Primo ciclo. Circolare del MIUR su esami di idoneità e di stato candidati esterni e trasferimento ad altra scuola
La circolare ignora la normativa di riferimento sull’obbligo di istruzione.
Con la circolare 35 del 26 marzo 2010 il MIUR fornisce le istruzioni riguardanti il primo ciclo di istruzione inerenti:
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gli esami di idoneità e di Stato di candidati esterni;
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le modalità di trasferimento in corso d'anno ad altra scuola;
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la comunicazione dei dati relativi ad eventuali ulteriori candidati privatisti nell'ambito della prova nazionale INVALSI.
Nella premessa vengono elencate le modalità attraverso cui si adempie all'obbligo di istruzione:
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frequentando scuole statali o scuole paritarie;
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frequentando scuole non statali e non paritarie. In questo caso i genitori hanno comunque l'obbligo di produrre, al termine di ciascun anno scolastico, ad una delle scuole statali del territorio di residenza, apposita dichiarazione di avvenuta e regolare frequenza della scuola non statale e non paritaria;
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mediante l'istruzione parentale. In questo caso i genitori devono dimostrare di avere capacità tecnica ed economica e comunicare tale condizione, all'inizio di ciascun anno scolastico ad una delle scuole statali del territorio di residenza apposita.
Assai singolare è il riferimento continuo alla normativa sull'obbligo scolastico previgente l'elevamento (D. Lgs. 297/94) e sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (D. Lgs 76/2005) e mai a quella sull'elevamento dell'obbligo di istruzione (Art. 1 comma 622 legge 296/06 e DM 139/07). Il MIUR ritiene che tale normativa sia ormai superata?
Rilevante è la parte relativa ai trasferimenti ad altra scuola, sia perché potenzialmente rivolta a tutti gli alunni frequentanti il primo ciclo sia per i numerosi e complessi adempimenti amministrativi previsti.
In particolare si precisa che:
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la richiesta da parte dei genitori o di chi ne fa le veci deve essere motivata;
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la richiesta deve essere presentata sia alla scuola di prima iscrizione che di destinazione;
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il dirigente scolastico, prima di concedere il nulla osta, deve verificare che vi siano i presupposti per la concessione;
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il dirigente scolastico deve inviare all'interessato e alla scuola di destinazione il nulla osta dal quale deve risultare che la posizione dell'alunno "è regolare nei rapporti della disciplina" (!);
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il dirigente scolastico inoltre deve inviare alla scuola di destinazione una dichiarazione relativa alla parte di programma già svolta;
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La scuola di destinazione deve richiedere per iscritto alla scuola di prima iscrizione i documenti scolastici dell'alunno;
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Il dirigente scolastico della scuola di prima iscrizione, a seguito dell'istanza di cui al precedente punto, invierà copia autentica dei documenti scolastici dell'alunno.
Riguardo agli esami di idoneità e di stato, la domanda, in carta semplice, da indirizzare ad una sola scuola statale o paritaria del territorio di residenza della famiglia, deve essere presentata entro:
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Il 10 aprile per gli esami di stato
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Il 30 aprile 2010 per gli esami di idoneità.
Roma, 9 aprile 2010