Predisposizione del Programma Annuale 2017. Nota del MIUR sul rispetto dei tempi
Per la FLC CGIL, se si può, si cerca di evitare l’esercizio provvisorio. Ma esso è istituto che rimane perfettamente legittimo anche perché la legge 107 non ha creato le condizioni per il suo superamento effettuale.
Con nota 16484 del 2 novembre 2016 la Direzione Generale delle Risorse Umane e Finanziarie del MIUR, rispondendo a numerosi quesiti in merito alla tempistica per la gestione finanziaria delle scuole, ha invitato le istituzioni scolastiche a predisporre il Programma annuale entro il 31 dicembre 2016.
Ciò perché la legge 107 al comma 12 prevede che il PTOF possa essere predisposto entro ottobre e perché, in coerenza con il comma 11, sono state tempestivamente comunicate le risorse per il funzionamento delle scuole.
La suddetta nota afferma che nelle nuove condizioni non si giustifica l’esercizio provvisorio in quanto gestione anomala ed eccezionale ormai di fatto superata dalla legge 107/2015.
Come FLC CGIL ci siamo lungamente battuti affinché alle scuole giungesse per tempo la comunicazione delle risorse finanziarie. Anzi pensiamo che i commi della legge 107 sopra richiamati siano il frutto anche delle nostre pressioni che nel gennaio 2015 si concretizzarono nelle 32 proposte di semplificazione fra cui proprio quella della tempestività dell’assegnazione di fondi. E questo oggi, certamente, dà alle scuole una maggiore capacità programmatoria e gestionale.
Ora, però, c’è da dire che la comunicazione delle risorse del funzionamento entro settembre non risolve tutti i problemi che hanno le scuole nella predisposizione del Programma Annuale entro il termine perentorio del 31 dicembre.
Perché le risorse su cui programmare le attività scolastiche non sono solo quelle della Direzione generale del bilancio del MIUR ma sono anche quelle regionali e provinciali.
Perché vi sono bandi a cui si concorre e che potrebbero far affluire nuovi fondi.
Risulta così azzardato e defatigante programmare un aleatorio avanzo presunto di amministrazione per poi dover rimettere mano a tutto il Programma inutilmente predisposto.
Ed ecco allora che soccorre l’esercizio provvisorio previsto appositamente dall’art 8 del DI 44/2001.
Istituto non anomalo ma normale, non eccezionale ma ordinario. Soprattutto laddove esso venga agito per le due o tre settimane indispensabili a non dover emulare il mitico Sisifo.