Pubblicate le istruzioni per lo svolgimento degli esami di stato nella secondaria superiore
Novità e contraddizioni nell’Ordinanza Ministeriale n. 26/2007 sullo svolgimento degli esami di Stato.
Dopo la circolare 20 del 16 febbraio 2007, con cui venivano date le disposizioni per la formazione delle commissioni degli Esami di Stato, con la ordinanza. n. 26 del 15 marzo scorso il Ministero ha dettato le istruzioni organizzative e operative per lo svolgimento degli stessi. Con questa circolare si entra perciò nel vivo dell’operatività delle commissioni e delle procedure per l’accesso agli esami, rese quest’anno un po’ più complicate sia a causa di regole più rigorose per le scuole private e paritarie e per i candidati privatisti in genere sia per il ritorno al giudizio di ammissione, che le “vecchie” norme della legge 425/97 (Berlinguer) avevano abolito.
E infatti su questa restaurazione si produce la prima vistosa contraddizione: il giudizio di ammissione, previsto per i candidati interni, non è previsto per i candidati esterni o meglio, per una parte di questi: solo per gli esterni che hanno frequentato l’ultimo anno o che sono in possesso di una promozione all’ultimo anno. Tutti gli altri esterni dovranno comunque fare l’esame preliminare non solo sul programma degli anni mancanti precedenti l’ultimo ma anche sul programma dell’ultimo. Lo svarione non è in realtà nella circolare: è contenuto nel testo di legge. Infatti il Legislatore nel formulare il testo, costruito sulla vecchia norma della “Berlinguer”, che non prevedeva il giudizio di ammissione e che perciò si preoccupava solo delle promozioni all’ultimo anno, ha sì corretto l’errore (che era stato segnalato dai sindacati, tra cui la FLC Cgil, in sede di audizione parlamentare) in modo da prevedere che le prove preliminari per i candidati esterni riguardassero anche il programma dell’ultimo anno, ma ha dimenticato di togliere il riferimento alle classi precedenti l’ultima.
La cosa è esplicitamente indicata al comma 11 dell’art. 7.
La seconda vistosa contraddizione riguarda il termine per ritirarsi dalla frequenza e potersi così presentare come candidato esterno. La data prevista è il 15 marzo 2007, cioè la stessa data di emanazione dell’ordinanza. Pur trattandosi di una data “tradizionale” (la metà di marzo anche negli anni precedenti costituiva il termine per il “ritiro”, con una norma che risale un Regio Decreto) è tuttavia assai discutibile che l’atto che doveva disporre la scadenza del termine e doveva farla conoscere al “pubblico” sia uscito il giorno stesso della scadenza.
Per il resto l’ordinanza definisce molti aspetti già noti dalle ordinane degli scorsi anni, oltre al calendario che quest’anno sarà il seguente:
• 18 giugno riunione preliminare
• 20 giugno inizio degli esami – prima prova scritta (h 8,30)
• 21 giugno seconda prova scritta (h 8,30)
• 25 giugno terza prova scritta
(prove suppletive: 4 luglio, 5 luglio e secondo giorno successivo alla seconda prova suppletiva)
Tra le innovazioni vale la pena di segnalare le seguenti:
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il fatto che i candidati esterni debbano sostenere gli esami in scuole statali o paritarie ubicate nel comune di residenza (a scalare, in caso di insussistenza: nella provincia e nella regione) oltre alla precisazione (già presente lo scorso anno) che nella stessa scuola d’esame debbano essere fatti gli esami preliminari (da svolgersi entro il mese di maggio) e che, nel caso di scuole paritarie, queste non possono essere legate a istituti privati dove il candidato esterno ha svolto la sua preparazione;
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il fatto che, in caso di commissioni che esaminino solo candidati esterni, queste oltre che essere istituibili solo presso scuole statali non possano essere superiori a due per scuola;
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una serie di indicazioni in particolare riferite alle commissioni per gli esami dell’indirizzo dirigente di comunità (che in passato ha creato particolari problemi dato il numero esiguo di ITAS con tale indirizzo a livello nazionale);
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la pubblicazione all’albo dell’istituto al termine dell’anno scolastico solo delle dizioni “ammesso/non ammesso” e dei crediti scolastici acquisiti, ma non dei voti;
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alcune indicazioni sulla costruzione del punteggio di credito per i candidati esterni;
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la partecipazione a pieno titolo dei docenti di religione e di attività alternative alla determinazione del giudizio di ammissione con valutazione di tutte le attività svolte all’interno della scuola (studio individuale compreso,mentre eventuali attività extrascolastiche, svolte avvalendosi della possibilità di assentarsi durante l’ora di religione, purchè debitamente documentate, potranno essere valutate ma solo tra i crediti formativi);
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la riprecisazione degli esami di lingue straniere negli indirizzi plurilingue così come era già stato indicato nella circolare n.15 del 31 gennaio 2007
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la previsione anche del supporto informatico, oltre al Braille, per i candidati non vedenti;
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l’introduzione della “lode” per i candidati che ottengono il 100 pieno senza usufruire dell’integrazione di punteggio lasciata alla discrezione della commissione
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alcune norme su accesso ai documenti e trasparenza.
Vale giusto la pena di ricordare che a fronte delle restaurazione di una commissione con commissari esterni il documento finale del consiglio di classe riacquista quel rilievo che comunque ufficialmente non aveva mai perso e che per l’anno in corso (e per il prossimo) la distinzione dei punteggi rimane quella tradizionale: 45 per le prove scritte (15 per prova), 35 per il colloquio e 20 per i crediti pregressi.
Roma, 19 marzo 2007