Pubblicata la circolare sulle sanzioni disciplinari del personale della scuola
Riteniamo che i contenuti della circolare siano regressivi rispetto a quanto previsto dallo stesso "Decreto Brunetta" e infondati in molte parti. Per questo, impugneremo la circolare.
Il MIUR ha pubblicato l’attesa circolare sulle sanzioni disciplinari C.M. 88 dell’8 novembre 2010 per il personale ATA, docente del comparto scuola e per i dirigenti scolastici e la relativa nota di trasmissione (prot. AOODPIT/0003310 dell’8 novembre 2010. Si tratta del tentativo di armonizzare quanto previsto dal D.Lgs. 150/09 (il cosiddetto “Decreto Brunetta”) con la normativa legale e contrattuale in vigore.
Per rendere comprensibile il contenuto della circolare (ben 25 pagine!), che utilizza un linguaggio più vicino al ricorso di un avvocato o a una sentenza di un tribunale, sono allegate 4 tabelle
- la tabella 1 riassume le modalità e la tempistica dei procedimenti disciplinari per tutto il personale
- la tabella 2 indica le infrazioni, le sanzioni disciplinari e la sospensione cautelare del personale ATA
- la tabella 3 indica le infrazioni, le sanzioni disciplinari e la sospensione cautelare del personale docente
- la tabella 4 indica le infrazioni, le sanzioni disciplinari e la sospensione cautelare dei dirigenti scolastici.
Nella stesura definitiva del documento, sono state parzialmente accolte alcune delle osservazioni della FLC. Infatti per le fattispecie del collocamento in disponibilità per inefficienza ed incompetenza professionale e per il licenziamento disciplinare per incapacità o persistente insufficiente rendimento, il decreto 150/2009 prevede un esplicito riferimento alle procedure e al sistema di valutazione della performance. Poiché tale sistema non è allo stato esistente nel comparto scuola (vedi infra), la FLC CGIL aveva chiesto che fosse esplicitamente sospesa l’applicazione di tali punti sia per il personale docente, educativo che ATA. La soluzione individuata dall’amministrazione ci soddisfa parzialmente. Si prevede infatti il mantenimento della vigenza dell’art. 512 del Testo Unico della scuola (D.Lgs. 297/94) che regola l’istituto della “dispensa dal servizio” dei docenti e personale educativo per “incapacità o persistente insufficiente rendimento”.
Non è stata accolta, invece, la richiesta di cassare la parte relativa al licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento e al collocamento in disponibilità per inefficienza ed incompetenza professionale riguardante il personale ATA.
La FLC ritiene che i contenuti della circolare siano:
- regressivi rispetto a quanto previsto dallo stesso “Decreto Brunetta”
- infondati in molte parti.
Per queste ragioni la FLC CGIL ha preannunciato che impugnerà la circolare 88/10.
Questi i punti di maggiore criticità che sono stati sollevati durante gli incontri che hanno preceduto la pubblicazione della circolare. Pubblicheremo a breve un commento analitico ed un vademecum sui contenuti della circolare.
Libertà di insegnamento
Almeno in tre punti la circolare fa riferimento alla libertà di insegnamento. Si tratta, tuttavia, più che altro di indicazioni e raccomandazioni. Ad esempio: “Il dirigente scolastico deve in ogni caso assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell’insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, l’autonomia della funzione docente”
Rimane completamente scoperto il nocciolo vero della questione: chi decide e/o verifica se l’azione disciplinare non vada “a sindacare neppure indirettamente l’autonomia della funzione docente”? In base alla circolare tutto sarebbe rimandato alla “prudente” valutazione del dirigente scolastico o degli uffici competenti per i procedimenti disciplinari e, in ultima istanza, ai tribunali. È evidente che la norma risulta sostanzialmente inapplicabile per i docenti sia perché non in linea con il dettato costituzionale e sia perché solo un giudizio tra pari può dare garanzie rispetto ad eventuali abusi.
Collocamento in disponibilità e licenziamento disciplinare
La circolare richiama a proposito del collocamento in disponibilità e del licenziamento disciplinare le disposizioni “legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche”. Tale richiamo oltre ad avere un carattere sinistro e minaccioso, è inapplicabile in quanto:
- le parti relative alla “Misurazione e valutazione della performance” e a “Merito e premi” non sono allo stato applicabili
- la contrattazione nazionale è stata bloccata per 3 anni
- l’art. 74 comma 4 del D.Lgs. 150/09 stabilisce in maniera inequivocabile che il sistema scolastico rimane escluso dalla costituzione degli Organismi indipendenti di valutazione
- per i docenti, il medesimo comma 4, rimanda all’emanazione di un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l’applicazione dei Titoli II e III del D.Lgs. 150/09 concernenti il sistema di valutazione della performance e di riconoscimento della premialità.
Personale docente non di ruolo
La tesi che le sanzioni disciplinari del personale non di ruolo previste dagli articoli 535 e seguenti del T.U. non sarebbero più in vigore, in quanto si tratterebbe di norme precedenti al 13 gennaio 1994 non “salvati” dai Contratti collettivi del comparto scuola, è, a parere della FLC, infondata. Innanzitutto il Testo Unico è entrato in vigore il 3 giugno 1994. Inoltre non sarebbe condivisibile la tesi è che si tratterebbe di una norma precedente, semplicemente “risistemata” nel T.U., in quanto l’art. 676 del D.Lgs 297/94 stabilisce: “Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante”.
Sospensione cautelare personale docente ed educativo
Ben sette pagine della circolare sono dedicate a questo aspetto. Dopo aver fatto riferimento alla normativa precedente e ai casi di sospensione obbligatoria e facoltativa prevista dal DPR 3/57, pur di dimostrare che la sospensione cautelativa può essere comminata anche in altri casi, con un esercizio acrobatico, si afferma che: “stante la privatizzazione del lavoro pubblico,” (…) “la sospensione cautelare, va ritenuta, come nel settore privato, espressione del potere organizzativo dell’Amministrazione datore di lavoro (articolo 2086 c.c.)”. Per rafforzare questa tesi si cita, tra le altre, una sentenza della Corte di Cassazione, per affermare, in conclusione, che l’abrogazione dell’art. 506 del Testo Unico della scuola non “determina l’impossibilità giuridica di sospendere cautelativamente il personale docente ed educativo”.
A tal proposito la FLC ha osservato che
- non può essere una circolare che, in via interpretativa, indica quali siano le norme in vigore e quali no. Da questo punto di visto il documento travalica di gran lunga le proprie competenze e funzioni
- solo un atto normativo di pari o superiore livello rispetto al D.Lgs. 150/09 può, tramite interpretazione autentica o con norma ex novo, regolare la materia
- pertanto, stante le abrogazioni previste dal D.Lgs. 150/09, le norme in vigore sono quelle previste dal DPR 3/57 comprese le competenze ad adottare il provvedimento di sospensione cautelare (il Ministro)
- di conseguenza buona parte di questo paragrafo doveva essere semplicemente cassato in attesa di altro intervento normativo.
Pubblicità del codice disciplinare
La circolare ribadisce l’obbligo per tutte le scuole di pubblicare sul proprio sito internet istituzionale il codice disciplinare del personale ATA e del personale docente recante “l’indicazione delle infrazioni e delle relative sanzioni”. La norma appare di difficile applicazione tenuto conto che non tutte le scuole hanno un sito internet e che i non tutti siti web esistenti hanno le caratteristiche legali tipiche dei siti istituzionali.