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Programma annuale 2007: il mod. A non cambia

Le novità della finanziaria non cambiano la struttura del bilancio delle scuole

23/01/2007
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L'istituzione, nel bilancio di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, delle due unità previsionali di base (UBP), non cambia la struttura del bilancio della scuola né il piano dei conti.

La novità introdotta dalla Legge Finanziaria ha come obiettivo quello di finanziare direttamente le scuole per le spese di personale (stipendi supplenti, compensi miglioramento offerta formativa, compensi esami maturità, mensa agli insegnanti, appalti , ex Lsu ecc) e per il funzionamento didattico è amministrativo.

Come anticipato alcuni giorni fa, il Ministro della Pubblica Istruzione sta predisponendo un apposito D.M. per determinare i criteri e i parametri nazionali per assegnare i finanziamenti direttamente alle scuole senza farli transitare dagli uffici scolastici regionali.

Una volta approvato il suddetto D.M. le scuole potranno calcolare automaticamente il budget di risorse a loro disposizione per il 2007 senza aspettare l’effettivo accreditamento dei fondi che arriveranno nel corso dell’esercizio finanziario.

A distanza di 5 anni si dà attuazione al comma 2, art. 1 del Regolamento di Contabilità che, lo ricordiamo, testualmente recita “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente. Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni”.

In conclusione, le novità introdotte dalla Legge Finanziaria (comma 601, art. 1), cambiano il sistema di accreditamento e di calcolo dei finanziamenti alle scuole, ma non la struttura dei loro bilanci che al momento resta invariata.

Roma, 23 gennaio 2007