgono candidati da ogni parte d’Italia e che continuano a rilasciare i nulla osta con i meccanismi ricordati nella nota del Ministero.

Pubblichiamo di seguito la nota del MIUR a firma del nuovo Direttore Generale dell’area della parità scolastica.

Roma, 18 novembre 2002

Prot. n. 2590

Roma, 14 novembre 2002

Oggetto: rilascio di nulla osta al trasferimento, in corso d'anno, da scuola non statale ad altra

E' stato segnalato a questo Ufficio che qualche responsabile di direzione di scuola non statale rifiuterebbe di rilasciare il nulla-osta al trasferimento, in corso d'anno, ad altra scuola ovvero rilascerebbe il citato documento previo pagamento di una non specificata "tassa".

In proposito si fa rilevare che in capo al responsabile della direzione ovvero della gestione di scuola non statale non esiste alcuna potestà impositiva; ogni rapporto finanziario è riconducibile esclusivamente all'ambito contrattuale, definito in riferimento al servizio scolastico reso all'utenza.

Tuttavia il problema segnalato, riferendosi, più in generale, alla carriera scolastica che, per la indubbia sua natura pubblicistica, non può essere condizionata né limitata nello svolgimento, fa emergere anche un altro aspetto; il rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra scuola, nonché degli altri documenti collegati al primo quale la pagella, la dichiarazione scritta del programma svolto, la copia del piano dell'offerta formativa sottoscritta all'atto dell'iscrizione alla scuola non statale, rappresenta in concreto una delle ipotesi di cui all'articolo 396 del D.L.vo n. 297/94 e precisamente quella che impone al responsabile della direzione "di curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni….."

Il responsabile della direzione di una scuola non statale, nel manifestare il rifiuto a rilasciare il nulla osta al trasferimento, ovvero rilasciandolo condizionato, viola la norma sopra citata. Tale comportamento pone la scuola fuori dei propri fini istituzionali, e, nel caso di scuola paritaria, anche in posizione non corrispondente "agli ordinamenti generali dell'istruzione" e quindi in contrasto con la legge n. 62/2000.

Eventuali rivendicazioni da parte del predetto responsabile potranno costituire unicamente l'oggetto di un rapporto finanziario di tipo contrattuale e di natura privatistica la cui competenza è del giudice civile.

Le SS.VV. provvederanno a divulgare il contenuto della presente oltre che presso tutte le istituzioni scolastiche non statali, parificate, legalmente riconosciute, pareggiate e paritarie, operanti nel territorio di competenza, anche tra gli ispettori tecnici impegnati nel settore dell'istruzione non statale.

La diffusione della presente nota avviene tramite Intranet/Internet di questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE - Bruno Pagnani