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Prosegue con il MIUR il confronto sullo stato di applicazione delle legge sulla parità scolastica

Il 28 gennaio u.s. si svolto, presso il Miur tra l’amministrazione e le OO. SS. di CGIL-CISL-UIL scuola e SNALS, l’annunciato confronto sullo stato di applicazione della legge sulla parità scolastica.

31/01/2002
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Il 28 gennaio u.s. si svolto, presso il Miur tra l’amministrazione e le OO. SS. di CGIL-CISL-UIL scuola e SNALS, l’annunciato confronto sullo stato di applicazione della legge sulla parità scolastica. All’incontro erano presenti per l’Amministrazione la Dott.ssa Riccio e il Dott. Castaldi con la partecipazione del Dott. Di Cicco del Ministero del Lavoro, per la CGIL scuola il segretario generale Enrico Panini e Massimo Mari, per la CISL scuola Rosetta Mazziotta, Vincenzo Strazzullo e Elio Formosa, per la UIL scuola Franco Sansotta e Adriano Bellardini, per lo SNALS Aurelio Costanzo.

Come si ricorderà già all’indomani dell’emanazione della legge 62/2000 (legge di parità) le organizzazioni sindacali, firmatarie dei CCNL del settore, avevano richiesto al MIUR l’apertura di un tavolo di confronto sia sul alcuni nodi e problemi contenuti nella legge stessa sia sulle problematiche inerenti la sua fase transitoria . In particolare le questioni poste unitariamente dalle organizzazioni sindacali erano quelle relative ai problemi dei contratti di lavoro, delle prestazioni autonome, delle verifiche sul possesso dei requisiti previste dalle legge per le scuole che hanno ottenuto lo status di scuola paritaria, del governo del periodo transitorio, dell’armonizzazione dei riferimenti di legislazione scolastica e ordinamentale e dei finanziamenti già a suo tempo attribuiti dai capitoli di spesa del bilancio dell’Istruzione alle scuole non statali.

Nel corso del confronto la CGIL scuola ha presentato una memoria scritta – che pubblichiamo di seguito – su tutte le questioni ritenute fondamentali per sciogliere alcuni nodi interpretativi e applicativi e per scongiurare interpretazioni e utilizzazione distorte di una parte delle norme. Infatti, la mancanza di un regolamento attuativo e di puntuali verifiche e controlli da parte dell’Amministrazione centrale e periferica sta determinando una situazione confusa e foriera di comportamenti contraddittori rispetto alla volontà del legislatore. Tant’è che tutte le organizzazioni sindacali hanno denunciato la violazione da parte di alcuni enti gestori dei vincoli imposti dalla legge quali: l’uso spregiudicato di prestazioni autonome, di contratti di sottotutela, la mancata attivazione degli organi collegiali, la non pubblicità dei bilanci, l’utilizzo di personale non abilitato al di fuori delle deroghe previste dalla legge, il mancato rispetto degli orari cattedra, e così via. Inoltre le organizzazioni sindacali giudicano gli interventi ministeriali fin qui compiuti (esami di idoneità e di stato, classi collaterali, commissario governativo, utilizzo di personale non abilitato, attribuzioni al dirigente scolastico) limitativi e finalizzati soltanto a trovare soluzioni su singole questioni "più favorevoli" o più urgenti per gli istituti paritari, anziché individuare regole proprie in armonia con l’intero sistema di istruzione. Il rischio nel procedere in questa direzione è rappresentato dal fatto che l’azione amministrativa si riduca al mero adattamento della disciplina già prevista per il sistema delle scuole non statali (autorizzate, legalmente riconosciute, parificate ecc.), contribuendo così, oltre che a fare confusione, a creare le condizioni di rivendicazioni da parte di quei gestori orfani dei diplomifici.

Da parte sua il MIUR ha assicurato che la volontà da parte dell’Amministrazione è quella di cercare il più possibile l’armonizzazione del sistema e che le iniziative messe in campo dal Ministero erano finalizzate esclusivamente a dare immediate risposte alle questioni sollevate dalle stesse istituzioni scolastiche. E’ stato, inoltre, puntualizzato che l’Amministrazione centrale ha demandato tutto alle Direzioni Regionali in materia di accertamento e verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge da parte delle scuole che hanno avuto la parità. A dire dell’Amministrazione sarà compito della commissione ministeriale, costituita ad hoc, e presieduta dal consigliere del Ministro, Mariolina Maioli, realizzare l’armonizzazione della normativa da presentare al Parlamento alla scadenza del regime transitorio. A tale proposito su nostra esplicita richiesta la dott.ssa Riccio ha dichiarato la sua disponibilità a chiedere alla commissione un’audizione delle organizzazioni sindacali. E’ stata, infine, dichiarata piena disponibilità di accesso a Intranet anche per le organizzazioni sindacali e di continuare a mantenere aperto questo tavolo di confronto. Proprio per dare seguito a quest’impegno è stata data la parola al rappresentante del Ministero del Lavoro, dott. Di Cicco per un suo specifico contributo sulle questioni relative alla natura dei rapporti di lavori degli insegnanti e all’applicazione dei CCNL di riferimento al personale docente e non docente occupato nelle scuole paritarie. Interpretando la legge 62/2000 nello specifico di quanto contemplato all’art.1, comma 4, lett. h) e all’art. 1 comma 5, il funzionario del Ministero del lavoro ha chiarito che almeno il 75% delle prestazioni complessive del personale docente sono riconducibili al rapporto di lavoro subordinato e quindi disciplinate dai CCNL, mentre è facoltà del datore di lavoro di una scuola paritaria poter ricorrere a prestazioni autonome, quindi a prestazioni coordinate e continuative, solo per il restante 25%. Ha precisato, inoltre, che il rapporto di lavoro per essere qualificato come lavoro subordinato deve rispondere a quei vincoli stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza; ossia che quando la prestazione viene espletata, indipendentemente dal nomen iuris, con i vincoli della subordinazione ( la sudditanza del lavoratore al potere gerarchico, il rispetto di un orario stabilito dalla scuola, il codice disciplinare, la cadenza delle retribuzioni, il rispetto di un programma ben preciso e così via) il rapporto di lavoro ha il vincolo della dipendenza ed è quindi regolamentato dalla contrattazione collettiva. Tali precisazioni erano opportune che fossero fatte proprio dal rappresentante del Ministero del Lavoro anche per via di quanto pubblicato dallo stesso MIUR nel cd rom allegato all’opuscolo "Verso un sistema pubblico di istruzione" che ha causato numerosi equivoci e che, proprio per le sue ricadute, ha visto le organizzazioni sindacali intraprendere una serie di iniziative anche nei confronti dello stesso MIUR ( si veda a proposito i comunicati apparsi su Appunti e sul nostro sito). La legge 62/2000 è decisamente chiara per cui il rapporto di lavoro dei docenti è da considerarsi subordinato a tutti gli effetti, salvo per quello svolto nella quota del 25%, che però deve rispondere effettivamente ad una vera prestazione autonoma. Purtroppo il funzionario del Ministero del Lavoro non è andato più in là di queste affermazioni di carattere generale. Dal canto suo il MIUR si è impegnato a coinvolgere l’Ufficio Giuridico e la stessa Avvocatura dello Stato per una più puntuale precisazione della questione, per poter poi effettuare una sua direttiva specifica. Queste affermazioni comunque rappresentano un passo in avanti nel precisare e nel qualificare la prestazione del docente di una scuola paritaria quale lavoro subordinato, anche alla luce di pretestuose e illegittime richieste avanzate dalla FILINS, che vuole ricondurre l’intera prestazione della docenza nell’ambito della prestazione coordinata e continuativa. Va, comunque, ulteriormente qualificata quando, come e in che modo l’attività del docente di una scuola paritaria possa considerarsi autonoma e rientrare in quella quota del 25%. A nostro modo di vedere la prestazione docente può essere considerata autonoma solo nel caso in cui l’attività non sia incardinata nell’organizzazione dell’attività scolastica. Sicuramente quest’ultimo aspetto sarà l’oggetto della prossima riunione ed è nostra intenzione chiedere all’Amministrazione una puntuale esplicitazione.

Rispetto ai precedenti incontri molto generici e di carattere generale, quello del 28 rappresenta un notevole passo in avanti non solo per via degli argomenti e dei temi trattati quanto per gli impegni assunti dall’Amministrazione sia sullo stato di applicazione della legge sia sulla necessità di un confronto più costante su questi temi con le organizzazioni dei lavoratori. Rimangono, infine, da affrontare le questioni dei finanziamenti previsti negli appositi capitolo di bilancio dello Stato, dai decreti ministeriali sul diritto allo studio e a quelli relativi all’autonomia scolastica. Come si sa le risorse oggi previste nel bilancio del MIUR a partire dalla fine del presente anno scolastico verranno direttamente attribuite, per effetto della 112, alle Regioni. Si tratta di sapere con quali criteri, in che misura e se l’erogazione mantiene l’attuale distribuzione. Per effetto degli incrementi previsti dalla nuova finanziaria si tratta di circa 1.200 miliardi. Mentre per il diritto allo studio diventa prioritario capire come sono state distribuite e con quali modalità le risorse assegnate alle singole Regioni. Infine sulla legge 440 si tratta di conoscere l’entità delle risorse messe a disposizione delle scuole paritarie e individuare con precisione in che modo il regime della flessibilità si raccorda con le cattedre e le questioni inerenti il rapporto di lavoro del personale docente.

Roma, 31 gennaio 2002

Nonno, cos'è il sindacato?

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