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Proroghe dei contratti a tempo determinato per il personale docente e ata

Il MIUR, su richiesta sindacale, fornisce chiarimenti in merito alla proroga dei contratti a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o delle attività didattiche (30 giugno).

19/06/2008
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Il MIUR, su richiesta da parte dei sindacati, ha inviato il 18 giugno 2008 a tutti gli Uffici Scolastici Provinciali la nota prot. 10327 per chiarire come si debba operare per prorogare le supplenze temporanee fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto) o delle attività didattiche (30 giugno) sia per il personale Ata che per il personale docente.

Personale Ata

Il Ministero fornisce precise indicazioni ai dirigenti scolastici sulle modalità per poter prorogare i contratti del personale ATA assunto fino al termine delle attività didattiche (30/06) o fino al termine delle lezioni applicando l’articolo 1 comma 7 e l’articolo 6 comma 4 del regolamento delle supplenze ATA (DM 430/00).

Nella nota viene precisato che le proroghe sono rese necessarie dal consistente aumento degli adempimenti previsto nei mesi estivi (debiti, corsi di recupero, graduatorie ATA, ecc.).

I dirigenti scolastici dovranno semplicemente comunicare all’Ufficio Scolastico Provinciale le proroghe che intendono attivare per il personale assunto fino al 30/6 in modo che lo stesso USP provveda a darne comunicazione all’Ufficio provinciale del Tesoro. Per i contratti di tipo temporaneo, retribuiti dalla scuola, sarà sufficiente procedere direttamente alla proroga degli stessi.

Si tratta di un primo parziale risultato verso la soluzione dell’annoso problema della durata dei contratti del personale ATA che sarà affrontato nel nuovo regolamento in modo coerente con la L. 124/99, come da noi sempre richiesto e confermato da numerose sentenze e conciliazioni.

Personale docente

Con il nuovo contratto scuola del 29 novembre 2007 si è integrata la precedente formulazione dell'art. 37 (rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile) affermando che, qualora ricorrano le condizioni (e cioè rientro del titolare dopo il 30 aprile a seguito di assenza ininterrotta per 150 gg o 90 nelle classi terminali) il supplente in servizio, per ragioni di continuità didattica, è "mantenuto in servizio" per gli scrutini e le valutazioni finali. La nota del MIUR chiarisce che tale norma contrattuale comporta che il contratto al supplente, originariamente previsto fino al termine delle lezioni, debba essere prorogato continuativamente fino al termine dello scrutinio o degli esami (se diversi dagli esami di maturità, che hanno norme specifiche che si effettuano nel mese di giugno, secondo il calendario di ciascuna scuola. Quindi senza più interruzioni o giornate non retribuite tra il termine delle lezioni e l'inizio di scrutini e/o esami. La nota chiarisce anche che, per analogia, tale norma è estensibile a tutte le supplenze temporanee inizialmente previste fino al termine delle lezioni, nel caso in cui la scuola utilizzi lo stesso supplente per gli scrutini ed esami finali. Anche in questo caso la proroga decorre dal giorno successivo all'ultimo giorno di lezione e dunque senza più interruzioni. La nota chiarisce inoltre che, nel caso di operazioni suppletive di scrutinio nelle scuole secondarie di 2° grado nei mesi di luglio, agosto o primi di settembre al termine del corso di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere al supplente, a questi verrà stipulato un apposito contratto di supplenza, dal primo all'ultimo giorno degli scrutini, per un numero di ore pari a quelle con cui ha insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell'insegnante per cui opera in sostituzione.

Roma, 19 giugno 2008