Proposta di revisione della Legge 10 febbraio 2000, n. 30
Norme generali sull’istruzione e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.
Norme generali sull’istruzione e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.
art. 1 - sistema educativo di istruzione e formazione
1 – Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita ed alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva delle differenze e dell’identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori e nel rispetto delle scelte educative della famiglia, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. La Repubblica promuove l’apprendimento in tutto l’arco della vita ed assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento della vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alla dimensioni locali, nazionale ed europea.
2 – Il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola, nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e, in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei e il sistema dell’istruzione e della formazione professionale.
3- Ai fini di cui al comma 1, la Repubblica, assicura il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni ovvero sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. L’attuazione di tale diritto-dovere si realizza nel primo ciclo, nel sistema dei licei e nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale, a norma dell’art. 117, secondo comma lett. m) della Costituzione con regolamenti di cui all’art. 17, comma 2 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. La mancata ottemperanza a tale diritto-dovere soggiace alle sanzioni di Legge.
4 – Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l’integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art. 2 – Scuole dell’infanzia
1 – La scuola dell’infanzia è di durata triennale concorre all’educazione ed allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini promovendone le potenzialità di relazione, autonomia, apprendimento, creatività e operando per assicurare una effettiva uguaglianza delle opportunità educative, nel rispetto dell’orientamento educativo dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini.
2 – La scuola dell’infanzia nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria.
3 – La Repubblica la generalizzazione dell’offerta formativa di cui al comma1. Alla scuola dell’infanzia possono iscriversi le bambini e i bambini che compiono i tre anni d’età entro il … dell’anno scolastico di riferimento.
Art. 3 – Primo ciclo di istruzione
1 – Il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di 5 anni, e dalla secondaria di primo grado della durata di 3 anni. Esso è organizzato in periodi didattici biennali, il terzo dei quali assicura il raccordo educativo e didattico tra la scuola primaria e quella secondaria di primo grado. E’ assicurato, altresì il raccordo con la scuola dell’infanzia e con il secondo ciclo. Alla scuola primaria si iscrivono le bambine e i bambini che compiono i sei anni d’età entro il ….. Possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il …. dell’anno scolastico di riferimento.
2 – La scuola primaria a partire dall’esperienza degli allievi, persegue:
a) l’acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base fino alle prime sistemazioni logico – critiche;
b) l’apprendimento dei mezzi espressivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua dell’Unione Europea e l’alfabetizzazione tecnologica;
c) la valorizzazione delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
d) l’educazione ai principi fondamentali della convivenza civile.
3 - La scuola secondaria di primo grado, attraverso l’approfondimento delle discipline di studio organizza ed accresce le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline e sviluppa, progressivamente, le competenze e le capacità di scelta individuali fornendo strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione. Introduce, inoltre, lo studio di una seconda lingua dell’Unione Europea.
4 – Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, dal quale emerge anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta di istruzione e di formazione. Il superamento dell’esame di Stato costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e della formazione professionale.
Art. 4 – Secondo ciclo di istruzione e di formazione
1 – Il secondo ciclo è finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l’agire. La riflessione critica su di essi sviluppa l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale e identifica il carattere secondario del ciclo.
2 – Il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale. Dal quindicesimo anno d’età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato.
3 – Il sistema dei licei comprende i licei: artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle scienze umane. I licei artistico, economico e tecnologico si articolano, ancorché in numero limitato in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi. Il liceo ha durata quinquennale. L’attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un 5 anno che completa il percorso disciplinare e prevede altresì l’approfondimento e la verifica delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo culturale e professionale del corso di studi.
4 – I licei si concludono con un esame di Stato, il cui superamento dà titolo all’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore.
5 – I percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui all’art. 1 comma 3. Le modalità di accertamento della rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e delle qualifiche nell’Unione Europea, sono definite con i regolamenti di cui all’art. 7. I titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore.
6 – I titoli e le qualifiche conseguite al termine dei percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l’Esame di Stato utile anche all’accesso all’università, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa con l’università.
7 – E’ garantita la possibilità di passare dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta, verificate dalla scuola cui si accede. La frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l’acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 2
8 – Nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all’Estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali, e dei servizi, possono essere riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza.
9 – I licei e le istruzioni formative del sistema dell’istruzione
e della formazione professionale, d’intesa rispettivamente con le Università e con il sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono con riferimento all’ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l’approfondimento e la verifica delle conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari e ai percorsi dell’istruzione e formazione tecnica superiore.
Art. 5 – Alternanza scuola lavoro
I corsi del secondo ciclo, per gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, possono essere realizzati anche in alternanza scuola lavoro. I percorsi in alternanza comprendono periodo di tirocinio e stage presso le imprese. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 Agosto 1997, n° 281, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina del percorso di formazione in alternanza, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese disponibili ad accogliere gli studenti;
b) prevedere che la convenzione tra l’istituto e le imprese comprenda un contributo da parte delle imprese medesime, finalizzato anche all’erogazione di borse di studio agli studenti.
Art. 6 – Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo d’istruzione e di formazione
1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli allievi e la certificazione delle competenze acquisite sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate.
2. Ai fini del progressivo miglioramento della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa.
3. L’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite dall’Istituto nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione, sulla base degli obbiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.
Art. 7 – Formazione degli insegnanti
1. La formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo è di pari dignità e durata e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n° 264. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche.
2. Con uno o più decreti, adottati ai sensi dell’art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n° 127, anche in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 10 comma 2 e 6, comma 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n° 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica finalizzate alla formazione degli insegnanti di cui al comma 1. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap.
3. L’accesso al corso di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui al comma 4 e all’adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli Atenei.
4. L’esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui al comma 2, ha valore di Stato e abilita all’insegnamento in uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
5. Coloro che abbiano conseguito la laurea specialistica per la formazione degli insegnanti di cui al comma 2, ai fini dell’accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio di durata almeno biennale. A tal fine le università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l’organizzazione di appositi servizi per la formazione degli insegnanti sulla base di convenzioni stipulate con le istituzioni scolastiche.
6. I servizi di cui al comma 5, curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato, di coordinamento e dell’attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
Art. 8 – Disposizioni finali e attuative
1. All’attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell’art. 117 sesto comma della Costituzione e dell’art. 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n° 400, d’intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281 e nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sull’attuazione della presente legge, definita in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281.
3. La legge 10 febbraio 2000, n° 30 è abrogata.