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Privacy. Quando è legittimo accedere ai dati sensibili del lavoratori

Sentenza del Consiglio di Stato n. 5323 del 27 ottobre 2006

22/11/2006
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Il diritto al lavoro e, quindi, il diritto alla difesa dello stesso, sono costituzionalmente garantiti (art. 4 e 24 della Costituzione) e, pertanto, prevalgono sul diritto alla riservatezza.

I docenti controinteressati hanno diritto di prendere visione della documentazione presentata da altri colleghi che beneficiano della legge 104/92.
La tutela dei dati sensibili come quelli idonei a rivelare lo stato di salute viene sacrificata se la ricorrente agisce per tutelare il proprio diritto al lavoro. Questa è la motivazione che si legge nella decisione del Consiglio di Stato n. 5323 del 27/10/2006 che ha respinto il ricorso presentato in appello dal MIUR.

Il Consiglio di Stato, ha confermato quanto già deciso in primo grado dal Tar Lazio che aveva accolto il ricorso di una docente alla quale la scuola aveva negato per motivi di privacy l’accesso alla documentazione di una docente intenzionata a verificare il diritto di una altra collega (inserimento nelle graduatorie di istituto) a beneficiare delle priorità di cui alla legge 104/92.

Questa recente decisione rafforza quanto abbiamo sostenuto: ancora una volta quindi, il diritto alla difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 della Costituzione prevale sulle esigenze di tutela della privacy.

Roma, 22 novembre 2006